Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40255 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e iy ricors udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 dicembre 2024, il Tribunale monocratico di Catania ha dichiarato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per essere i reati loro ascritti (ex artt. 480 e 640-bis cod. pen., di cui ai capi c) e d) d’imputazione) estinti per intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso diretto alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., gli imputati, per il tramite dei propri difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., ch possono congiuntamente esporsi, data l’identità del tema sollevato e delle eccezioni espresse.
2.1. I motivi dedotti (i due nell’interesse del COGNOME; l’unico nell’interesse dello COGNOME), trattabili congiuntamente, hanno sostanzialmente ad oggetto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 129, c. 1 e 2, del codice di rito, alla luce degli artt. 27 Cost., 6, par. 2, CEDU e 125, c. 3, del codice di rito.
Premettono i ricorrenti che, già nel corso del giudizio di merito, essi avevano richiesto, con memorie argomentate, l’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per la radicale assenza di prove a carico.
2.2. Nei ricorsi, si ricorda altresì che il dibattimento, a distanza di dieci anni dai fatti contestati, era ancora agli esordi. La gravata sentenza, pur enunciando principi di diritto pertinenti rispetto al caso di specie, ne ha operato malgoverno, distorcendo il significato del secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce del quale la formula di proscioglimento nel merito deve prevalere sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione non soltanto quando dagli atti processuali emerga la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, ma anche nei casi in cui, dai medesimi atti, emerga la totale assenza di prove di colpevolezza.
2.3. Si contesta l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui “non sono emersi elementi idonei ad escludere, in modo assolutamente incontestabile, l’esistenza dei fatti in contestazione, la loro rilevanza penale o la non commissione dei medesimi da parte degli imputati”: osservano, in particolare, le difese che, non essendo mai iniziata la istruttoria dibattimentale e non essendo stato acquisito alcun elemento probatorio orale o documentale, è lampante l’illogicità dell’affermazione della Corte territoriale, oltre all’errata torsione logica e giuridica
così impressa ai canoni ermeneutici di natura costituzionale e convenzionale relativi alle norme sopra citate.
2.4. Infine, malgrado l’espresso riconoscimento, da parte del Tribunale, degli sforzi profusi da tutte le parti in causa per evitare l’epilogo della prescrizione, la motivazione dell’impugnata sentenza, con illogica interpretazione delle norme citate e della giurisprudenza di legittimità, ha addossato agli imputati la responsabilità di una “mancata scelta”, vale a dire la mancata rinuncia alla prescrizione.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
Sono altresì pervenuti motivi nuovi nell’interesse di entrambi gli imputati, con i quali si chiede l’annullamento, con o senza rinvio, della gravata sentenza; in subordine, si chiede a questo Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale ovvero di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla luce delle considerazioni di seguito sintetizzate.
4.1. In particolare, con i motivi nuovi prospettati nell’interesse di NOME COGNOME in data 09/11/2025, l’AVV_NOTAIO, anche in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ribadisce la necessità di interpretare l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento ai principi del giusto processo e della presunzione di innocenza, codificati dalle norme. convenzionali e costituzionali citate in memoria. Detti principi non possono essere sacrificati in ossequio al principio della ragionevole durata del processo e al principio di economia processuale, allorché si verifichi una situazione di “evidenza” che giustifica il proscioglimento nel merito. Tale è la situazione che ricorre nel caso di specie, posto che l’istruttoria dibattimentale non era neppure iniziata e non vi era alcun elemento probatorio a carico dell’imputato. Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso di considerare colpevole un imputato nei cui confronti non è stata raccolta alcuna prova, in palese violazione della presunzione di innocenza.
Ove il Collegio ritenesse di non pervenire all’interpretazione prospettata dalla difesa, il ricorrente, con il primo dei motivi nuovi, si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nell’interpretazione recepita dalla sentenza impugnata, per contrasto con gli artt. 24, 27, secondo comma, 111 (giusto processo), Cost., art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU e alla Direttiva UE 2016/343, che sanciscono il principio della presunzione di innocenza in termini assoluti, incompatibili con un’interpretazione che, di fatto, lo subordina ad una prova
positiva dell’innocenza. La questione è rilevante nel presente giudizio, poiché solo una declaratoria di incostituzionalità della norma, così come interpretata, consentirebbe di annullare la sentenza impugnata e di prosciogliere l’imputato nel merito.
In alternativa, col secondo motivo, si chiede, a questa Corte, quale giudice di ultima istanza, di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per violazione del diritto dell’Unione. In particolare, l’interpretazione restrittiva del citato art. 129, comma 2, cod. proc. pen., appare, alla difesa, in contrasto con il principio della presunzione di innocenza, come sancito dall’art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e specificato dagli artt. 3 e 6 della Direttiva (UE) 2016/343, che impongono agli Stati membri di garantire che l’onere della prova gravi sull’accusa e che ogni dubbio sia risolto in favore dell’imputato. Il ricorrente chiede la Collegio, pertanto, di sottoporre alla Corte di Giustizia il seguente quesito: “Se il principio della presunzione di innocenza, sancito dagli artt. 3 e 6 della Direttiva (UE) 2016/343 e dall’art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, osti a una normativa processuale nazionale, quale l’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale italiano, interpretata dalla giurisprudenza nazionale nel senso di consentire al giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione senza pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito, anche quando il quadro probatorio sia insufficiente a provare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, richiedendo di fatto all’imputato una prova ‘assolutamente non contestabile’ della propria innocenza per ottenere tale proscioglimento”.
4.2. Con motivi nuovi nell’interesse di NOME COGNOME in data 31/10/2025, a firma degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, si evidenziano le motivazioni della sentenza resa da Sez. 6, n. 23328 del 29/01/2025, Tria, Rv. 288184 – 01. La difesa propone una lettura dell’art. 129, comma 2, del codice di rito conforme alla presunzione di innocenza sancita dalle norme costituzionali e convenzionali, similmente a quanto osservato nei motivi nuovi nell’interesse del coimputato COGNOME. Ove questo Collegio ritenga di non aderire alla prospettazione difensiva, si chiede al medesimo, con il primo dei motivi nuovi, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in relazione artt. 24, comma 2, e 27, comma 2, 111 e 117 Costituzione, art. 6 par. 2 Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, e art. 14, comma 2, del Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966.
Con il secondo motivo, avuto riguardo agli artt. 3 e 6, par. 2, della Direttiva Ue 2016/343, alla quale è stata data attuazione con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, si chiede al Collegio di rinviare, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.
I motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili per l’identità delle questioni sollevate – sono inammissibili, in quanto aspecifici.
Invero, le doglianze proposte eludono, infatti, il confronto con la ratio decidendi posta a base della impugnata sentenza. A tal proposito, gioverà ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708 – 01).
La ratio decidendi della gravata sentenza ha riguardo all’assenza, nel caso di specie, dell’evidenza, richiesta dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di prove positive ovvero negative, emergenti ictu ocu/i dagli atti in modo assolutamente non contestabile, che consentissero una pronuncia di assoluzione nel merito (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01).
Invero, come chiarito nella motivazione dell’impugnato provvedimento, nel momento in cui è stata rilevata la causa estintiva dei reati contestati, non era stata ancora effettuata un’attività istruttoria rilevante ai fini del giudizio.
Nella prima parte della motivazione (v. p. 1), è stato illustrato il susseguirsi di udienze, tra il 2022 e il 2024, con precipua indicazione delle attività svolte, nonché delle varie memorie difensive presentate (tra queste, le memorie acquisite all’udienza del 19 settembre 2024, allegate ai presenti ricorsi, alle quali, secondo i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe fornito replica), fino ad arrivare al momento in cui il Tribunale rilevava l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti ai capi C) e D)
Le difese stesse, nell’incipit dei rispettivi ricorsi, non trascurano di evidenziare la totale irrilevanza delle scabre attività istruttorie svolte (con particolare riguardo alle testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria COGNOME COGNOME COGNOME) ai fini del giudizio. Né, in alcun punto dei ricorsi, si descrivono prove rilevanti, dichiarative o documentali, emerse durante le udienze che hanno preceduto l’adozione dell’impugnata sentenza: il che rende i ricorsi anche generici, non prospettando le
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difese risultanze o elementi probatori, in ipotesi ignorati ovvero non adeguatamente considerati dal Tribunale, da cui emergesse l’insussistenza delle accuse, tale da indirizzare diversamente l’epilogo del giudizio. Stessi rilievi valgono per le memorie del 19 settembre 2024, implicitamente disattese dal Tribunale, in quanto esse nulla di decisivo aggiungevano sul piano probatorio, diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti.
Tanto precisato, il Tribunale ha osservato che soltanto l’espletamento di una valida e completa istruttoria avrebbe potuto fornire la prova – positiva dell’innocenza degli imputati ovvero la prova – negativa – dell’insussistenza di elementi a sostegno della loro colpevolezza; pertanto, correttamente è stato applicato al caso in scrutinio il principio, alla luce del quale «in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu ocu/i”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01; in seguito, tra le altre, v. Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259445 – 01: «la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, il Tribunale di Catania ha opportunamente sottolineato che le decisioni richiamate dalle difese – nelle varie memorie depositate – concernevano processi approdati in appello, vale a dire casi in cui una compiuta istruttoria era stata già espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Anche rispetto a tale notazione, di non secondario rilievo, le difese eludono del tutto il necessario confronto, critico ed effettivo, con quanto esattamente puntualizzato nella gravata sentenza; decisioni quali, ad esempio, quella adottata da Sez. 6, n. 23328 del 29/01/2025, Tria, Rv. 288184 – 01 («in tema di prescrizione, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, in mancanza di rinunzia dell’imputato, all’esito del giudizio di primo grado sia stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio che condiziona l’assoluzione alla sussistenza dell’evidenza della prova d’innocenza, ma
la regola generale che, in presenza del dubbio sulla penale responsabilità, impone l’assoluzione dell’imputato»), presuppongono un esame improntato a un distinguishing tra casi di specie affatto diversi, ignorato dai ricorsi in oggetto.
Invero, la Sesta sezione di questa Corte, nella sentenza “Tria”, nell’esaminare il caso sottoposto al suo esame, evidenziava come il giudice di primo grado, dopo aver assunto la prova a carico, senza completare l’istruttoria dibattimentale, dichiarasse estinto per prescrizione il reato in assenza, «in termini di evidenza», di elementi tali da consentire di pervenire ad un proscioglimento nel merito dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di rito E la Corte di appello, a sua volta, confermava la decisione del Tribunale sul presupposto che il reato fosse estinto alla data della pronuncia del Tribunale, aggiungendo che proprio la presenza di elementi dubbi, bisognosi di valutazione nel merito, escludeva la sussistenza di quella “evidenza e incontrovertibilità” dell’assenza di elementi di reità a carico dell’imputato, idonea a pronunciare una sentenza assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Entrambe le sentenze di merito, osservava la Sesta sezione, erano fondate su un presupposto errato, vale a dire che il reato de quo fosse estinto per prescrizione quando fu emessa la sentenza di primo grado; con la conseguenza che «il Tribunale non poteva sospendere l’assunzione delle prove in ragione della intervenuta prescrizione del reato e, soprattutto, non poteva nemmeno applicare la regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Non diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la errata declaratoria di prescrizione e, quindi, applicare la corretta regola di giudizio. Se il reato non fosse stato erroneamente dichiarato prescritto, già la mera assunzione della prova a carico avrebbe imposto l’assoluzione dell’imputato, attesa l’esistenza di un dubbio ragionevole sulla sua responsabilità, come attestato dalla Corte di appello» (così, in motivazione, pag. 11, Sez. 6, n. 23328/2025, cit.).
È dunque palese che la diversità di fattispecie, che le difese intendevano, invece, forzatamente accomunare nel rivolgersi al Tribunale, rende del tutto inconferente il parallelo tra il caso in scrutinio e i casi valorizzati dalle difese nell varie memorie sottoposte all’attenzione del giudice di primo grado.
Si osserva, infine, che, con apprezzamento scevro dai dedotti vizi di logicità, il Tribunale ha più volte evidenziato come gli imputati non avessero espressamente rinunciato alla prescrizione. Tale rilievo, lungi dal tradursi, come preteso dai ricorrenti, in una lesione del principio della presunzione di innocenza, di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., e art. 6, par. 2, CEDU – posto che, in tesi difensiva, la sentenza impugnata avrebbe fatto in tal modo ricadere sui ricorrenti gli effetti della mancata rinuncia alla prescrizione e, quindi, della “mancata scelta di un processo infinito” (così, a p. 7 del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME) – è invece conforme
a quanto previsto dall’art. 157, settimo comma, cod. pen., che richiede che la rinuncia alla prescrizione sia articolata mediante un’espressa dichiarazione di volontà (v., a tal proposito, Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME, Rv. 248379 – 01, che riconosce come «la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione»: fattispecie nella quale l’imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari, cui era stato richiesto decreto penale di condanna).
L’inammissibilità dei ricorsi travolge anche le questioni prospettate con i motivi nuovi; si ribadisce, a tal proposito, il principio affermato da questa Corte, secondo cui «in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennanno, Rv. 260851 – 01; v. anche, ex plur., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01: «l’inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest’ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell’impugnazione originaria»).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025
Il consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLARIA
Il presidente