Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39830 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39830 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore
È presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di MILANO in difesa di: COGNOME NOME che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la decisione del Tribunale della stessa città, l’ha condannata alla pena di 1 mese di arresto ed euro 150 di ammenda per il reato di cui all’art. 18 TULPS perché, quale referente del movimento politico RAGIONE_SOCIALE aveva promosso una riunione in luogo pubblico senza darne il prescritto preavviso.
I fatti a base di tale condanna erano così ricostruiti: il 15 aprile 2019 un –NUMERO_DOCUMENTO gruppo di circa trenta persone con bandiere recanti lo -~à- del movimento, condotto dalla COGNOME, percorreva il tratto di strada tra INDIRIZZO e INDIRIZZO diretta verso gli uffici della società “RAGIONE_SOCIALE” per protestare contro la chiusura della pagina social del movimento e dei profili di alcuni rappresentanti. Gli operatori di Polizia giudiziaria / accertato che nessun preavviso della manifestazione era stato dato al AVV_NOTAIO, sollecitavano l’allontanamento dei manifestanti. Ciononostante, un ristretto gruppo di persone proseguiva verso INDIRIZZO dove, sotto la guida della COGNOME che con un megafono conduceva l’iniziativa, esibivano uno striscione di protesta, e sventolavano bandite del movimento.
Secondo la conforme valutazione dei giudici di merito, tali condotte integravano il reato di cui all’art. 18 TULPS.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione per non aver commesso il fatto. La difesa sostiene che non vi sarebbe la prova che la ricorrente fosse la responsabile o la promotrice del corteo, non essendo stato dimostrato che era stata la COGNOME a condurre i manifestanti da INDIRIZZO a INDIRIZZO. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le censure svolte sul punto con l’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo si uce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione perché il fatto non sussiste. Premesso che il preavviso non è condizione di esistenza della riunione né di legittimità della stessa, ma è un semplice atto partecipativo, attenendo esso all’esercizio del diritto di riunione sancito dall’art. 17 Cost., la difesa sostiene che, per le modalità della condotta, l’esiguo numero di partecipanti, la breve durata, la condotta pacifica dei partecipanti e il tema trattato (cioè diritti costituzionalmente garantiti), non era integrato il reato dell’art. 18 TULPS, sicché si imponeva l’assoluzione della ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione per la particolare tenuità del fatto ex art. 14-bis
cod. pen. Attraverso il rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle censure svolte con l’atto di appello, non avendo considerato l’esiguità del danno e del pericolo cagionato dalla condotta, atteso che la manifestazione non aveva recato problemi all’ordine pubblico. Inoltre, poiché alla COGNOME si rimproverava il mancato preavviso della manifestazione, l’addebito avrebbe ad oggetto una condotta prodromica, rispetto alla quale l’inesistenza di un successivo svolgimento della protesta non assumerebbe rilievo.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante del particolare valore morale o sociale dalla condotta, considerato che la manifestazione aveva lo ) scopo di protestare contro la decisione del socian l etwork che si risolveva in una lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 175 cod. pen. La Corte territoriale non aveva riconosciuto il beneficio della non menzione in quanto il carattere pubblico della manifestazione imponeva di lasciare traccia dell’infrazione nella biografia criminale della ricorrente. Si tratterebbe di ragione eccentrica rispetto allo scopo della disposizione e che non terrebbe conto della finalità politica e non partitica della manifestazione, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul pericolo per l’esercizio di diritti costituzionali.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha concluso in udienza chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.
li r 2í Primo motivo è infondato.
La censura si appunta essenzialmente sulla erronea riconducibilità della condotta tenuta dalla COGNOME al ruolo del “promotore” della manifestazione.
La Corte d’appello, nell’affrontare la censura concernente il ruolo avuto dalla ricorrente, ha evidenziato come / nella specie/non fosse stato rispettato l’obbligo di preavviso della manifestazione e come la COGNOME, dopo essere stata sollecitata ad allontanarsi, mantenendosi alla testa del corteo, cambiava percorso stradale, raggiungeva comunque la destinazione e, ivi giunta, veniva ripresa con un
megafono davanti ai partecipanti, mentre reggeva lo striscione di protesta e sbandierava lo stemma del movimento.
2.1. Ritiene il Collegio che tale condotta rientri senz’altro nella nozione di “promotore” elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale l’ha ravvisata non solo nell’ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche in colui che si attivi per la sua riuscita, ponendo in essere una concreta attività che è ben distinta dalla semplice partecipazione alla manifestazione illegale non integrante reato. Si è pertanto qualificato come promotore: il soggetto che era alla guida di un corteo ed incitava a manifestare sollecitando con vari slogan da lui trasmessi per microfono, la partecipazione dei giovani al corteo non autorizzato (Sez. 6, n. 9140 del 07/07/1975, COGNOME, Rv. 130889 – 01); il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un così detto servizio d’ordine (Sez. 1, 08/06/1995, Messina, Rv. 202118) o che aveva incitato i partecipanti a manifestare (Sez. 1, 04/07/1977, COGNOME, Rv. 137319); la persona che durante il corteo, con il megafono aveva “gridato le ragioni della manifestazione”, impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561 – 01; Cass. pen. Sez. II, 02/11/2017, n. 50109, non massimata); un soggetto riconosciuto “leader” del gruppo, che aveva intrattenuto un’interlocuzione con le forze dell’ordine, non casualmente rivoltesi a lui per ottenere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell’adunata (Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020, COGNOME, Rv. 280200 – 01).
Si è, inoltre, chiarito che nella nozione di “promotore” va compreso non solo l’ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita, non essendo necessario che egli sia anche l’organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (Sez. 1, 17/04/1973, Bernardini, Rv. 126175) atteso che Ole espressioni l ‘promotorié 4indettè; contenute nel menzionato art. 18, si riferiscono, nell’accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l’adunanza, al far sì che essa si verifichi (Sez. 1, 14/02/1966, COGNOME, Rv. 101212).
2.3. Alla luce di tali arresti giurisprudenziali, la ricostruzione dei giudici merito va senz’altro esente da censure. Sul punto, la sentenza impugnata, conformemente alla pronuncia di primo grado, in modo non illogico ha ritenuto decisive le dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria che, a prescindere dal ruolo ricoperto dalla COGNOME nell’organigramma nel gruppo, ha indicato nella ricorrente colei che era alla guida della manifestazione, utilizzava il megafono rivolgendosi ai presenti/che aveva modificato il percorso del corteo a seguito dell’intervento
delle forze dell’ordine e che, in INDIRIZZO, con megafono conduceva l’iniziativa, esibendo insieme agli altri partecipanti uno striscione di protesta.
V( . 3. Secondo motivo è infondato.
3.1. La condotta ascritta all’imputata è prevista dall’art. 18, primo comma, TULPS il quale sanziona i promotori di una riunione in luogo pubblico che non ne abbiano dato avviso al AVV_NOTAIO, almeno tre giorni prima.
La fattispecie penale è circoscritta dal punto di vista soggettivo ai soli promotori di una riunione in luoghi pubblici (v. Corte cost., sentenze n. 90 del 1970 e n. 11 del 1979) e dal punto di vista oggettivo alla condotta omissiva, consistente nel mancato preavviso.
L’obbligo di preventiva comunicazione è previsto dalla stessa Costituzione che, all’art. 17 Cost., pur riconoscendo il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente luoghi pubblici, al terzo comma stabilisce che ne sia dato preavviso all’autorità. Esso rinviene la propria ratio nella maggiore pericolosità delle riunioni che si svolgono in tali luoghi, dal momento che esse possono pregiudicare, oltre che l’ordine e la sicurezza pubblica, anche le libertà dei terzi (come, ad esempio, la libertà di circolazione), e senza che rilevi la circostanza che ex post tali problemi si siano in concreto verificati.
L’adempimento dell’obbligo in parola non costituisce condizione per lo svolgimento della riunione, né per la legittimità della stessa, dal momento che non solo ciò non è espressamente previsto, ma il comma 4 dell’art. 18 TULPS contempla l’imposizione del divieto di riunione ovvero la prescrizione di determinate modalità di svolgimento da parte del AVV_NOTAIO come una semplice possibilità (peraltro circoscritta alle specifiche ragioni ivi indicate), la cui eventua violazione è sanzionata dal medesimo comma 4.
In sostanza, la mancata comunicazione dello svolgimento della riunione è sanzionata nei confronti dei promotori dal primo comma dell’art. 18 in via autonoma e a prescindere sia dall’eventuale imposizione del divieto di svolgimento della riunione prescritto dal AVV_NOTAIO, il quale può anche mancare (Sez. 3, n. 26566 del 16/02/2021, n.m.), sia dal verificarsi in concreto di pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblico.
3.2. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha rinvenuto nella fattispecie tutti gli elementi della contravvenzione contestata alla COGNOME, avendo ella svolto il ruolo di promotrice di una riunione svoltasi in luogo pubblico senza che ne fosse dato tempestivo avviso al AVV_NOTAIO.
Anche il terzo motivo di censura, concernente l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è infondato.
4.1. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01). Inoltre, non rileva il comportamento tenuto dall’agente post delictum, atteso che l’art. 131-bis cod. pen. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, R, Rv. 278555 01.
Venendo nella specie in rilievo un reato di pericolo, occorre altresì valutare la condotta in base ai criteri generali dettati dall’art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento, appunto, alla messa in pericolo del bene protetto (Sez. 3, n. 38488 del 21/04/2016, Masetti, Rv. 267945 – 01). In tale categoria di reati, infatti, l’offesa si traduce in un nocumento potenziale al bene giuridico protetto, il quale viene soltanto minacciato. Il giudice deve, dunque, valutare la sussistenza di tale pericolo in base ad un giudizio prognostico ex ante, rispetto al quale è irrilevante l’assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione (Sez. 3, n. 23184 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 280158 – 01).
4.2. Nel caso in esame, del tutto logicamente la Corte d’appello di Milano, confermando le valutazioni del primo giudice, ha valorizzato in senso ostativo al riconoscimento dell’istituto il comportamento tenuto dalla ricorrente che, non solo aveva promosso la manifestazione senza darne preavviso, ma l’ha altresì proseguita, malgrado l’intervento delle forze dell’ordine. Trattasi di condotta che, valutata ex ante, era ben idonea a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, mentre è del tutto irrilevante che tale pericolo non si sia poi concretizzato.
Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, è infondato.
Ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 61, n. 1 cod. pen. non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma è necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali,
riconosciuti preminenti dalla collettività. (ex plurimis Sez. 6 n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265 – 01; Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016, dep. 2017, Dolce, Rv. 268779 – 01).
È altresì necessario che il motivo rilevante sia la vera causa psicologica del reato e non un indiretto riferimento.
La condotta tenuta dalla COGNOME, consistente nel mancato preavviso della manifestazione, non può considerarsi direttamente funzionale all’affermazione di motivi sociali generalmente condivisi, quali, nella specie, la tutela di libertà costituzionalmente garantite. Se, invero, tale poteva essere valutata la finalità della manifestazione di cui la ricorrente era promotrice, ciò non vale evidentemente anche per la condotta di mancato preavviso al AVV_NOTAIO, che integra il reato contestato, sicché nella specie manca quella correlazione necessaria tra il particolare valore morale e sociale dei motivi e la condotta illecita.
6. Il quinto motivo è fondato.
La Corte territoriale ha confermato la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale in ragione della circostanza che la condotta sanzionata, posta in essere in un contesto pubblico senza il rispetto delle prescrizioni stabilite, «suggerisce l’opportunità dell’evidenza della condanna nel medesimo contesto pubblicistico, reso possibile dall’appostazione sulla prevista certificazione».
Trattasi di valutazione del tutto eccentrica rispetto ai criteri che, ai sensi dell’art. 175 cod. pen., devono guidare il giudice di merito.
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è, invero, fondato sul principio dell’ “emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente consequenziale a quella della sospensione condizionale della pena (cfr. da ultimo Sez. 2 -n. 16366 del 28/03/2019 Rv. 275813 – 01 Iannaccone). Da tale premessa discende che la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all’art. 133 c.p., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei (cfr. Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094 – 01; Sez. 3, n. 35731 del 26/06/2007, Toletone, Rv. 237542 – 01).
Tale criterio è stato nella specie violato dalla sentenza impugnata, nella parte in cui il diniego è stato espressamente giustificato con la ritenuta esigenza di assicurare una sorta di stigma pubblico nei confronti dell’imputata, pur non rientrando tale funzione nell’ambito dei parametri su cui deve fondarsi la sua valutazione.
A ciò si aggiunga che, avendo il giudice di primo grado formulato un giudizio prognostico, non modificato dai giudici di appello, favorevole all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (alla luce della formale incensuratezza della COGNOME, nonché «dell’auspicabile funzione deterrente» della condanna), ha riconosciuto di fatto anche la sussistenza dei presupposti del beneficio della non menzione, sicché lo stesso può essere direttamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, che pertanto può annullare la sentenza senza rinvio sul punto. Secondo l’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, va esclusa la necessità di procedere ad annullamento con rinvio allorquando, in concreto, tale statuizione non implichi alcun accertamento di fatto (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 – 01; Sez. 3 n. 56100 del 09/11/2018 Rv. 274676 01 M; Sez. 2, n. 18742 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 272991 01; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, Rv. 271829 – 01).
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, che va disposto. Il ricorso va rigettato nel resto.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna che concede. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023.