Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23905 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOMECUI 05EFLL1) nato il 26/08/1996
avverso l’ordinanza del 02/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GROSSETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ricorre avverso l’ordinanza del 2 dicembre 2024 del medesimo Tribunale, che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riguardo ai reati di cui alle seguenti pronunce irrevocabili: a) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Pisa del 18/07/2017 di condanna alla pena di anni due di reclusione ed C 1.500 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990; b) sentenza del GUP del Tribunale di Grosseto del 15/11/2021, di condanna alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 26.000 di multa per il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in anni cinque, mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 26.600 di multa.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura l’impugnata ordinanza per violazione dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Grosseto ha infatti provveduto sull’istanza proposta dal condannato il 27/09/2024, che tuttavia costituiva mera riproposizione della richiesta già formulata in data 16/11/2023 dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse del COGNOME, e decisa con provvedimento del G.E. emesso il 24/01/2024. L’istanza da ultimo avanzata dal condannato personalmente, fondandosi sui medesimi elementi già oggetto di disamina da parte del G.E., doveva pertanto essere dichiarata inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s’inquadra la regola dettata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la
richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).
Per arginare richieste meramente dilatorie, con tale limite si è inteso creare, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore necessario in un’ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l’effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente, la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. È, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta, è ammissibile la proposizione di una nuova istanza solo quando si fondi su nuovi elementi. Infatti, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269841).
Nel caso di specie, come denunciato dalla parte pubblica ricorrente, l’istanza formulata personalmente dal condannato il 27/09/2024 costituiva una mera riproposizione della medesima istanza, già avanzata dal suo difensore in data 16/11/2023, e già decisa con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 24/01/2024: il Tribunale di Grosseto, pertanto, non avrebbe potuto valutare nuovamente l’istanza, ma avrebbe dovuto dichiararla inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., in ossequio al principio di diritto secondo il quale una precedente pronuncia di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, con riferimento ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, COGNOME, Rv. 249913).
La violazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurre all’annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 01/04/2025