Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48524 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a KAVAJE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con le statuizioni conseguenti.
Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall’odierno ricorrente COGNOME, con sentenza dell’16/9/2022 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, l’11/3/2021, all’esito di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, lo ha assolto, in quanto non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., dal reato di cui all’art. 186 co. 1 e 2 lett. b) d.lvo 285/92 e succ. mod., per aver circolato al guida del veicolo TARGA_VEICOLO Golf tg TARGA_VEICOLO in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (accertamento eseguito a mezzo etilometro marca Drager mod. Alcoltest TARGA_VEICOLO MKIII matr. ARPA-0200 con esito prima prova 1,31 g/l alle ore 14,51 e seconda prova 1,33 g/I alle ore 14,59); in Salsomaggiore Terme il 19/2/2017.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa motivazione sulla richiesta di dichiarazione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ci si duole che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla richiesta difensiva, avanzata all’udienza del 16/9/2022, in sede di conclusioni, di dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata nelle more del procedimento.
Sul punto nulla dice l’impugnato provvedimento.
Il ricorrente ì rilevando che il fatto risale alla data del 19/2/2017 ritiene la prescrizione già maturata al 16/9/2022, allorquando l’eccezione vene sollevata, pur computando le interruzioni nell’ambito del procedimento e l’interruzione relativa al periodo covid-19.
Il COGNOME illustra il calcolo compiuto, richiamando numerosi precedenti di questa Corte in tema di calcolo della prescrizione.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere stata dichiarata la nullità dell’accertamento per mancata indicazione da parte dell’autorità procedente degli avvisi di legge ai sensi degli artt. 114 e 356 cod. proc. pen.
Il ricorrente rileva di avere proposto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per nullità dell’accertamento / stante il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in via preliminare nel proprio atto di appello.
Il motivo di appello era tempestivo in quanto riproponeva la doglianza già avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
Il ricorrente ritiene che dalla motivazione resa sul punto dalla orte di appello emerga la mancanza di certezza sul momento in cui gli avvisi di legge sarebbero stati forniti all’imputato ) con conseguente nullità dell’accertamento. Si precisa che, a differenza di quanto ritenuto nell’impugnato provvedimento, la difesa non ha mai richiesto che venissero fatti plurimi avvisi ma ha rilevato che l’avviso va fatto prima di procedere all’accertamento in maniera chiara e intellegibile.
Del resto, si sottolinea, k che appare poco credibile la ricostruzione operata secondo cui gli avvisi venivano dati per strada mentre l’accertamento veniva espletato in caserma.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di nullità dei risultati etilometrici per carenza di prova della revisione e omologazione della strumentazione utilizzata.
Il ricorrente ribadisce l’eccezione contenuta nell’atto di appello, in quanto l’apparecchio era stato ritenuto regolarmente revisionato e omologato pur in assenza di prova dell’avvenuta omologazione.
Anche su tale punto la ‘orte di appello da un lato non dà conto delle richieste difensive e dall’altro ritiene l’esistenza di un orientamento secondo cui l’onere della prova del mancato funzionamento graverebbe sulla difesa.
Il ricorrente richiama l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che attribuisce all’accusa l’onere di provare il regolare funzionamento della strumentazione.
Si sottolinea ancora che i giudici di merito fondano il loro convincimento sulla regolare taratura dello strumento sulla deposizione dello COGNOME il quale invece si limita a riferire di una prassi che non assicura certamente il rispetto di quanto dovuto nel caso di specie.
Il teste, tra l’altro, che nulla ricordava dell’episodio, certamente non poteva ricordare le operazioni compiute nel singolo accertamento, delle quali non vi è traccia nei verbali e nell’annotazione di servizio.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell’elemento oggettivo del reato.
Il ricorrente si duole che la torte di appello nulla dice sulle numerose discrasie evidenziate dalla difesa per la mancanza di prova del fatto contestato.
In particolare, si evidenziano le incongruenze del verbale di accertamenti urgenti sulle persone ex art. 354, co. 3, cod. proc. pen. che, peraltro il COGNOME si rifiutava di firmare, e della deposizione del teste COGNOME.
La motivazione resa sul punto viene ritenuta inconferente, illegittima ed illogica, evidenziandone le carenze alla luce delle risultanze delle dichiarazioni del teste e della condotta dello stesso durante l’audizione.
Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 9 direttiva 334/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo nonché al diritto di difesa per mancata rinnovazione dell’istruttoria.
Ci si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria per assumere una prova decisiva.
Il ricorrente aveva richiesto l’assunzione della deposizione testimoniale dell’altro agente intervenuto che sarebbe stata dirimente alla luce delle incongruenze e dell’atteggiamento immotivatamente aggressivo del teste COGNOME.
La richiesta era stata sollevata già in primo grado.
Anche su tale punto si rileva la totale carenza di motivazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con ogni ulteriore decisione di legge e sul caso.
Con memoria scritta del 2/10/2023 il PG ha anticipato le proprie conclusioni. In data 23/10/2023 l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, ha comunicato di rinunciare alla discussione orale.
Il PG ha concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondata ed assorbente è la doglianza afferente alla intervenuta prescrizione del reato in contestazione già alla data della sentenza impugnata, prescrizione tempestivamente eccepita.
Ed invero, come risulta ex actis e come risulta dalla stessa sentenza impugnata laddove sono riportate le conclusioni delle parti, la difesa di COGNOME NOME ebbe ad invocare l’intervenuta prescrizione del reato dinanzi alla éorte territoriale in sede di discussione all’udienza del 16/9/2022.
La richiesta era fondata, ma alla stessa il provvedimento impugnato non fornisce, tuttavia, alcuna risposta.
Risalendo i fatti di cui all’imputazione al 19/2/2017 e dovendosi tener conto di 147 giorni di sospensione della prescrizione per il rinvio per la partecipazione del difensore all’astensione di categoria del 5/12/2019 e di ulteriori 11 giorni per il periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALE dal 30/4/2020 all’11/5/2020 (avendo la Corte costituzionale, con sentenza del 6 luglio 2021 -ud. 25 maggio 2021- n. 140 ritenuto illegittimo un più lungo periodo di sospensione fino alla data di nuova fissazione dell’udienza) e, pertanto, di complessivi 158 giorni, il reato contravvenzionale di cui all’imputazione aveva visto spirare il suo termine massimo di prescrizione in data 28/7/2022.
Né la Corte territoriale, come si è detto, dà conto, non avendo risposto in alcun modo alla sollecitazione difensiva, di avere operato un diverso criterio di
calcolo -che comunque non sarebbe stato corretto- per ritenere che al 16/9/2022 data in cui si è pronunciata, il reato non fosse prescritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pr scrizione.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023 Il C nsigliere es COGNOME sore COGNOME
Il PresidInte