Prescrizione in Cassazione: Qual è il Rimedio Corretto in Caso di Omessa Rilevazione?
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali assumono un’importanza cruciale, specialmente quando si giunge alla fase finale del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un tema tanto tecnico quanto fondamentale: cosa accade se la Corte stessa omette di rilevare l’avvenuta prescrizione in Cassazione? La risposta fornita dai giudici di legittimità è netta e traccia un confine invalicabile tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, indicando l’unico strumento a disposizione del condannato.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con sentenza divenuta definitiva, si rivolgeva al giudice dell’esecuzione lamentando che, nel corso del precedente giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, non era stata rilevata l’ormai maturata prescrizione del reato per cui era stato condannato. In sostanza, secondo il ricorrente, la pena in esecuzione era illegittima perché il reato si era già estinto per il decorso del tempo prima della pronuncia finale della Suprema Corte.
La decisione della Corte di Cassazione e la questione sulla prescrizione in cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito un principio di diritto molto chiaro: l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione non è una questione che può essere sollevata e decisa dal giudice dell’esecuzione. La fase esecutiva, infatti, non è una sede in cui si possono rimettere in discussione valutazioni che spettavano al giudice della cognizione, anche qualora queste siano state omesse.
Le motivazioni: il rimedio corretto non è il giudice dell’esecuzione
La Corte ha spiegato in modo approfondito perché la strada scelta dal ricorrente fosse errata. La competenza del giudice dell’esecuzione è limitata a specifiche questioni che insorgono dopo il passaggio in giudicato della sentenza e non può estendersi a un riesame del merito o della legittimità della decisione. L’eventuale mancato rilievo della prescrizione da parte della Cassazione non può essere ‘sanato’ in sede esecutiva.
L’ordinanza indica, invece, l’unico strumento giuridico potenzialmente utilizzabile in simili circostanze: il rimedio straordinario previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale. Questo articolo permette di chiedere la correzione di un errore materiale o di fatto contenuto in una sentenza della Cassazione. Tuttavia, la Corte, richiamando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 37505/2011), ha posto dei paletti molto rigidi per l’applicazione di tale rimedio nel caso della prescrizione:
1. Deve trattarsi di un mero errore percettivo: l’omissione deve derivare da una svista, una disattenzione, e non da una valutazione giuridica, seppur errata.
2. La questione deve essere stata prospettata dal ricorrente: il tema della prescrizione deve essere stato sollevato nei motivi di ricorso.
3. Deve emergere chiaramente che la decisione della Corte non sia il risultato di un autonomo percorso decisionale che ha, implicitamente o esplicitamente, affrontato e risolto la questione in senso negativo.
In assenza di queste condizioni, l’omessa dichiarazione di prescrizione si consolida con la sentenza definitiva e non può più essere messa in discussione.
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa decisione ribadisce la rigidità e la tassatività dei rimedi processuali una volta che una sentenza penale diventa irrevocabile. L’ordinanza sottolinea che il giudicato penale ha un valore fondamentale di certezza del diritto che non può essere scalfito da tentativi di riaprire il processo in sedi non appropriate, come quella esecutiva. Per i difensori e gli imputati, la lezione è chiara: la questione della prescrizione deve essere sollevata con precisione nei motivi di ricorso per cassazione. Se la Corte dovesse ometterla per un puro errore percettivo, l’unica via è il ricorso ex art. 625-bis c.p.p., dimostrando che si è trattato di una svista e non di una valutazione di merito.
Cosa succede se la Corte di Cassazione omette di rilevare la prescrizione di un reato?
Secondo la pronuncia, tale omissione non può essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione. La sentenza diventa definitiva e l’eventuale errore può essere corretto solo tramite il rimedio straordinario dell’art. 625-bis c.p.p., a condizioni molto specifiche.
È possibile sollevare la questione della prescrizione davanti al giudice dell’esecuzione dopo una sentenza della Cassazione?
No, la Corte di Cassazione afferma che l’omessa rilevazione della prescrizione nel processo di cassazione non è in alcun caso deducibile dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Qual è lo strumento corretto per rimediare a un’omessa declaratoria di prescrizione da parte della Cassazione?
Lo strumento corretto è il rimedio previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale, ma solo se l’omissione deriva da un mero errore percettivo, la questione era stata sollevata dal ricorrente e non è frutto di una valutazione giuridica, anche se errata, da parte della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14053 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4467/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1486/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il 01/02/1971
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del TRIBUNALE di Firenze
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione non è in alcun caso deducibile dinanzi al giudice dell’esecuzione, potendo semmai essere emendata solo con il rimedio di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. (a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche: Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250528-01);
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME