Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46099 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, sezione delle misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato in questa sede ha rigettato, tra le altre, le opposizioni presentate da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il provvedimento del giudice delegato del Tribunale di Roma del 13 luglio 2022.
Il giudice delegato non aveva ammesso i crediti professionali vantati dai ricorrenti (nei confronti di società e consorzi, riconducibili alla persona di COGNOME NOME NOME proposto per l’applicazione di misure di prevenzione e oggetto di confisca in sede di prevenzione), rilevando la prescrizione presuntiva dei crediti, ai sensi dell’art. 2956, n. 2, cod. civ.; il Tribunale, investito delle opposizion
presentate dai creditori, aveva affermato che correttamente il Giudice aveva rilevato d’ufficio la prescrizione presuntiva, considerando il carattere pubblicistico del procedimento di accertamento dei crediti in sede di confisca di prevenzione; aveva, altresì, motivato le ragioni per le quali, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva, non poteva essere deferito il giuramento decisorio come richiesto dai creditori, per la carenza dei presupposti formali (non essendo il proposto, né l’amministratore giudiziario, parti del procedimento) e per la ratio dell’affidamento al giudice delle misure di prevenzione dell’accertamento dei crediti per cui si instava per l’ammissione al passivo; aveva, inoltre, considerato che i documenti allegati dagli opponenti non fornivano prova dell’interruzione del corso della prescrizione ordinaria dei crediti, non rientrando tali documenti (preavvisi di parcella senza alcuna espressa intimazione ad adempiere) tra gli atti di costituzione in mora del debitore.
Hanno proposto distinti ricorsi, dal contenuto perfettamente coincidente, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME (reciprocamente assistiti dal collega), deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 2956 e 2960 cod. civ., 52 d. Igs. 159/2011, per la ritenuta applicabilità (e rilevabilità d’ufficio) nel giudizio di accertamento dei crediti, in sede di confisca di prevenzione, della prescrizione presuntiva triennale.
2.1 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 2956 e 2960 cod. civ., 52 d. Igs. 159/2011, poiché il Tribunale, ne[ritnere rilevabile d’ufficio la prescrizione presuntiva dei crediti professionali, aveva escluso la possibilità per i creditori di provare la mancata estinzione del debito (attraverso il deferimento del giuramento decisorio), così applicando di fatto una presunzione di mala fede dei creditori.
2.2. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 55 e 58 d. Igs. 159/2011, nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva individuato il termine di interruzione del corso della prescrizione ordinaria nel momento della richiesta di pagamento delle somme dovute, formulata dopo il passaggio in giudicato della statuizione di confisca, non riconoscendo l’effetto interruttivo all’invio dei preavvisi di parcelle e delle fatture pro-forma, strumenti diffusi nella prassi quali richieste di pagamento; censuravano, altresì, la statuizione del Tribunale circa l’assenza dell’effetto sospensivo del corso del prescrizione per effetto del disposto sequestro, in contrasto con il generale principio (espresso anche dalla legislazione fallimentare) dell’improcedibilità delle azioni, sia esecutive che di cognizione, proposte nelle forme ordinarie rispetto alla procedura di accertamento in sede di concorso di creditori sui medesimi beni confiscati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
1.1. Il primo motivo dei ricorsi, che censura l’affermata rilevabilità d’ufficio della prescrizione presuntiva del credito per cui sia stata formulata richiesta di ammissione al passivo, in sede di procedimento di prevenzione, non è fondato.
La soluzione condivisa dal giudice delegato e dal Tribunale è corretta poiché si fonda sulla peculiare natura del giudizio di accertamento dei crediti dei terzi, in sede di procedimento di confisca di prevenzione.
Come affermato di recente dalla Corte (Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626 – 01) il giudizio che ha ad oggetto la verifica dei crediti nell’ambito del procedimento di prevenzione si connota per l’obiettivo della realizzazione dell’effettività della misura reale, assicurando al contempo la tutela dei terzi, a condizione che «le forme della tutela siano realizzate alla stregua del Codice antimafia entro il procedimento di prevenzione: ne consegue che il secondo periodo del primo comma dell’art. 45 d. Igs. n. 159 del 2011 pone, tecnicamente, una riserva, quanto alla tutela dei terzi, in capo al giudice della prevenzione» (nella motivazione, § 2.1.).
Si delinea, in tal modo, «un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto, imperniato su un procedimento incidentale di verifica dei crediti in contraddittorio e sulla successiva formazione di un ‘piano di pagamento’, secondo cadenze mutuate in larga misura dai corrispondenti istituti previsti dalla legge fallimentare», che attraverso la disciplina dettata dagli artt. 52 ss. d. Igs. 159/2011 «rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l’interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall’altro, l’interesse pubblico ad assicurare l’effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell’attività illecita» (Corte cost., n. 94 del 28/5/2015). In particolare, assume rilevanza in questa direzione il “controllo” affidato al giudice della prevenzione sull’eventuale utilizzo, da parte del proposto, di prestanomi che vantino fittiziamente diritti sui beni soggetti alla misura reale, in modo da riottenerne il controllo (Corte cost. n. 26 del 27/2/2019, ove si fa espresso richiamo alla «giusta esigenza di evitare manovre collusive con il debitore sottoposto a procedimento di prevenzione – manovre in ipotesi finalizzate a porre in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e della successiva confisca – », esigenza che è «soddisfatta attraverso la verifica delle condizioni
già imposte in via generale dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 per il soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi»).
La peculiarità del procedimento incidentale di verifica dei crediti (ribadita autorevolmente dalla giurisprudenza a Sezioni unite: n. 40797 del 22/06/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285144 – 01, § 7.1.) trova evidenti conferme nella struttura processuale del giudizio, definita dalle norme del d. Igs. 159/2011; si tratta di procedimento che presuppone sì una domanda giudiziale (l’istanza del creditore di ammissione, con il necessario corredo degli elementi a sostegno della stessa: art. 58, comma 2, d. Igs. 159/2011), sottoposta però ad un criterio di accertamento differente da quello del giudizio civile ordinario (che si fonda sul principio dell’iniziativa delle parti), atteso l’espresso riconoscimento dei poteri officiosi riconosciuti al giudice della prevenzione (art. 59, comma 1, d. Igs. 159/2011), in sintonia con la natura pubblicistica dell’intero procedimento di prevenzione; rilevante, allo stesso modo, l’esclusione dell’efficacia della domanda così proposta nell’interrompere la prescrizione e nell’impedire la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l’indiziato o il terzo intestatario (art. 58, comma 4, d. Igs. 159/2011), il che rivela come la domanda non sia diretta nei confronti del NOME proposto. Ciò trova riscontro in altre disposizioni regolatrici del procedimento incidentale, atteso che gli “interessati” destinatari dell’immediata notificazione del decreto dell’udienza di verifica dei crediti (art. 57, comma 2, d. Igs. 159/2011), si identificano con i soli creditori che hanno depositato tempestivamente le “istanze di accertamento dei rispettivi diritti”; in detta udienza è prevista la partecipazione dei soli “interessati” (e facoltativamente del P.M. e dell’Agenzia), ma non del proposto (art. 59, comma 1 e 2, d. Igs. 159/2011); i provvedimenti conclusivi della fase di verifica (art. 59, comma 4, d. Igs. 159/2011) “producono effetti solo nei confronti dell’Erario”.
L’originario debitore, dunque, non riveste il ruolo di parte nell’ambito del procedimento di verifica dei crediti in caso di confisca da lui subita; infatti, le ragioni dei creditori sono destinate a realizzarsi sui beni che non appartengono più all’originario debitore, in quanto acquisiti per effetto della confisca al patrimonio dello stato (art. 45, comma 1, d. Igs. 159/2011).
Al contrario di quanto avviene nel giudizio fallimentare per il curatore fallimentare (artt. 42, comma 1, e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267; e attualmente nel procedimento di liquidazione giudiziale: artt. 142, comma 1 e 143, d. Igs. 12 gennaio 2019, n. 14), l’amministratore giudiziario non si sostituisce al proposto, non ne assume la rappresentanza, tanto meno in sede processuale, neppure in relazione ai soli rapporti che riguardano i beni soggetti a vincolo.
1.2. Se può ritenersi condivisibile, sulla scorta degli elementi su considerati, l’opinione secondo la quale la procedura per la tutela dei creditori disciplinata dal
d. Igs. 159/2011 «è autonoma rispetto al procedimento di prevenzione ed è governata, ove non sia diversamente disposto, da principi mutuati dal diritto civile e fallimentare» (Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016, dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 269123 – 01, nella motivazione, § 3.3.), allo stesso tempo è chiaro che «la tutela dagli artt. 52 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011 apprestata per i creditori che intendano soddisfare le loro ragioni sul patrimonio di debitore oggetto di sequestro ovvero di confisca di prevenzione si modella su quella relativa al fallimento dell’imprenditore, ma la profonda differenza di natura e funzione proprie di tali misure comporta inevitabili diversità nel regime di accertamento dei crediti e nelle modalità di svolgimento dei procedimenti interni alla procedura di liquidazione dei beni nell’interesse dello Stato» (Sez. 1, n. 16145 del 20/3/2018, RAGIONE_SOCIALE, n.m.).
La comune caratteristica dei procedimenti (quello che si svolge nell’ambito del giudizio di prevenzione e quello proprio dei giudizi fallimentari) è rappresentata dal dato della limitata efficacia dell’accertamento compiuto in ordine ai crediti da ammettere, rilevante ai soli fini del “concorso” (nella procedura del fallimento e della liquidazione giudiziale, come nella sede della liquidazione dei beni confiscati); il che comporta la formazione, rispetto alla domanda del creditore, di quello che è stato definito in dottrina «una sorta di giudicato endoconcorsuale, non opponibile al debitore in eventuali diversi giudizi».
1.3. Così delineata la natura e la funzione del giudizio di verifica dei crediti, osteryato che il parallelismo tra la disciplina lato sensu fallimentare e quella -dettata dal d. Igs. 159/2011 segna importanti divergenze quanto al regime degli oneri probatori che gravano sulle parti del giudizio e al contenuto dell’accertamento affidato al giudice delegato.
Mentre nella legge fallimentare (art. 95, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267; ed oggi nel vigente codice della crisi d’impresa, art. 203, comma 1, seconda parte, d. Igs. 12 gennaio 2019, n. 14) si fa espresso riferimento al potere/onere del curatore di allegare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto vantato d creditore, e di proporre le relative eccezioni, un’analoga previsione non è contenuta nelle norme del Capo II, del titolo IV del d. Igs. 159/2011.
Se questo dato non esclude che l’amministratore giudiziario abbia la possibilità di valorizzare i fatti storici su cui possano fondarsi le eccezioni che il processo civile ordinario definisce come eccezioni di parte (utilizzando lo strumento dell’assistenza del giudice delegato nell’udienza di verifica), la differente formulazione delle disposizioni indicate assume rilevanza, oltre che per il logico collegamento con l’assenza del debitore tra i contraddittori necessari nella fase della verifica dei crediti (e di altro NOME che ne assume la rappresentanza processuale), soprattutto se letta unitamente alle disposizioni che regolano i poteri
officiosi del giudice ed i limiti della sua cognizione nell’ambito del processo fallimentare e di quello della prevenzione. È decisivo, in questo senso, considerare che il giudice del fallimento e della liquidazione giudiziale «decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati» (art. 95, comma 3, r.d. 267/1942; art. 203, comma 3, d. Igs. 14/2019); il giudice della prevenzione, differentemente, «assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell’esclusione» (art. 59, comma 1, d. Igs. 159/2011).
Emerge dal quadro normativo esaminato il rilievo che il legislatore ha inteso assegnare all’interesse pubblico sotteso al procedimento di verifica dei crediti nel giudizio di prevenzione; interesse che richiede, per la sua concretizzazione, il riconoscimento di poteri d’ufficio idonei ad evitare che il prevenuto precostituisca creditori di comodo per rientrare surrettiziamente nella disponibilità della ricchezza illecita, vanificando l’efficacia della confisca, poteri che comprendono, in difetto della parte processuale titolare del diritto di eccepire cause estintive o modificative del credito (così come dell’eventuale figura chiamata a rappresentare nel giudizio il debitore), la possibilità per il giudice di fondare la propria decisione su cause estintive, modificative o impeditive del diritto di credito azionato.
1.4. Nel caso in esame, il giudice delegato e successivamente il Tribunale hanno rilevato, rispetto ai crediti azionati dai ricorrenti, la prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 3) cod. civ., che peraltro si atteggia quale presunzione legale di pagamento (Sez. 2 civ., n. 25838 del 14/10/2019, Rv. 655466 – 01; Sez. 1 civ., n. 16123 del 14/06/2019, Rv. 654536 – 01; Sez. 3 civ., n. 16486 del 05/07/2017, Rv. 644816 – 01); sicché già il riconoscimento dei poteri officiosi in punto di prova, espressamente dettato dall’art. 59, comma 1, d. Igs. 159/2011, rende legittime le decisioni dei giudici di merito che hanno fondato il rigetto delle richieste di ammissione al passivo sulla scorta della presunzione di avvenuto pagamento dei crediti inerenti alle prestazioni professionali dedotte dai ricorrenti. 4
Il secondo motivo dei ricorsi è egualmente infondato.
L’evidenziata struttura del procedimento di verifica dei crediti nel giudizio di prevenzione, con particolare riguardo all’assenza in tale procedimento del debitore (nella specie, rappresentato da consorzi e società rispetto ai quali la capacità di rappresentanza sostanziale e processuale spetta ai legali rappresentanti, soggetti che non emerge dagli atti se siano o meno coincidenti con il proposto) così come del NOME che possa tener luogo della veste processuale del proposto, esclude la praticabilità del ricorso al giuramento decisorio da parte del creditore che si veda
opporre la prescrizione presuntiva del credito azionato; la conclusione si correla al tenore della norma definitoria della prova in esame (art. 2736 cod. civ.), in cui il termine «parte», cui è possibile deferire il giuramento, viene pacificamente inteso come indicativo del NOME che ha proposto o nei cui confronti è stata proposta la domanda.
Anche in questo contesto, il confronto con la disciplina del giudizio fallimentare rende chiare le ragioni di una tale conclusione; è stato affermato di recente, dalle Sezioni unite civili della Corte, che «in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento» (n. 25442 del 29/8/2023, Rv 668741-01): principio che discende dalla rilevata possibilità di deferire il giuramento decisorio al curatore (non de ventate, poiché terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario e quindi al fatto del pagamento, ma soltanto de scientia o de notitia), in quanto “al curatore sia pacificamente riconosciuta la qualità di parte processuale, che può eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore giudizio di accertamento dello stato passivo”, con la conseguenza che dinanzi alla riconosciuta possibilità per il curatore di ricorrere ad “uno strumento atto a paralizzare la pretesa del creditore, rappresenterebbe un vero e proprio corto circuito del processo non riconoscere alcuno strumento processuale in capo al creditore a tutela dell’asserito diritto” (ivi, pag. 9).
Dal momento che nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d. Igs. 159/2011 né il debitore/proposto, né l’amministratore giudiziario e neppure l’Agenzia (Sez. 1, n. 39258 del 15/06/2017, Agenzia nazionale, Rv. 271000 – 01) assumono il ruolo di parte necessaria del processo, così come non è riconosciuto dalla disciplina positiva il potere di tali soggetti di eccepire fatti estintivi, modificativi o impedit della pretesa creditoria, è evidente l’impossibilità, pratica ma ancor prima teorica, di deferire il giuramento decisorio ad uno di essi (considerando, altresì, che nel giudizio in esame non sono ammessi incombenti istruttori né tantomeno l’assunzione di prove orali, considerata la natura essenzialmente documentale delle prove richieste per la dimostrazione dei presupposti per l’ammissione dei diritti credito); del resto, tale condizione era stata affermata dagli stessi ricorrenti in sede di opposizione avverso il provvedimento del Giudice delegato (ove si affermava esplicitamente l’inapplicabilità delle disposizioni del codice civile relative al deferimento del giuramento decisorio, “non essendo possibile deferirlo né al debitore, né a coadiutori dell’ANBSC in quanto non avrebbe ad oggetto (avvenuto
pagamento) circostanze di diretta conoscenza dell’interrogando” (pag. 13 del provvedimento impugnato).
2.1. L’affermazione dei ricorrenti, che qualifica l’argomentazione del provvedimento impugnato come fondata su una “presunzione di mala fede” del creditore istante, fraintende la funzione e la dimensione qualitativa del giudizio affidato al giudice della prevenzione.
Come argomentato nei paragrafi che precedono, quel giudizio si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con le finali pubbliche di sottrazione, al destinatario della confisca, dei proventi frutto di attività illecite; bilanciamento che si realizza non solo attraverso la verifica dei presupposti dimostrativi dell’estraneità dei diritti di credito rispetto all’attività ill (anteriorità del titolo, assenza di strumentalità, buona fede del terzo) ma altresì con l’attribuzione al giudice della prevenzione dei ricordati poteri officiosi, funzionali all’accertamento dell’effettività di quei presupposti.
Allo stesso tempo il giudizio di verifica dei crediti, pur nella prospettiva del rispetto del principio concorsuale dei diritti dei terzi, si caratterizza per la specificit dell’oggetto su cui è destinato ad incidere, ossia solo ed esclusivamente sui beni appresi mediante la confisca e non già sull’intero patrimonio del NOME proposto e dei terzi intestatari.
Questa caratteristica, che si traduce nel ricordato limitato effetto del “giudicato endoconcorsuale” (che non è opponibile al debitore in giudizi diversi da quello in cui ha tratto origine: v. supra, § 1.2.), risulta di decisiva rilevanza nel valutare se la soluzione divisata si ponga in conflitto con il profilo dell’effettivit della tutela per il creditore, a fronte del rilievo d’ufficio della causa estintiva (che discende dalla presunzione legale di prova dell’intervenuto adempimento) rispetto alla quale, nel sistema civilistico, il creditore ha a disposizione lo strumento del deferimento del giuramento decisorio.
Il difetto di tutela (conseguente all’impossibilità di riconoscere al creditore non ammesso la facoltà di deferire il giuramento decisorio, per le ragioni indicate) ha carattere apparente: il creditore non ammesso, atteso il ristretto ambito di efficacia dell’accertamento condotto dal giudice delegato e dal Tribunale della prevenzione (arg. ex art. 58, comma 4, d. Igs. 159/2011) resta titolare del diritto di agire nei confronti del proprio debitore ed in quella sede di conseguire il riconoscimento del diritto di credito, poiché a differenza di quanto avveniva nel fallimento (e adesso avviene in sede di liquidazione giudiziale) le procedure per la soddisfazione dei creditori in caso di sequestro e confisca dei beni del debitore non hanno ad oggetto (necessariamente) l’intero patrimonio del debitore; sicché, qualora nel patrimonio del debitore vi siano beni non sottoposti a sequestro e confisca, il creditore conserva il diritto di agire direttamente nei confronti del
debitore per soddisfarsi sui restanti suoi beni in sede di esecuzione forzata individuale (o concorsuale).
Il terzo motivo è manifestamente infondato; la giurisprudenza civile è pacifica nel senso che “per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del NOME obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del NOME indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore” (Sez. 6 civ., n. 15714 del 14/06/2018, Rv. 649150 01; Sez. 6 civ., n. 18546 del 07/09/2020, Rv. 658999 – 02; Sez. lav., n. 17123 del 25/08/2015, Rv. 636425 – 01); la valutazione della ricorrenza di tali presupposti è rimessa all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 2 civ., n. 15140 del 31/05/2021, Rv. 661357 – 01).
Dal provvedimento impugnato si rileva che i ricorrenti avevano documentato sclusivamte i’Myio di preavvisi di parcelle professionali, senza espressa richiesta di pagamento, ritenuti correttamente atti inidonei a costituire in mora il debitore (e, quindi, ad interrompere il corso della prescrizione), peraltro in difetto di prova della ricezione di tali documenti da parte del debitore.
Manifestamente infondata, infine, anche la censura riguardante l’ipotizzato effetto sospensivo del corso della prescrizione per effetto del sequestro disposto in sede di prevenzione; per le ragioni già espresse in precedenza (§ 2.1.) solo le azioni esecutive individuali e i relativi giudizi sono sospesi per effetto dell’intervenuto sequestro (art. 55 d. Igs. 159/2011), mentre nessuna disposizione estende tale effetto alle azioni di cognizione ordinaria, rispetto alle quali peraltro l’istanza diretta all’ammissione del credito non è idonea ad interrompere il corso della prescrizione (art. 58, comma 4, d. Igs. 159/2011).
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/9/2023