Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37104 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERCHIARA DI CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato, de plano, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’istanza proposta da NOME COGNOME, intesa all’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto manifestamente infondata e meramente reiterativa di analoga istanza già dichiarata infondata con provvedimento del 19/10/2023.
COGNOME, propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in quanto, a fronte dell’erroneità della motivazione sottesa al provvedimento del 19/10/2023, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la nuova istanza.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria in data 28 maggio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La requisitoria è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l’intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01).
il ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.
2.1. Si osserva, in linea generale, come la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, adotta de plano, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, sia legittima solo quando le ragioni dell’inammissibilità siano di palmare evidenza, giacché, diversamente, si violerebbero inevitabilmente i diritti del contraddittorio e di difesa che il legislatore ha intes tutelare con la procedura dettata dall’art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e 4, (cfr. ex plurimis Sez. I, 3 novembre 1994, ric. Sforza; Sez. I, 27 aprile 1995, ric. Reale). La manifesta infondatezza deve, quindi, riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma. Dunque, la ratto del
provvedimento de plano consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si configurino problemi di valutazione, che impongono l’uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum, deve essere data all’istante la possibilità dell’instaurazione del contraddittorio (Sez. I, 13 gennaio 2000, ric. COGNOME; Sez. I, 5 maggio 1998, ric. COGNOME; Sez. I, 29 marzo 1996, ric. COGNOME).
Alla luce di questi principi, nel caso in esame, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati, avendo correttamente posto in luce la circostanza che la nuova domanda di affidamento in prova terapeutico, di per sè reiterabile in qualsiasi momento, costituiva la mera riproposizione di analoga istanza, già respinta pochi mesi addietro.
Va ricordato, a tale proposito, come il principio della preclusione processuale trovi applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 stesso codice, che sancisce l’inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo (Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999 dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230 – 01).
Di contro, il ricorso, nel contestare e censurare il merito del GLYPH precedente provvedimento di rigetto del 19/10/2023, che non risulta essere stato impugnato, non esplicita in cosa consisterebbe il novum della nuova richiesta, né si confronta, in modo specifico, con il provvedimento oggi impugnato, non superando pertanto il vaglio di ammissibilità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 07/06/2024