Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MARTINA FRANCA il 27/01/1983
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con sentenza irrevocabile il 3 luglio 2019, rilevando che il condannato non aveva osservato gli obblighi inerenti alle statuizioni civili di condanna, al cui adempimento, nel termine di novanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza, era stato subordinato il beneficio.
Al riguardo, esponeva che si trattava della condanna, in solido con il coimputato NOME COGNOME del risarcimento del danno cagionato alla parte civile NOME COGNOME nonché della rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle parti civili, per gli importi liquidati in sentenza.
L’inadempimento, per tali importi, non poteva escludersi in ragione della documentata transazione, che era intervenuta dopo il termine stabilito nella sentenza, mentre ancora dopo erano stati effettuati i versamenti come pattuiti.
Né rilevava che lo stesso Tribunale di Taranto, con ordinanza in data 22 giugno 2020, chiamato a verificare l’adempimento degli obblighi di cui trattasi aveva considerato come termine da osservare quello stabilito con la suddetta transazione e non già in sede di condanna, ricorrendo una decisione interlocutoria, insuscettibile di assumere valenza di giudicato e,,dunque, di consumare il potere di revoca che il giudice dell’esecuzione deve obbligatoriamente esercitare.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, richiedendo l’applicazione dei principi fissati dall’art. 587 cod. proc. pen., per essersi realizzata un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla posizione dell’altro condannato con la stessa sentenza NOME COGNOME in favore del quale, in presenza degli stessi presupposti costituiti dall’atto di transazione stipulato con la parte civile, il giudice dell’esecuzione, con allegata ordinanza emessa in data 20 dicembre 2021, aveva già riconosciuto l’adempimento degli obblighi relativi alla sospensione condizionale della pena.
Tanto considerando che, una volta che gli obblighi erano stati adempiuti nei termini dilazionati convenuti, non avrebbe potuto revocarsi il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.
2. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione, una volta divenuti formalmente irrevocabili, precludono l’intervento di una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma tale preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia però tenuto conto ai fini della decisione anteriore (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, COGNOME Rv. 246959 – 01).
Tale ricostruzione realizza un punto di equilibrio che permette di salvaguardare le esigenze di certezza delle decisioni anche in sede di esecuzione e le regole delle impugnazioni esperibili in tale sede nei termini a pena di decadenza.
Conformemente al riconoscimento del suddétto principio, si osserva che, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, LF, Rv. 269841 – 01).
L’inosservanza in sede di esecuzione di tale regola processuale, comportante l’inammissibilità, è rilevabile nel giudizio di legittimità anche d’ufficio (in tal sens Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 – 01).
3. Orbene, nel caso di specie, come si espone nel provvedimento impugnato ed è dato rilevare dalle allegazioni difensive in sede di merito, il giudice dell’esecuzione, con il precedente provvedimento del 22 giugno 2020, preso atto della transazione intervenuta fra la parte civile da un lato e NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’altro, nonché degli accordi tra loro intercorsi in ordine alla rateizzazione dei relativi pagamenti che in quel momento erano ancora in corso, manteneva ferma la sospensione condizionale della pena, stabilendo in tal modo che gli obblighi alla quale essa era stata subordinata non erano stati violati, in ragione della transazione intervenuta e delle modalità dei relativi pagamenti.
Rispetto a tale decisione, avverso la quale non risulta proposta impugnazione, l’unico fatto sopravvenuto ora rilevabile riguarda la produzione difensiva, di cui sì dà atto nello stesso provvedimento impugnato, avente ad oggetto la documentazione attestante la definizione dei pagamenti secondo quanto convenuto e, dunque, con le modalità già ritenute idonee, con la precedente decisione del giudice dell’esecuzione, a soddisfare l’adempimento degli obblighi.
A fronte di ciò, vigendo la preclusione descritta in premessa, il provvedimento impugnato non poteva modificare, il contenuto della decisione del 22 giugno 2022 avente il medesimo oggetto, rilevando, sulla base degli stessi elementi di fatto, ricostruiti solo in chiave diversa quanto agli effetti, che si siano verificati – e già prima di detta decisione – i presupposti per la revoca del beneficio.
Si tratta di una violazione della preclusione processuale in materia che va rilevata in sede di legittimità, a prescindere dalle deduzioni di parte; sicché il provvedimento impugnato deve annullarsi senza rinvio, non risultando, allo stato degli atti, necessaria la valutazione di altri elementi per accertare la violazione degli obblighi al cui adempimento è stato subordinata sospensione condizionale che, dunque, a seguito del presente annullamento, conserva i suoi effetti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 17/12/2024.