Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38315 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RUFFANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR TTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza intesa al riconoscimento della cantini. azione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatam nte ciudicati i sede di cognizione con tre sentenze.
rilevato che, in ragione della loro genericità e manifesta in ‘onda tezza , non superano il vaglio di ammissibilità le censure articolate nell’unico iotivc, secondo le quali il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprJdenza di legittimità in materia di preclusione derivante dal giudicato, considerare più elementi di novità individuati: -nel dato trasc trando di :COGNOME; logico di progettazione originaria del reato di falsa testimonianza; – nella cc: llocazione temporale dei rapporti di COGNOME con il collaboratore NOME computato NOME COGNOME; nella precisa natura di questi ultimi quelli intercorsi fra eacciatore e COGNOME. COGNOME idio ed il ed in specie di
2. Ritenuto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, ;aria° dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento:03ra anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone GLYPH I giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costitui i;ca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi ‘così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265234; Sez. 1, n. 3736 dl 1501/2009, Anello, Rv. 242533; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009,, Linfeng, Rv. 242750);e che il principio del ne bis in idem è, invero, applicatile in vi analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzion nei :asi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro . stessa persona (lez. 5, n. Ck. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033);Vribadito che detta p .eclusione processuale, rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione, ai seri ;i dell’ar 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità cl ?l’Istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a iproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (cfr. Sez. U, n. 0151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Il provvedimento del giudice ell’esecuzione, dunque, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclu le uria nuova
pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e de initiv i, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi eleme ti di l atti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti t ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 21/04/2017, Cres:enza, Rv. 269841; Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016, dep. 201 7 , Ba rone, Rv. 2688345ez. 1, Sentenza n. 29983 del 31/05/2013, Bellin Rv. 256O6).
Rilevato che, nel caso di specie, l’istanza introduttiva dell’ulterion incidente di esecuzione non allega alcun novum nel senso appena indic ito n’a, come, analiticamente spiegato dal provvedimento impugnato, la diversa valu:azione di elementi fattuali già ripetutamente esaminati nelle precedenti ordinani e emesse dalla Corte di appello di Lecce in data 13.4.2018, 6.2.2019, 4.6.2 )21, .7.1.2023 e 7.7.2023, sicché correttamente il Giudice dell’esecuzione ha rilevato l’inammissibilità dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente ad o9; etto reati rispetto ai quali era stata già negata l’esistenza di un med esimo disegno criminoso.;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità cl l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro c essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi me cl ella causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore cl .11a Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p -igarr ..nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C ssa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.