Possesso ingiustificato di grimaldelli: la Cassazione conferma la condanna
Il possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso rappresenta una fattispecie di reato che mira a prevenire la commissione di delitti contro il patrimonio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito il rigore necessario nella valutazione di tali condotte, specialmente quando mancano giustificazioni credibili da parte del detentore.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso trae origine dal ritrovamento, nella disponibilità di un soggetto, di una pluralità di arnesi chiaramente destinati allo scasso. Il Tribunale di primo grado aveva già accertato la colpevolezza dell’imputato ai sensi dell’art. 707 del codice penale. La Corte d’Appello aveva successivamente confermato la responsabilità, limitandosi a riformare parzialmente il trattamento sanzionatorio. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e la mancata applicazione di benefici di legge.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come le doglianze difensive fossero generiche e non si confrontassero realmente con le motivazioni espresse nei gradi precedenti. In particolare, è stata confermata la rilevanza penale degli oggetti sequestrati, data la loro natura e l’assenza di spiegazioni plausibili circa la loro detenzione.
Il diniego della particolare tenuità
Un punto centrale della decisione riguarda l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. La Corte ha escluso la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Tale scelta è stata motivata dal non lieve grado di pericolo rappresentato dalla condotta specifica. Il possesso di una strumentazione articolata suggerisce infatti una predisposizione a commettere reati più gravi.
Diniego delle attenuanti generiche
Anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha evidenziato la mancanza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato, sottolineando al contempo una personalità negativa del soggetto. Questo profilo impedisce una mitigazione della pena, rendendo la sanzione proporzionata alla gravità del comportamento tenuto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali. Il ricorso è stato giudicato aspecifico poiché non ha scalfito la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La disponibilità di strumenti atti allo scasso, in assenza di una professione o di un’attività che ne giustifichi l’uso, costituisce un indizio grave di pericolosità sociale che il legislatore intende sanzionare preventivamente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il possesso ingiustificato di grimaldelli non può essere considerato un fatto di lieve entità se accompagnato da una condotta pericolosa e da precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa ravvisabile nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Cosa accade se vengo trovato con strumenti da scasso senza motivo?
Si rischia una condanna per il reato previsto dall’art. 707 c.p., specialmente se non si riesce a fornire una giustificazione plausibile e lecita per il possesso di tali oggetti.
È possibile ottenere l’esclusione della punibilità per tenuità del fatto?
Solo se il pericolo rappresentato dalla condotta è minimo. Se il possesso degli strumenti indica una pericolosità non lieve, il giudice negherà l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile?
Il ricorrente subisce la conferma definitiva della condanna e viene obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48587 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce riformava limitatamente al trattamento sanzioNOMErio la decisione del Tribunale di Brindisi che, in data 20/3/2019, aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della contravvenzione ex art. 707 cod.pen.
-Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità del prevenuto, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
che, infatti, i giudici d’appello hanno ampiamente scrutiNOME le doglianze difensive, esponendo le ragioni alla base delle reiezione del gravame; in particolare ( pag. 3) hanno chiarito, alla luce delle acquisizioni processuali, le circostanze in cui l’imputato fu rinvenuto in possesso di una pluralità di arnesi atti allo scasso, evidenziando la rilevanza penale di quanto caduto in sequestro e l’assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’accertata disponibilità di detti strumen (pag.4-5); hanno escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis cod.pen. argomentando circa il non lieve grado di pericolo rappresentato dalla condotta (pag. 5) e negato le circostanze attenuanti generiche rimarcando l’assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine oltre che la negativa personalità dell’agente, rilievi con i quali la difesa omette ogni confronto, incorrendo in aspecificità delle censure;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023