Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5606 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5606 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di NOME, in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sopra soglia, negli anni 2015, 2016 e 2017.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo la prescrizione dei reati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato essendo maturata la prescrizione dei reati in epoca anteriore alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice ( Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 – 01).
Va premesso che a seguito di depenalizzazione del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in I. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell’art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.198 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: < <L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione».
Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308).
In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla
mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato.
Pertanto, quanto al caso in esame, tenuto che già con l'omissione di versamento di gennaio 2017 era superata la soglia di punibilità (omesso versamento di oltre 40.000,00) il reato si era già perfezionato con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando per i reati commessi dopo l'agosto 2017, e tenuto conto che per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario già perfezionatosi con il superamento nel gennaio 2017, approfondendo il disvalore già emerso, integrando una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa che si conclude al dicembre, in presenza di ulteriori omissioni di versamento, sicché la prescrizione del reato relativo all'anno 2017 (16/12/2017), tenuto conto che è stata esclusa la recidiva, pari a sette anni e mesi sei, è maturata al 16/06/2025, prima della sentenza impugnata.
Allo stesso modo risultano prescritti in data anteriore alla sentenza i reati relativ agli anni 2015 e 2016, dovendosi applicare, quale norma più favorevole, quella previgente, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031), sicché il reato commesso nel 2015 si è prescritto il 16/11/2023 e quello commesso nel 2016 al 16/11/2024.
La sentenza va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 30/01/2026