Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7565 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7565 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Roma, la quale, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Torre Annunziata, in difesa dell’imputata, si è riporta ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7.7.2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di guida senza patente di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, commesso in Castellammare di Stabia il 17.10.2018.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, nella specie non era (è) affatto maturato il termine di prescrizione del reato per cui si procede.
Infatti, premesso che nella fattispecie sono pacificamente operanti i periodi di sospensione previsti dalla legge n. 103/2017, trattandosi di fatto commesso in data 17.10.2018 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01), occorre considerare che alla sospensione di un anno e sei mesi prevista a seguito della emissione (31.5.2019) della sentenza di primo grado, va aggiunto il periodo di sospensione conseguente all’istanza di rinvio avanzata dal difensore dell’imputata all’udienza di appello del 5.4.2023, rispetto alla quale la Corte territoriale disponeva rinvio al 13.1.2025, con contestuale provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, avente quindi durata complessiva di ben 649 giorni.
Pertanto, dalla combinazione degli atti interruttivi che sono intervenuti nel corso del procedimento (sentenza di primo grado e decreti di citazione per il giudizio di appello) e dei periodi di sospensione nel frattempo maturati (un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado e ulteriori 649 giorni durante il giudizio di appello), discende che alla data di decisione della sentenza impugnata (7.7.2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, atteso che lo stesso sarebbe maturato non prima del 26.1.2027 (senza peraltro tenere conto dell’ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi decorrente dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza di appello).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), deve addivenirsi alla condanna della ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 3 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME