Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati lei ascritti in rubrica perché estint per intervenuta prescrizione;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, senza tuttavia sviluppare argomentazioni idonee a superare le cause di inammissibilità di seguito illustrate;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui la ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione della responsabilità penale – è manifestamente infondato perché il Collegio accede all’esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri del Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Rilevato, inoltre, quanto al proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. invocato dalla ricorrente, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze, lungi dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, anche qualora non fossero inammissibili
perché versate in fatto, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.