Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 13/05/1982
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 4 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a
Corato e Andria il 24 giugno 2016.
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dal personale dalle Forze dell’ordine, peraltro non contestate nella loro
consistenza materiale, risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di NOME COGNOME
Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale censurato teneva conto della personalità “particolarmente refrattaria alle regole” di NOME
Lovreglio, che imponeva il riconoscimento della recidiva e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità solo laddove costituisca
il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o illogica e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l’espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione […}» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.