Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1055 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
NOME nato a KAIROUAN (TUNISIA) il 20/01/1988 avverso l’ordinanza del 09/02/2024 del TRIBUNALE di Mantova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio letta la memoria depositata dal difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 febbraio 2024 il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino della pena detentiva e pecuniaria applicata a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Mantova del 22 novembre 2017, irrevocabile il 7 giugno 2019, nonchØ della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida di cui alla stessa sentenza.
Successivamente al rigetto di una prima richiesta di revoca della sanzione sostitutiva, il Tribunale di sorveglianza ha emesso il provvedimento di cui in epigrafe.
Ciò Ł avvenuto in conseguenza della comunicazione, da parte dell’UEPE di Modena, della impossibilità di dare corso ai lavori di pubblica utilità a causa della irreperibilità del condannato e della mancanza di indicazioni e informazioni da parte del difensore.
Questi, in particolare, nonostante i numerosi rinvii di udienza concessi per consentirgli di fornire la prova dell’inizio dei lavori, non ha assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante, essendosi limitato a produrre documentazione generica e non pertinente.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME per mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito la contraddittorietà della motivazione in relazione all’istruttoria svolta.
In fatto, ha evidenziato che, sin dal febbraio 2023, era stata raccolta la disponibilità dell’Ente pubblico presso il quale avrebbero dovuto essere svolti i lavori di pubblica utilità e che la relativa documentazione era stata inoltrata all’UEPE nel giugno 2023.
Con distinte pec dell’11 ottobre 2023 e dell’11 dicembre 2023 erano state comunicate la
disponibilità dell’Ente e il programma di esecuzione dei lavori, nonchØ l’attestazione di inizio dei lavori da parte dello stesso ricorrente.
Si tratta di documentazione rilasciata dall’Ausl di Modena che il giudicante ha ritenuto, con motivazione contraddittoria, generica e, comunque, insufficiente.
Nell’interesse del ricorrente Ł stata depositata memoria e documentazione rilasciata dall’UEPE di Modena.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, il difensore supporta il proprio ricorso affermando di avere depositato, con pec dell’11 dicembre 2023 , documentazione attestante l’inizio dei lavori da parte del ricorrente.
In precedenza, aveva depositato la dichiarazione di disponibilità dell’Ente (Ausl di Modena) e il programma di esecuzione dei lavori.
In tal senso la comunicazione del 9 ottobre 2023 agli atti del procedimento.
Lo stesso Ente aveva comunicato che era stato concordato l’inizio dei lavori per il giorno 4 novembre 2023.
A fronte di tale documentazione, il giudice dell’esecuzione, anzichØ limitarsi a prendere atto della mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità, avrebbe dovuto attivare, anche alla luce di quanto esposto nella memoria depositata in questa sede di legittimità, i propri poteri istruttori d’ufficio allo scopo di verificare l’effettivo mancato avvio dei lavori pubblica utilità da parte del condannato.
Tanto piø che, a fronte della irreperibilità del ricorrente comunicata nell’aprile 2023, era stato comunicato il successivo accordo, con il medesimo, per l’avvio dei lavori sul presupposto, evidentemente, che era stato possibile rintracciarlo.
Alla luce della documentazione a disposizione, il Tribunale di Mantova avrebbe dovuto valutare specificamente la condizione soggettiva del condannato, con specifico riguardo all’avvio dei lavori di pubblica utilità, eventualmente attivando i poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e ciò alla luce dell’onere di allegazione puntualmente assolto da COGNOME.
In effetti, pur non essendo tenuto il giudice dell’esecuzione a sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni utili a suffragare l’istanza, va ribadito che «in tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioŁ, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, COGNOME, Rv. 248276).
Da quanto esposto, consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Mantova affinchØ, alla luce di tutta la documentazione allegata ed, eventualmente, attivando i propri poteri istruttori d’ufficio, verifichi l’intera questione sottoposta alla propria cognizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di mantova.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME