Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37087 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37087 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 6/3/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In data 6.3.2024, il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile una istanza, formulata in data 27.2.2024 nell’interesse del detenuto COGNOME NOME, di autorizzazione ai colloqui visivi e telefonici con la compagna COGNOME NOME, in quanto meramente ripetitiva di una precedente istanza già rigettata in data 20.2.24.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell’art. 606 lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione degli artt. 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 Cost., 18 L. n. 354 del 1975, 37 DPR n. 230 del 2000, nonché la mancata assunzione della prova documentale offerta dalla difesa e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Evidenzia, in particolare, che la difesa ha allegato alla prima istanza rigettata dal g.i.p. un’autocertificazione di convivenza sottoscritta dalla COGNOME e l’ha riproposta con la seconda istanza, adducendo – si sostiene – elementi nuovi comprovanti la relazione affettiva e lo stato di convivenza.
Al netto della denuncia di una serie di violazioni della Costituzione, il ricorso lamenta una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché il giudice non ha valutato quanto emergente dalla dichiarazione della COGNOME, da cui si è “disallineata” la nota della Casa circondariale di Bologna richiamata nell’ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta del 26.4.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in considerazione della operatività del principio della preclusione endoprocessuale che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto e involgenti questioni già trattate: infatti, la seconda istanza era del tutto priva di elementi di novità, tali da richiedere una rinnovata valutazione del giudice.
Con richiesta trasmessa via pec in data 18.4.2024, il difensore di COGNOME ha presentato istanza di discussione orale del ricorso, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione in pari data ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti che effettivamente il 19.2.2024 il difensore di COGNOME avesse presentato una istanza di identico contenuto al g.i.p. del Tribunale di Catanzaro, il quale in data 20.2.2024 l’aveva rigettata “avuto riguardo ai contenuti della nota inoltrata dalla CC di Bologna, unitamente ai relativi allegati, dove si attesta l’insussistenza di uno stato di convivenza tra il detenuto e COGNOME NOME“.
Risulta, altresì, che l’autocertificazione della COGNOME fosse stata allegata già a tale istanza e addirittura anche ad una precedente istanza del 12.7.2023, che peraltro era stata inizialmente accolta dal giudice.
Dunque, la successiva istanza del 27.2.2024 in nulla differiva da quella del 19.2.2024, della quale riproduceva alla lettera il contenuto e alla quale veniva allegata la medesima documentazione.
Lo stesso ricorso, pur sostenendo che la nuova istanza adduceva elementi nuovi e comprovanti la relazione sentimentale nonchè lo stato di convivenza di COGNOME con la COGNOME, non spiega, in ultima analisi, quale fosse il carattere di novità di documenti in tutto coincidenti con quelli già precedentemente prodotti.
Ciò premesso, deve tenersi conto che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività RAGIONE_SOCIALE misure cautelari, sono ricorribili in RAGIONE_SOCIALEzione, ex art. 11 comma settimo, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 01; sez. 2, n. 23760 del 6/5/2015, Rv. 264388 – 01; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Rv. 251419 – 01).
Se è così, deve ritenersi, allora, che il principio della preclusione processuale di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. valga anche per il provvedimento di rigetto in materia di colloqui dei detenuti.
Pertanto, correttamente il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza del 27.2.2024, in quanto mera riproposizione di una richiesta già esitata con provvedimento di rigetto, che eventualmente avrebbe dovuto essere impugnato.
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 7.6.2024