Prescrizione e Assoluzione: I Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
Il rapporto tra prescrizione e assoluzione rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti entro cui un imputato, il cui reato è stato dichiarato prescritto, può ancora ambire a un’assoluzione piena nel merito. La decisione sottolinea un principio fondamentale: in presenza di una causa di estinzione del reato, solo l’evidenza della non colpevolezza può portare a un proscioglimento con la formula ‘perché il fatto non sussiste’.
Il Caso: La Richiesta di Assoluzione Nonostante la Prescrizione
Quattro imputati ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza di un Tribunale che aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nonostante l’esito formalmente non di condanna, gli imputati non si accontentavano e, con un unico motivo di ricorso, chiedevano un’assoluzione più ampia e liberatoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, sostenendo che ‘il fatto non sussiste’. Essi contestavano, in sostanza, la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, lamentando un vizio di motivazione.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso con Prescrizione e Assoluzione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta intervenuta la prescrizione, la possibilità di ottenere un proscioglimento nel merito è strettamente circoscritta. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti operata dal giudice precedente. È necessario, invece, che l’innocenza emerga in modo palese e indiscutibile dagli atti processuali, senza necessità di ulteriori approfondimenti o interpretazioni.
Il Principio di Evidenza della Prova
Il cuore della decisione si basa sul principio consolidato secondo cui la formula assolutoria prevale sulla declaratoria di estinzione del reato solo quando la prova dell’innocenza è di immediata percezione. I giudici di merito, nel caso di specie, avevano implicitamente escluso tale evidenza, richiamando le risultanze istruttorie, documentali e dichiarative che, pur non portando a una condanna per via della prescrizione, non supportavano un’immediata declaratoria di innocenza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità su una base logico-giuridica stringente. Contestare la motivazione della sentenza impugnata, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove, è un’attività incompatibile con l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la causa di estinzione del reato. Se la Corte avesse accolto il ricorso e annullato la sentenza con rinvio, il giudice del rinvio si sarebbe trovato comunque obbligato a dichiarare nuovamente la prescrizione. Pertanto, l’esame dei vizi di motivazione in sede di legittimità diventa irrilevante e non ammissibile quando una causa di non punibilità, come la prescrizione, è già maturata. Citando le Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che questa analisi sarebbe ‘incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento’.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante paletto per la strategia difensiva: quando il reato è prescritto, la via per un’assoluzione nel merito diventa molto stretta. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione le prove. La difesa deve essere in grado di dimostrare che l’innocenza è talmente evidente da non richiedere alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice. In assenza di tale ‘evidenza’, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione chiude la vicenda processuale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle Ammende per la proposizione di un ricorso inammissibile.
È possibile ottenere un’assoluzione nel merito se il reato è già prescritto?
Sì, ma solo se l’innocenza dell’imputato emerge con assoluta evidenza dagli atti processuali, senza che sia necessaria una nuova valutazione delle prove. La formula di proscioglimento nel merito (es. ‘perché il fatto non sussiste’) prevale sulla prescrizione solo in questo specifico caso, come previsto dall’art. 129, comma 2, c.p.p.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i ricorrenti non hanno dimostrato l’evidenza della loro innocenza, ma hanno contestato la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di primo grado. Questo tipo di censura non è ammissibile in sede di legittimità quando è già intervenuta una causa di estinzione del reato come la prescrizione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in Cassazione in un caso come questo?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, in quanto si presume una colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13004 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MODICA il 04/09/1981 COGNOME NOME nato il 24/11/1980 COGNOME nato a MODICA il 23/01/1987 COGNOME NOME nato a MODICA il 16/03/1968
avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen. con la formula perché il fatto non sussiste;
Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile. Le doglianze dei ric:grrenti propongono una serie di censure che non sembrano tenere conto che la sentenza ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, on la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall’ev denza dell’innocenza dell’imputato, così come richiesto dall’art. 129 comma 2 .proc. pen., evidenza che i giudici di merito hanno implicitamente escluso, richiainando le risultanze istruttorie, documentali e dichiarative. Con il motivo articolato n stato dedotto, in sostanza, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in )rdine alle richieste di assoluzione e l’erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito e, quindi, l’erronea valutazione della sussistenza sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato contestato. Va ribaditc iThe in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il iinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, sarebbe incompatibile con I imbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274-01; Sez. U, 27 settembre 2024, n. 36208, Calpita n))
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder? Drofili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle i;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arrIrlier de.
Così deciso, 14/03/2025