Prescrizione in Fase Esecutiva: No se Maturata Prima della Condanna
La questione della prescrizione in fase esecutiva rappresenta un tema cruciale nel diritto processuale penale, che definisce i confini temporali entro cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i poteri del giudice dell’esecuzione, stabilendo un principio fondamentale: la prescrizione maturata durante il processo di cognizione non può essere fatta valere dopo che la sentenza è diventata definitiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con sentenza del Tribunale a seguito di un “concordato in appello” (ex art. 599 bis c.p.p.), presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione. L’obiettivo era ottenere la declaratoria di estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione. Secondo la sua tesi, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di condanna. Sosteneva, inoltre, che la prescrizione, essendo un diritto “indefettibile”, non potesse considerarsi implicitamente rinunciata con l’accordo raggiunto in appello.
La Decisione della Cassazione e i Limiti della Prescrizione in Fase Esecutiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato e rigoroso. I giudici hanno affermato che il perimetro di intervento del giudice dell’esecuzione è ben definito e non include la possibilità di rimettere in discussione aspetti che appartengono alla fase di cognizione del processo, ovvero quella che porta all’accertamento del reato e alla condanna.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra le cause di estinzione del reato maturate prima e dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La Corte ha chiarito che il giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 676 c.p.p., può dichiarare l’estinzione del reato solo per cause sopravvenute alla condanna definitiva (ad esempio, amnistia, morte del reo, o una prescrizione della pena).
La prescrizione del reato, invece, è un istituto che opera all’interno del processo di cognizione. Se il termine prescrizionale matura prima che la sentenza diventi irrevocabile, è onere della parte sollevare la questione in quella sede. Una volta che la sentenza passa in giudicato, si forma una preclusione che impedisce di tornare indietro per eccepire cause di estinzione che si sarebbero già verificate.
Citando precedenti conformi (Sez. I n. 46476/2023 e Sez. I n. 7164/2016), la Corte ha ribadito che non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione accertare una prescrizione maturata nel corso del procedimento di cognizione. Farlo significherebbe invadere la competenza del giudice che ha emesso la condanna e violare il principio di intangibilità del giudicato penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un principio di certezza del diritto: la fase esecutiva non è una terza istanza di giudizio dove poter recuperare eccezioni non sollevate o respinte nei gradi di merito. La definitività della condanna cristallizza l’accertamento di responsabilità e preclude la possibilità di far valere cause estintive preesistenti. Pertanto, la difesa deve prestare la massima attenzione ai termini di prescrizione durante tutto l’iter processuale, poiché dopo la condanna definitiva non ci sarà più spazio per sollevare tale questione. La scelta di un concordato in appello, inoltre, implica una rinuncia ai motivi di impugnazione e rafforza ulteriormente la stabilità della decisione.
È possibile chiedere la dichiarazione di prescrizione del reato dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva?
No, non è possibile se la prescrizione è maturata prima o durante il processo di cognizione. La dichiarazione di estinzione del reato in fase esecutiva è ammessa solo per le cause che si verificano dopo che la sentenza è diventata definitiva (passaggio in giudicato).
L’accordo in appello (o ‘concordato in appello’) impedisce di sollevare la questione della prescrizione?
Sì, perché l’accordo processuale previsto dall’art. 599 bis c.p.p. comporta la rinuncia agli altri motivi di ricorso. Di conseguenza, preclude la possibilità di sollevare in un momento successivo questioni, come la prescrizione, che avrebbero dovuto essere discusse nella fase di cognizione.
Qual è il potere del giudice dell’esecuzione riguardo all’estinzione del reato?
Il giudice dell’esecuzione ha il potere di dichiarare esclusivamente le cause di estinzione del reato che sono intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non può riesaminare o dichiarare cause estintive, come la prescrizione, maturate prima di tale momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione sNOME dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 27 giugno 2023 la Corte di Appello di Roma, quale g dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da COGNOME NOME NOME NOME ot declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi D) e E) ac sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 7.1.2021 a seguito di concordato in con rinuncia ad ogni altro motivo, ex art. 599 bis cod. proc. pen. .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di legge NOME deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 157, 99 co. 2 cod. pe 602, 676 cod. proc. pen. ritenendo la prevalenza della prescrizione com indefettibile, in assenza di rinuncia esplicita, che non vi sarebbe stata, in sed in appello. Deduce altresì che l’espressione di cui al comma 1 dell’art. 676 c.p.p del reato dopo la condanna” si riferisce ad altra diversa causa di estinzion potendo dunque essere accertata in executivis la prescrizione maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di condanna.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
3.1 Per costante orientamento interpretativo non rientra nei poteri del giudice dell’ dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia matu del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le so estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di c Sez. I n. 46476 del 17.10.2023, rv 285406 ; Sez. I n. 7164 del 21.12.2015, dep 266612).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determin causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in fav cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente