Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19473 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Ucraina il 08/06/1984
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione formulata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di NOME COGNOME per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di attività di racket
(pena massima anni 27), di frode bancaria (pena massima anni 37), furto di identità aggravato (pena massima anni 2), associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di computer fraud, abuse act, identity theft e assumption deterrence act (pena massima anni 10).
La Corte ha ritenuto la sussistenza dei requisiti previsti per l’estradizione, rappresentando che l’Autorità estera richiedente ha indicato e documentato le ragioni per le quali è stata ritenuta la commissione dei reati addebitati al richiesto, fondati sul contenuto dell’atto di rinvio a giudizio (originario sostitutivi) del Gran Giurì a seguito dell’esame del materiale probatorio prodotto dalla Pubblica Accusa. Ha inoltre evidenziato che sussiste il requisito della doppia incriminabilità, dal momento che i fatti per i quali procede l’Autorità statunitense sono previsti come reato anche dalla legge italiana.
La Corte d’appello ha quindi sottolineato, rispondendo alle doglianze sollevate in tal senso dalla difesa, che non era stato allegato l’affermato “mutamento di legislazione” tale da considerare i reati per i quali l’estradizione è stata chiesta come puniti dallo Stato richiedente con la pena di morte, emergendo, invece, dalla documentazione che essi sono sanzionati con pene detentive.
Sotto diverso profilo, la Corte ha disatteso la prospettazione difensiva relativa alla intervenuta prescrizione dei reati in quanto commessi, al più tardi, entro il 29 settembre 2010. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, infatti, l’A.G. richiedente, con “Dichiarazione giurata a sostegno della richiesta di estradizione”, richiamata dalla Corte, ha chiarito che il deposito del rinvio a giudizio opera l’interruzione dei termini di prescrizione, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il termine di prescrizione rimane sospeso se il rinvio a giudizio “originale” è seguito da un ulteriore rinvio a giudizio, che assume la dizione di “rinvio a giudizio sostitutivo”. Nel caso di specie, sono stati emessi tre rinvii giudizio “sostitutivi”, l’ultimo dei quali il 21 febbraio 2024.
La richiesta estradizionale ha quindi attestato formalmente, con il supporto di una dichiarazione giurata, che non è decorso il termine di prescrizione per alcuna delle fattispecie contestate.
Una volta verificata la completezza della documentazione fornita dallo Stato richiedente e la sussistenza dei passaggi essenziali del percorso procedurale relativo alla sospensione dei termini di prescrizione, la Corte ha ritenuto di avere esaurito la delibazione dei presupposti per la concessione del parere favorevole.
Ricorre avverso tale sentenza il difensore della persona richiesta in estradizione, deducendo, con articolate doglianze, l’intervenuta prescrizione dei reati addebitati, circostanza ostativa all’accoglimento della domanda
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estradizionale. In particolare, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto corretto il calcolo della prescrizione così come operato dalla A.G. statunitense, pur senza disporre in tal senso di adeguato riscontro documentale – con particolare riguardo alla mancata allegazione dell’atto di accusa iniziale e dei tre atti di accusa sostitutivi – e sarebbe rimasta silente sulla richiesta di integrazion della documentazione, che avrebbe garantito una congrua valutazione delle deduzioni difensive e una corretta applicazione del Trattato. Sostiene la difesa, in particolare, che vi è stata una violazione delle norme vigenti negli Stati Uniti in tema di prescrizione e sospensione della stessa, là dove il termine per i reati contestati nel Quarto Atto d’accusa Sostitutivo è di dieci anni per alcuni reati e di cinque anni per altri. Non è stato adeguatamente dimostrato, inoltre, come l’Atto di Accusa iniziale e il Primo Atto di Accusa sostitutivo abbiano sospeso il termine di prescrizione.
In ogni modo, gli atti di accusa non sono allegati e non è quindi possibile verificare la correttezza delle affermazioni contenute nella richiesta di estradizione. A ciò deve aggiungersi il rilievo circa la mancanza di una legittima finalità per il dedotto segreto istruttorio (sealing) degli atti di accusa, posto che, secondo la giurisprudenza statunitense, essi possono sospendere il termine di prescrizione solo se detti atti vengano secretati per un legittimo fine processuale. In ogni caso, anche a voler sostenere la legittimità della secretazione, secondo la legge statunitense la segretezza può durare solo per un periodo di tempo ragionevole, cosa che nel caso di specie non si è verificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con riguardo al tema della prescrizione del reato secondo l’ordinamento dello Stato richiedente, va premesso che le prassi internazionali connesse all’applicazione dei Trattati che prevedono la prescrizione del reato, quale motivo di rifiuto dell’estradizione, dimostrano come non spetti allo Stato richiesto stabilire autonomamente e direttamente la maturazione del periodo prescrizionale. E ciò per l’evidente ragione che questa verifica può implicare lo svolgimento di complesse valutazioni giuridiche che solo l’autorità dello Stato richiedente deve effettuare, come ad esempio sancito dai “Rapporti esplicativi elaborati dal Consiglio d’Europa per la Convezione europea di estradizione del 1957 e il suo quarto protocollo” (Sez. 6, n. 393 del 23/11/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235707; Sez. 6, n. 51915 del 03/12/2019, Klug, non mass.).
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È quindi lo Stato richiedente che deve fornire, se del caso, anche sollecitato a tal fine dallo Stato richiesto, indicazioni sulla prescrizione o meno della “azione penale”, indicazioni che, in quanto aventi carattere ufficiale e formale, non possono essere oggetto di ulteriore accertamento né, tantomeno, di sindacato da parte dello Stato richiesto (Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, Rivis, Rv. 260453).
Nel caso in esame, nel proporre la domanda estradizionale, lo Stato richiedente ha ufficialmente affermato, con dichiarazione giurata, che il decorso del termine prescrizionale non si è realizzato, dal momento che negli Stati Uniti una volta che il rinvio a giudizio è depositato presso un Tribunale distrettuale federale, come avvenuto nel caso di specie, il decorso dei termini si interrompe. Inoltre, il termine rimane sospeso se il rinvio a giudizio “originale” è seguito da un ulteriore rinvio a giudizio, che assume il nome di rinvio a giudizio “sostitutivo” (v. pag. 13-15).
Al riguardo, l’Attorney Generai, alla luce della dichiarazione giurata delle accuse mosse dagli agenti federali, ha dato atto che, dopo il rinvio a giudizio originale, depositato il 20 luglio 2011, è stato emesso il primo rinvio a giudizio sostitutivo (22 agosto 2012), che ha aggiunto l’accusa di associazione a delinquere per partecipare ad attività criminali organizzate. In seguito, sono stati emessi ben tre rinvii a giudizio “sostitutivi”, di cui l’ultimo emesso in data 2 febbraio 2024, che non hanno sostanzialmente modificato le accuse originali, con la conseguente mancata consumazione del termine di prescrizione per tutte le fattispecie in contestazione. Chiarisce infatti l’Attomey Generai che, poiché la condotta sanzionabile contestata “è iniziata non prima del maggio 2009, e il quarto rinvio a giudizio sostitutivo si riferisce al rinvio a giudizio originale del luglio 2011 e al primo rinvio a giudizio sostitutivo del 22 agosto 2012, tutte le accuse sono state presentate tempestivamente entro il periodo di dieci anni per i capi I-IV e il periodo di cinque anni per i capi V e VI. La prosecuzione per tutti reati contro COGNOME nel quarto rinvio a giudizio sostitutivo non è quindi impedita dalla prescrizione ai sensi della legge degli Stati Uniti”. È versato in atti il “Quarto rinvio a giudizio sostitutivo” del 21 febbraio 2024.
Sotto tale profilo, quindi, le obiezioni difensive si presentano non fondate e, nella misura in cui pongono in discussione le motivate indicazioni provenienti dallo Stato richiedente, meramente oppositive ed esplorative.
Ne deriva, come rappresentato dalla Corte d’appello, che le ulteriori doglianze sollevate a corollario dal ricorrente, quali le censure relative alla mancanza di una legittima finalità per adottare la secretazione degli atti di accusa e la iniziale presenza di un atto di accusa nei confronti di NOME COGNOME (nel sistema giudiziario statunitense tale dizione indica i procedimenti contro ignoti), là dove il solo quarto atto di accusa menziona COGNOME, non sono altro che
tentativi di insinuare dubbi sulla correttezza della procedura interna seguita dall’Autorità richiedente a monte di quella estradizionale, fondati però sulla
interpretazione giurisprudenziale della normativa statunitense, che solo in detta sede potranno essere fatti valere, esulando dai limiti del sindacato attribuito alla
Corte di legittimità.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc.
pen. Così deciso il 09/04/2025