Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41547 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIUDICE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA nei confronti di:
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA
con l’ordinanza del 30/09/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila che aveva dichiarato, a sua volta, inammissibile la domanda di liberazione anticipata, in quanto già in precedenza formulata a diverso ufficio di Sorveglianza (Santa Maria Capua Vetere) e nelle more del procedimento oggetto di rinuncia da parte del l’interessato.
A ragione della decisione Il Tribunale di sorveglianza osserva che la rinuncia operata da COGNOME in altro procedimento «non ha certamente alcun effetto preclusivo sul merito dell’eventuale diritto alla liberazione anticipata » e che, pertanto, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto valutare «l’attualità dell’interesse ad ottenere una pronuncia e, in caso di vaglio positivo, verificare, previa effettuazione della relativa istruttoria, la sussistenza dei presupposti per accordare il beneficio». Siffatta valutazione non può essere compiuta in prima battuta dal Tribunale adito per il reclamo, in quanto, diversamente, il detenuto perderebbe la possibilità di reclamare l’eventuale decisione sfavorevole.
Il Magistrato di Sorveglianza, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo, assumendo che sarebbe dovuto spettare al Tribunale di Sorveglianza, in applicazione del principio devolutivo, decidere nel merito il gravame, piuttosto che determinare un regresso del procedimento.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell’incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila
E’ del tutto pacifico che il reclamo, nel sistema dell’ordinamento penitenziario, ha natura impugnatoria (ex pluribus, Sez. 1, n. 993 del 5.12.2011, COGNOME, Rv. 251678; Sez. 1, n. 46904 del 10.11.2009, Chindamo Rv. 245683, e, più di recente, Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017, COGNOME, Rv. 270999 -01; Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882 – 01).
Ne consegue che il tribunale di sorveglianza all’uopo investito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni ai sensi dell’art. 668, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen.’ analogamente a quanto avviene, in base all’art. 603 cod. proc. pen., in relazione ai poteri di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale del giudice dell’appello. Pertanto, il tribunale non può procedere alla restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza affinché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione per i quali era stato richiesto dall’interessato il ristoro, decida nel merito (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882; Sez. 1, n. 35120 del 5/6/2017, COGNOME, Rv. 270999). Ciò in quanto, diversamente opinando, il giudizio impugnatorio nella sostanza assumerebbe, del tutto arbitrariamente, un carattere rescindente, realizzando un annullamento del provvedimento impugnato e il successivo rinvio al giudice del precedente grado per un nuovo pronunciamento.
La diversa soluzione adottata dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila , oltre a contravvenire al principio devolutivo, introducendo un regresso della procedura in sé inammissibile nel quadro generale sistematico, ma implica l’esercizio di fatto di
poteri di annullamento del primo giudizio (quali quelli propri della sede di legittimità) assolutamente non previsti e del tutto inconferenti.
D’altra parte, nella motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila a sostegno della decisione di “restituzione degli atti” dal Tribunale di sorveglianza non si rinviene alcun accenno alla fonte normativa di tale assunto potere restitutorio, circostanza che rende apodittica la soluzione adottata.
Si impone pertanto, risolvendo il sollevato conflitto, di dichiarare che la competenza a decidere sul reclamo proposto da spetta al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila e che la stessa non può essere declinata in caso di ritenuto difetto delle informazioni necessarie alla decisione.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, in Roma 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME