Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15733 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15733 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il 08/02/1980
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
del Sostituto Procuratore NOME*
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOMECOGNOME quale legale rappresentante ed amministratore della ditta RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appe di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarat non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo a), relativo a violazione dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, limitatamente alle fatture indicate nelle dichia annuali ai fini IRES e IVA per l’anno d’imposta del 2012, nonché per la prescrizione del rea di cui all’art. 8 d.lgs. 7 4/2000 (capo b). La Corte di appello di Ancona ha invece confermat responsabilità per la residua imputazione di cui al capo a) relativa all’anno di imposta del 2 in relazione all’utilizzo nelle dichiarazioni fiscali del 2014 di cinque fatture per op inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per un totale imponibile di euro 302.650,00 e di Iva euro 63.356,00, ritenendo il residuo reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 non ancora presc alla data del 12/04/2024.
2.11 ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di le non avendo il giudice a quo dichiarato la prescrizione anche con riferimento al residuo reato, concernente l’utilizzo di fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE (n.4, 7, 240, 251, 255) dichiarazioni annuali del 2014. E’ erronea l’affermazione del giudice a quo secondo cui il residuo reato non era prescritto alla data 12/04/2024. In particolare, il ricorrente precisa che il r esame, avendo natura istantanea, si consuma al momento della presentazione delle dichiarazioni annuali e che, relativamente all’annualità del 2014, la prima dichiarazione fiscale di interesse, relativa al periodo di imposta 2013, ove sono indicate le 5 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE è la * dichiarazione IVA presentata in data 28/02/2014. Produce cópià della dichiarazione Iva del 28/02/2014, specificando che nel riquadro VF, Sezione 1, dedicato alle operazioni passive, e nella Sezione 2, dedicata al totale degli acquisti, sono iscritti i corrispettivi delle cinq passive richiamate nel capo di imputazione. Ne segue che il termine di prescrizione non decorre dal dies a quo del 30/09/2014, data di presentazione della dichiarazione ai fini IRES, ma dal 28/02/2014, data di presentazione della dichiarazione IVA 2014, in quanto solo in quell dichiarazione fiscale sono state indicate le 5 fatture indicate nel capo di imputazione. Perta il giudice a quo avrebbe dovuto, anche per la residua imputazione di cui al capo a), concernente l’utilizzo di fatture emesse nel 2013, dichiarare l’intervenuta prescrizione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente rappresenta che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatt per operazioni inesistenti per l’anno d’imposta 2013 si sarebbe consumato nel momento della presentazione della prima dichiarazione fraudolenta, ovvero nel momento della presentazione
della dichiarazione IVA contenente i dati falsi, in data 28/02/2014, giacchè in essa sarebbe state utilizzate le fatture in oggetto.
E’ tuttavia preclusivo rilevare che la questione relativa all’inserimento delle cinque f emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE nella dichiarazione Iva presentata in data 28/02/2014
sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, richiede accertamenti di fatto pr nel giudizio di legittimità, in quanto la deduzione comporta la verifica di dati che non s
immediata e palese rilevazione, ovverossia la corrispondenza degli importi indicati nel quadr
VF Sez.1 della suddetta dichiarazione IVA con le fatture di cui all’imputazione. Ne segue che questione relativa al momento consunnativo del reato, implicando un accertamento di fatto, non
può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell
causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all’udienza . del 05/02/2025 GLYPH ·