Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG come in atti
RITENUTO IN FATTO
131 G.i.p. del Tribunale di Bolzano il 20 settembre 2023 ha convalidato il decreto di prelievo coattivo di campioni biologici per l’accertamento della eventuale presenza nel sangue di sostanze alcooliche o stupefacenti, decreto emesso ai sensi dell’art. 359-bis cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero nei confronti di COGNOME NOME, imputato di omicidio stradale ed altro.
2.Ricorre per la cassazione dell’ordinanza COGNOME NOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamenta violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura la violazione dell’art. 359bis, comma 2, cod. proc. pen.
Si rammenta preliminarmente:
essere stato effettuato il prelievo forzoso di sangue il 1;7 settembre 2023, alle ore 15.47;
avere il 19 settembre 2023 il P.M. di Bolzano formulato richiesta di convalida del prelievo depositando la relativa istanza presso la Cancelleria del G.i.p., appunto, il 19 settembre 2023, alle ore 13.10;
avere il giorno 20 settembre 2023 la Difesa depositato memoria scritta chiedendo il rigetto della richiesta di convalida per essere stato superato il termine di 48 ore decorrente, ad avviso della stessa, dalla effettuazione del prelievo, richiamando al riguardo recente precedente di legittimità, secondo cui «In caso di prelievo coattivo di campioni biologici disposto con decreto dal pubblico ministero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 359-bis, comma 2, cod. proc. pen., il termine di quarantotto ore per la convalida del giudice per le indagini preliminari decorre dall’effettuazione del prelievo e non dall’emissione del decreto, determinandosi solo con l’esecuzione dell’atto di indagine la potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona sulla quale deve incentrarsi il controllo del giudice» (Sez. 6, n. 8885 del 13/12 4 /2021, dep. 2022, PM in proc. Patellaro, Rv. 283010);
avere il G.i.p. con provvedimento del 20 settembre 2023, depositato alle ore 18.06, convalidato il prelievo coattivo disposto dal P.M.
Ciò posto, la Difesa critica il provvedimento di convalida, che richiama giurisprudenza di legittimità relativa a diversa fattispecie, cioè al fermo dell’indiziato di delitto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. sotto il profilo della nullità dell’ordinanza di convalida pe mancanza grafica di motivazione e/o motivazione meramente apparente quanto alle ragioni di fatto che hanno determinato gli inquirenti a procedere con il
prelievo forzoso pur in assenza di consenso della persona da sottoporre ad esame, alla indispensabilità o meno del ricorso all’atto invasivo, alla rilevanza o meno del decorso del tempo (incidente mortale del 17 settembre 202, ore 02.30; accesso della polizia giudiziaria alla casa dell’indagato ed effettuazione in loco di accertamenti urgenti, 17 settembre ore 12.15; assenza di segni di alterazione sulla persona dell’indagato; mancato invito da parte della polizia giudiziaria all’indagato a sottoporsi a pre-test o ad accertamenti meno invasivi; mancato invito all’indagato a sottoporsi a meno invasivo accertamento con etilometro; effettuazione del prelievo coattivo di sangue alle ore 15.47 del 17 settembre 2023, cioè più di dodici ore dopo l’incidente).
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza del G.i.p. del 20 settembre 2023.
Il P.G. di legittimità nelle conclusioni scritte del 28 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, osserva il Collegio, conformemente all’opinione del P.G., che la scansione descritta nell’art. 359-bis cod. proc:. pen., commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., è – testualmente – incentrata nel duplice termine di 48 ore (dalla effettuazione dell’atto alla richiesta di convalida) + ulteriori 48 o (dalla richiesta di convalida al provvedimento giudiziale), secondo lo stesso schema già previsto dagli artt. 390 e 449 cod. proc. pen. per le ipotesi di arresto.
Non può concordarsi con la opposta lettura sostenuta dalla Difesa mediante richiamo al precedente di legittimità di Sez. 6, n. 8885 del 13/12/2021, dep. 2022, PM in proc. Patellaro, Rv. 283010 (la cui massima ufficiale recita: «In caso di prelievo coattivo di campioni biologici disposto con decreto dal pubblico ministero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 359-bis, comma 2, cod. proc. pen., il termine di quarantotto ore per la convalida del giudice per le indagini preliminari decorre dall’effettuazione del prelievo e non dall’emissione del decreto, determinandosi solo con l’esecuzione dell’atto di indagine la potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona sulla quale deve incentrarsi il controllo del giudice»). Infatti, la lettura della motivazione della decisione richiamata, resa peraltro in fattispecie non coincidente con quella in esame, dimostra che la pronunzia in questione ha ad oggetto la individuazione del
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momento da cui decorre il – primo – termine di 48 ore, fissando lo stesso all’atto della materiale effettuazione del prelievo, non già alla emissione del provvedimento del P.M.
Si legge, infatti, in motivazione quanto segue:
« L’art. 359-bis cod. proc. pen. contiene una disciplina tesa a regolare tutti i passaggi della procedura finalizzata all’esecuzione dei prelievi coattivi nell’ipotesi in cui manca il consenso della persona interessata. La norma richiama l’art. 224-bis cod. proc. pen. sui provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, distinguendo la procedura a seconda che sussista o meno urgenza di procedere. Nel primo caso il Pubblico ministero dispone le operazioni con decreto motivato che abbia il contenuto previsto dall’art. 224-bis, comma 2, cod. proc. pen. e che deve essere convalidato entro le quarantotto ore successive. La norma non specifica però il dies a quo del suddetto termine di quarantotto ore, mancando di chiarire se lo stesso deve intendersi coincidere con il momento di emissione del decreto motivato del pubblico ministero, oppure con il momento dell’esecuzione del prelievo da parte della polizia giudiziaria operante
Ritiene il Collegio, alla luce della ratio sottostante la previsione di un provvedimento di convalida da parte del G.i.p. di un atto disposto di urgenza dal Pubblico ministero, che il termine di quarantotto ore debba decorrere dal momento dell’effettivo esercizio dell’atto di indagine disposto dalla Procura. La convalida del G.i.p. è effettivamente un atto necessario qualora Pubblico ministero abbia agito in via d’urgenza, derogando l’ordinaria disciplina che prevede che il prelievo coattivo di campioni biologici su persona vivente sia disposto previa autorizzazione del G.i.p. Intanto, dunque, si rende necessaria la convalida, in quanto, trattandosi di un atto di indagine che insiste sul corpo umano, e dunque capace di incidere su un diritto fondamentale della persona umana, è imprescindibile un controllo da parte dell’autorità giudiziaria sulla legittimità dell’atto.
Appare chiaro che il vaglio del giudice sulla legalità dell’atto di indagine debba avvenire in prossimità temporale con l’atto stesso di indagine, entro un termine che la legge indica, appunto, in quarantotto ore. Si ritiene che tale termine debba decorrere dal momento dell’effettivo svolgimento del prelievo coattivo di campioni biologici da persona vivente e non dal momento dell’emissione del decreto che dispone l’atto, trattandosi nel primo caso dell’esatto momento potenzialmente lesivo del diritti fondamentali della persona sul quale il controllo del giudice deve incentrarsi.
Analogamente depone la disciplina relativa al fermo di indiziato di delitto mutuabile nel caso di specie, che prevede come necessaria la convalida da parte
del G.i.p. del provvedimento di fermo di indiziato emesso dal Pubblico ministero in via d’urgenza. L’art. 390 cod. proc. pen. dispone, infatti, che entro quarantotto ore dell’esecuzione del fermo il G.i.p. debba convalidare il provvedimento che dispone il fermo. La giurisprudenza ha chiarito come il termine utile per la convalida decorre dal momento in cui si è verificata l’effettiva privazione della libertà personale precisando che l’arresto in fiagranza del reato si realizza nel momento in cui il soggetto perde la libertà personale e a quel momento occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell’inizio dell’udienza di convalida, essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo (Sez. 4, n. 21995 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243980) Il» (così sub nn. 2-3 del “considerato in diritto”, pp. 2-3, della pronunzia di Sez. 6, n. 8885 del 13/12/2021, dep. 2 PM in proc. Patellaro, cit.).
Ciò chiarito, risulta dalla stessa ricostruzione svolta dal ricorrente (e in precedenza sub n. 2.1 del “ritenuto in fatto”) che i termini sono stati rispet
In relazione al secondo motivo di impugnazione, la motivazione che si denunzia come assente o meramente apparente è, in realtà, operata per relationem rispetto all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa i pari data, cui il Giudice rinvia. Si tratta cli rinvio ammissibile (cf numerose, Sez. GLYPH 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252) perché effettuato ad atto necessariamente portato a conoscenza dell’indagato, cui la ordinanza cautelare deve essere notificata personalmente.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per leg (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 10/01/2024.