Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18501 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di preclusione derivante dal giudicato, trascurando di considerare l’elemento di novità costituto dall’avvenuto rinvio a giudizio dei coimputati di COGNOME per i reati commessi in suo danno;
Ritenuto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento, opera anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi (così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265234; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, COGNOME, Rv. 242750) e che il principio del ne bis in idem è, invero, applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033);
ribadito che detta preclusione processuale, rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (cfr. Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, dunque, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 21/04/2017, COGNOME, Rv. 269841; Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 2688345ez. 1, Sentenza n. 29983 del 31/05/2013, Bellin Rv. 256406);
rilevato che, nel caso di specie, le sentenze oggetto della nuova istanza erano già state fatte oggetto di provvedimento di rigetto in data 1° luglio 2022 e
che l’istanza introduttiva dell’ulteriore incidente di esecuzione non allega alcu novum nel senso appena indicato, sicché correttamente il Giudice dell’esecuzione ha rilevato l’inammissibilità dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente a oggetto reati rispetto ai quali era stata già negata l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Co cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente