Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43864 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43864 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 23/2/2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29/11/2021 dal Tribunale di Termin Imerese, riconosceva ad NOME COGNOME le già concesse circostanze attenuant generiche in equivalenza alla recidiva, rideterminando la pena irrogata.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, chiedendo l’annullamento della decisione per non aver dichiarato la prescrizione del reat cui al capo b (art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74), che si assume matura 4/7/2022.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché non tiene conto della recidiva reiterata, oggetto di contestazione e di riconosciment entrambe le sentenze di merito, nonché della sospensione della prescrizione d 20/11/2018 al 7/3/2019; ai sensi degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., dunque termine di prescrizione per il delitto di cui all’art. 8 in esame matu 20/10/2027.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023
ìgliere estensore
Il Presidente