Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5305  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/03/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 La Corte di appello di Napoli con sentenza del 13 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 14 marzo), in riforma della condanna emessa in primo grado in relazione alla contestazione di cui all’art. 379 bis cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato a lui ascritto estinto per sopravvenuta prescrizione.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due profili, tra loro connessi, di violazione di legge processuale. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale con sentenza “predibattimentale” ha dichiarato la prescrizione del reato de plano, al di fuori del contraddittorio, nonostante l’imputato avesse con apposita memoria richiesto la fissazione dell’udienza per far valere l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato (indicando all’uopo le ragioni per le quali si imponeva l’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 secondo comma cod. proc. pen., essendo inutilizzabili le intercettazioni che avevano fondato in primo grado la condanna). La pronuncia di detta sentenza di estinzione del reato per prescrizione – evidenzia il ricorrente – viola in modo patente la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché la sentenza n. 11 del 2022 della Corte costituzionale.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria, recante “motivi nuovi”, nella quale richiama i profili relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni ( quale doveva conseguire l’assoluzione nel merito di COGNOME nonostante la prescrizione del reato) e alla illegittimità della sentenza emessa dalla Corte di appello de plano senza citazione dell’imputato e senza alcuna forma di contraddittorio (e a tal fine richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto formatasi dopo l’intervento della Corte costituzionale). Insiste pertanto per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 All’esito dell’odierna udienza, le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui «al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronunci predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc.
pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809). Peraltro, nella medesima pronuncia si era evidenziato che, a fronte di una sentenza di prescrizione adottata dalla Corte di appello in violazione di tale principio, l’imputato era carente di interesse a proporre ricorso per Cassazione; in dette situazioni, ove la prova dell’innocenza fosse emersa in modo evidente, sarebbe stata la Corte di legittimità a rendere operante la regola di cui al secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Come rilevato dal PG e dal difensore dell’imputato, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 2022 – superando l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite penali nella citata sentenza “COGNOME” – ha dichiarato illegittimo «l’art. 568 comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso – fatto proprio dalla sentenza citata – secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, questa Corte, preso atto del mutato quadro normativo derivante dall’intervento del Giudice delle leggi, ha ritenuto affette da violazione di legge le sentenze emesse in sede di appello che hanno, preliminarmente e senza un contraddittorio delle parti sul punto, dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, disponendone quindi l’annullamento finalizzato alla instaurazione del contraddittorio. Si è trattato di casi in cui il ricorso era stato proposto dall’imputato che invocava l’assoluzione nel merito (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 – 01, relativa a situazione nella quale il ricorrente aveva rinunciato alla prescrizione per ottenere il proscioglimento nel merito, in merito alla quale la Corte ha ritenuto che “Sussiste l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estinto il reato per prescrizione”; in senso conforme, v. Sez. 3, n. 5246 del 09/01/2023, COGNOME, e Sez. 6 n. 46213 del 07/11/2022 – dep. 2023, Focà, non massimate, entrambe relative a ricorso proposto dall’imputato che, a fronte della dichiarata prescrizione, invocava l’assoluzione nel merito).
Nella stessa linea ermeneutica, più di recente Sez. 1, n. 39097 del 31/03/2023, COGNOME, richiamandosi all’indicata sentenza della Corte Cost., ha affermato il principio secondo cui “la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione del reato, adottata nonostante si sia proceduto in assenza dell’imputato senza che ricorressero le condizioni previste dall’art. 420-bis c.p.p.,
risulta viziata per effetto della violazione del contraddittorio – su cui non prevale la causa estintiva – e deve essere, pertanto, annullata, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato”.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, a prescindere dalla fondatezza o meno della questione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni, è incontroverso che la Corte di appello ha dichiarato “in camera di consiglio” la prescrizione, senza procedere all’udienza in contraddittorio. Tale modalità viola il principio affermato dalle Sezioni Unite “COGNOME” e la sentenza impugnata è dunque affetta da nullità. A tal fine non è necessario verificare se la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale per escludere l’evidenza della prova dell’innocenza sia o meno convincente, trattandosi di un vizio afferente alla celebrazione del giudizio di appello. Per altro verso, dopo l’intervento della Corte costituzionale non è più possibile sostenere che l’imputato non abbia interesse a ricorrere in cassazione avendo ottenuto in appello la prescrizione del reato.
Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli affinchè, instaurato ritualmente il contraddittorio, proceda al giudizio sul gravame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il onsigliere stensore
Il Pr sidente