Potere del Giudice e Nuove Prove: L’Ordinanza della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale nel processo penale: il potere del giudice di intervenire attivamente nella formazione della prova. La decisione analizza l’applicazione dell’articolo 507 del codice di procedura penale, che consente al giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il ruolo del giudice non come mero arbitro, ma come garante della legalità e della completezza dell’accertamento processuale.
Il Caso in Analisi
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello di Roma, sollevando due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava l’erronea applicazione dell’art. 507 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente esercitato il potere di disporre nuove prove d’ufficio. In sostanza, l’imputato lamentava che il giudice avesse assunto prove che la pubblica accusa avrebbe potuto richiedere, ma non aveva richiesto.
Il secondo motivo, invece, denunciava un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo ingiustificato.
Il Potere del Giudice di Ammettere Prove d’Ufficio
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, definendolo come una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice del merito. La Suprema Corte ha colto l’occasione per riaffermare un principio consolidato: il potere del giudice di assumere d’ufficio nuove prove, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., è uno strumento essenziale del nostro ordinamento.
Citando una precedente giurisprudenza (Cass. n. 43786/2012), i giudici hanno spiegato che questa facoltà non è un’ingerenza indebita, ma una funzione che “soccorre all’obbligatorietà e alla legalità dell’azione penale”. In altre parole, il potere istruttorio del giudice serve a verificare che l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero sia corretto e non solo apparente. È uno strumento di controllo e garanzia per assicurare che il processo giunga a una decisione basata su un quadro probatorio il più completo possibile.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che la lamentela sul trattamento sanzionatorio fosse, oltre che generica, manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, presentava una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria, avendo esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su una duplice valutazione. In primo luogo, il motivo relativo all’applicazione dell’art. 507 c.p.p. è stato considerato riproduttivo di argomenti già vagliati e disattesi correttamente, senza introdurre nuovi profili di illegittimità. La Corte ha ribadito la piena legittimità dell’operato del giudice di merito, che ha esercitato un potere previsto dalla legge in aderenza ai principi giurisprudenziali. In secondo luogo, il motivo sulla sanzione è stato ritenuto privo di specificità e manifestamente infondato, poiché la motivazione della corte d’appello era adeguata e logica.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte non solo risolve il caso specifico, ma rafforza un pilastro del processo penale. Il potere del giudice di integrare il materiale probatorio d’ufficio non è un’eccezione, ma una regola funzionale a garantire la giustizia sostanziale. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo esito sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su motivi solidi e non meramente ripetitivi o generici.
Può un giudice disporre l’assunzione di nuove prove che il pubblico ministero non ha richiesto?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che, ai sensi dell’art. 507 del codice di procedura penale, il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, anche se questi avrebbero potuto essere richiesti dalla pubblica accusa.
Perché il giudice ha questo potere?
Secondo la sentenza, questo potere serve a “soccorrere all’obbligatorietà e alla legalità dell’azione penale”. È uno strumento di controllo sulla correttezza dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, garantendo che la ricerca della verità non sia limitata dalle sole richieste delle parti.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Come stabilito in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 507 cod. proc. pen., è riproduttivo di profili di cens già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, in aderenza ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza d legittimità, secondo cui il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a prove che la pubblica accusa avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione «soccorre all’obbligatorietà e alla legalità dell’azione penale, correlata com’è alla verifica della correttezza dell’esercizio del pubblico ministero e al controllo che detto esercizio non sia soltanto apparente» (Ex Multis, Sez. 6, n. 43786 del 9/10/2012, Del Prete, Rv. 253955) ha evidenziato la correttezza del potere ufficioso esercitato – si veda pag. 1 della sent. impugnata
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, oltreché privo di concreta specificità, è manifestamente infondato poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive – si veda pag. 3 della sent. impugnata -;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi COGNOME t