Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10240 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Francia il DATA_NASCITA.DATA_NASCITA.200:3
avverso la ordinanza in data 5.10.2023 del Tribunale di Palermo visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOMECOGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 22.7.2023 il &p presso il Tribunale di A g ri g ento aveva disposto nei confronti di COGNOME, g ravemente indiziato per il reato di cui all’art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 per aver ceduto in più occasioni q uantitativi imprecisati di cocaina a terzi a Linosa e Lampedusa dall’a g osto al novembre 2022, la misura, in parziale acco g limento dell’istanza del Pubblico Ministero che aveva richiesto l’applicazione della custodia in carcere, dell’obbli g o di dimora nel Comune dì Lampedusa.
A seguito di riesame proposto dall’indagato il Tribunale di Agrigento, con ordinanza in data 4.9.2023, ha disposto la sostituzione della misura con quella dell’obbligo quotidiano di presentazione alla PG.
Con successiva ordinanza del 5.10.2023, oggetto del presente ricorso, il medesimo Tribunale ha esaminato l’appello del PM con cui si lamentava l’inidoneità della misura originaria a contenere il pericolo di reiterazione del reato sul rilie che Lampedusa fosse proprio il teatro dello spaccio di droga contestato all’indagato, ed ha disposto, rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appell sollevata dalla difesa dello COGNOME, che all’obbligo di presentazione alla PG si accompagnasse l’obbligo di dimora nel Comune di residenza ed il contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7 del gior successivo.
Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale, che l’ordinanza in esame si pone in contraddizione con la precedente ordinanza pronunciata in data 4.9.2023 dallo stesso giudice in riforma del provvedimento assunto dal Gip presso il Tribunale di Agrigento
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
L’anomalia del provvedimento impugnato balza evidente solo che si consideri, come esplicitato nella sua epigrafe, che l’appello proposto dal Pubblico Ministero aveva ad oggetto l’ordinanza pronunciata dal Gip in data 22.7.2023, quantunque la misura cautelare ivi disposta fosse venuta meno per effetto del provvedimento con cui lo stesso Tribunale del riesame aveva sostituito, in accoglimento parziale del riesame proposto dall’imputato, la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Lampedusa con quella, meno afflittiva per l’indagato, dell’obbligo di presentazione con frequenza quotidiana alla PG.
Contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza impugnata sull’eccezione espressamente formulata dalla difesa, una volta pronunciatosi sull’istanza di riesame presentata dall’imputato, l’appello del PM è, invero, automaticamente diventato inammissibile. E ciò non solo in presenza di un potenziale contrasto di decisioni e della concorrenza di due titoli cautelari, relativi ai medesimo indagat ed al medesimo fatto, ma dal contenuto diverso, così come affermato in motivazione dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7391 del 16/12/2010, COGNOME, ma ancor prima per la mancanza del provvedimento nei confronti del quale aveva presentato appello l’organo dell’accusa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., costituito dall’ordinanza in data 22.7.2023 sopra indicata. Se questo era infatti
provvedimento espressamente impugnato dal Pubblico Ministero, il Tribunale adito, ove non avesse potuto trattare congiuntamente le due impugnazioni, ipotesi certamente possibile, secondo quanto affermato in un risalente arresto di questa Corte trattandosi di questioni attinenti alla libertà dell’indagato nell’ambito de stessa vicenda processuale (Sez. 6, Sentenza n. 36315 del 13/05/2003, COGNOME, Rv. 226913), ma in concreto difficilmente realizzabile in ragione degli stringenti termini di decadenza fissati, a differenza dell’appello di cui all’art. cod. proc. pen., dall’art. 309 cod. proc. pen. per il riesame, non era più legittimat a pronunciarsi sull’impugnativa proposta atteso che la misura originariamente disposta dal Gip nei confronti dell’indagato era stata già sostituita da quella d maggior favore in termini di libertà personale dell’indagato prevista dall’art. 282 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame ritenuto le esigenze cautelari tl agginabili con l’obbligo di presentazione alla PG. Era conseguentemente venuto l’interesse dell’organo dell’accusa all’appello cautelare che presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza impugnata.
Quantunque alla declaratoria di inammissibilità dell’appello del PM debba comunque pervenirsi quando il Tribunale si sia in sede di riesame già pronunciato sull’impugnativa proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc, pen. dall’imputato, indipendentemente dalle determinazioni assunte, va peraltro rilevato che con il provvedimento oggi impugnato i giudici de libertate hanno ulteriormente riformato la misura disponendo che all’obbligo quotidiano di presentazione alla PG si accompagnasse anche quello di dimora nel Comune di Lampedusa e del divieto di allontanamento dell’indagato dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo. Il che rende a fortiori evidente il vizio radicale da cui è infici la presente ordinanza.
E’ inequivocabile, infatti, che sul provvedimento pronunciato a seguito dell’istanza di riesame proposta dall’odierno ricorrente, trattata dal tribunal palermitano antecedentemente giusta pronuncia del 4.9.2023 rispetto all’impugnativa de qua, si è formata la preclusione cautelare, per effetto della quale, una volta esauriti i mezzi di impugnazione ovvero, come nel caso di specie, neppure proposti in assenza del ricorso per cassazione che il PM avrebbe potuto legittimamente esperire avverso la decisione dei giudici del riesame secondo quanto previsto dall’art. 311 cod. proc. pen., restano irreversibilmente interdett ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento.
Doveva conseguentemente essere rilevato dai giudici palermitani il venir meno dell’interesse del Pubblico Ministero all’appello proposto, non risultando che il provvedimento del Tribunale del riesame in data 4.9.2023 fosse stato medio tempore impugnato innanzi alla Corte di cassazione, con conseguente formazione del giudicato cautelare. Conclusione questa che si pone in linea con un risalente
arresto di questa Corte che in una fattispecie, sia pure speculare a quella in esame, ha affermato che qualora, in pendenza di appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di sostituzione dell misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, si intervenuto un ulteriore provvedimento di sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora, il giudice dell’impugnazione deve verificare la definitività quest’ultimo, in quanto tale situazione, implicando la formazione del giudizio cautelare, determina la inammissibilità dell’appello del P.M. per carenza d’interesse (Sez. 1, Sentenza n. 38077 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 261485). Nello stesso solco si inscrive anche una successiva pronuncia che in presenza di misura cautelare annullata dal tribunale del riesame, in pendenza’ dell’appello proposto dal pubblico ministero, volto ad ottenere l’aggravamento della stessa, ha dichiarato quest’ultimo inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita (Sez. 6, Sentenza n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674).
L’ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio stante l’inammissibilità dell’appello presentato dal Pubblico Ministero avverso la misura cautelare disposta dal AVV_NOTAIO, in relazione alla quale restano fermi i provvedimenti già assunti dallo stesso Tribunale in sede di riesame a seguito dell’istanza proposta dall’indagato ex art. 309 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, ferma restando la misura cautelare dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 4 settembre 2023 GLYPH -Così deciso il 11.1.2024