Prescrizione Emissione Fatture: Quando Scatta il Termine?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di reati tributari: la prescrizione emissione fatture. La Suprema Corte chiarisce in modo definitivo il momento esatto da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, specialmente quando la condotta si articola in più episodi all’interno dello stesso periodo d’imposta. La decisione sottolinea come il reato, pur avendo natura istantanea, vada considerato unitariamente ai fini della prescrizione.
I Fatti del Caso
Due soggetti proponevano ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati per il reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Uno dei ricorsi veniva presentato in maniera del tutto generica, limitandosi a mere asserzioni su presunti vizi della sentenza, senza individuare critiche puntuali ai passaggi motivazionali. L’altro ricorso, invece, si concentrava su un motivo specifico: l’asserita intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine dovesse calcolarsi da ogni singolo episodio di emissione di fattura.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Prescrizione Emissione Fatture
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per il primo, la ragione risiede nella sua genericità, che impedisce un esame nel merito. Per il secondo, la Corte ha rigettato la tesi sulla prescrizione emissione fatture, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza. La Corte ha stabilito che quando vengono emesse più fatture false nello stesso periodo d’imposta, il reato si considera unitario e il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data di ogni singola fattura, ma dalla data di emissione dell’ultima. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si articolano su due fronti distinti, uno processuale e uno sostanziale.
La Genericità del Primo Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità è di natura puramente processuale. La Corte ha rilevato che il ricorso era privo di una “puntuale critica di precisi passaggi motivazionali che dovrebbero essere viziati”. In altre parole, non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario indicare specificamente quali parti della motivazione sono errate e perché, secondo le norme di diritto. L’assenza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.
L’Infondatezza del Motivo sulla Prescrizione
La parte più rilevante dell’ordinanza riguarda la questione della prescrizione. La Corte ha spiegato che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso dell’emissione del documento. Tuttavia, richiamando l’art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 74/2000 e precedenti pronunce, ha chiarito che la norma considera unitariamente l’emissione di più fatture nello stesso periodo d’imposta. Pertanto, il ‘momento consumativo’ da cui far decorrere la prescrizione coincide con l’emissione dell’ultima fattura della serie. Non è rilevante, a tal fine, che il documento pervenga al destinatario o che quest’ultimo lo utilizzi. La data da considerare è quella riportata sulla fattura, salvo prova contraria sulla data reale di emissione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. La decisione ha dirette conseguenze sul calcolo dei termini di prescrizione nei reati fiscali. Stabilire che il termine decorre dall’ultimo episodio criminoso all’interno dello stesso periodo d’imposta posticipa notevolmente la possibile estinzione del reato, ampliando i tempi a disposizione dell’autorità giudiziaria per perseguire gli illeciti. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la strategia difensiva basata sulla prescrizione deve tenere attentamente conto di questa visione unitaria del reato, concentrandosi sulla data dell’ultima fattura emessa per verificare la possibile estinzione del delitto.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti se vengono emesse più fatture nello stesso anno?
La prescrizione inizia a decorrere dalla data di emissione dell’ultima fattura emessa in quel medesimo periodo d’imposta, in quanto il reato viene considerato unitario.
Perché il ricorso di uno degli imputati è stato dichiarato inammissibile a prescindere dal merito?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era formulato in modo del tutto generico, senza contenere una critica specifica e puntuale dei passaggi della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede a chi presenta un ricorso in Cassazione che viene dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GENOVA il 07/08/1963 COGNOME NOME nato a CROTONE il 10/04/1961
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso per conto di COGNOME NOME è del tutto generico in assenza di una puntuale critica di precisi passaggi motivazionali che dovrebbero essere viziati, e in presenza di mere asserzioni su vizi della sentenza tutta.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME il tema della prescrizione è del tuto infondato atteso che il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l’unità del reato previsto dall’art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall’ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. (Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D’ippoliti, Rv. 254759 – 01). E ancora, Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento) (Sez. 3 n. 47459 del 05/07/2018 Ud. (dep. 18/10/2018) Rv. 274865 – 01).
Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 20.12.2024.