Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19676 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19676 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Taranto, il 12/07/1971 avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, NOME COGNOME che nel richiamare le memorie già rese, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, che riportandosi ai motivi di ricorso -ed alla memoria già depositata- ne ha invocato l’accoglimento;
Con sentenza del giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Trieste del 20 ottobre 2021 Palazzo NOME è stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, di cui agli articoli 81 cpv e 10-bis divo 74/2000, in relazione alle annualità 2018 e 2019 (capo a), all’articolo 5, comma 1, divo 74/2000, relativamente all’anno 2018 (capo b), agli articoli 81 cpv e 5, comma 1-bis divo 74/2000 relativamente agli anni 2018 e 2019 (capo c), riuniti per il vincolo della continuazione, e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni due di reclusione, con le disposizioni di cui agli articoli 12 e 12-bis divo 74/2000.
Interposto appello, la Corte di Trieste, con la sentenza del 21 marzo 2024, ora impugnata, disapplicata la contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale; Ha confermato, nel resto, la sentenza del giudice dell’udienza preliminare.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per Cassazione.
3.1. Col primo motivo denuncia violazione dell’articolo 603 cod. proc. pen..
Mancante o manifestamente illogica sarebbe la motivazione della Corte territoriale con riferimento al rigetto della istanza di rinnovazione istruttoria merce l’acquisizione di documentazione -allegata alla memoria depositata prima dell’udienza e di cui è stata acquisita solo la sentenza del 23 novembre 2022 del GUP del Tribunale di Gorizia, irrevocabile- in tesi idonea a riscontrare la situazione di grave ed oggettiva difficoltà economica e finanziaria che la RAGIONE_SOCIALE società della quale Palazzo era legale rappresentante nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, aveva dovuto affrontare dal 2016 in poi, in concomitanza con la data dei reati contestati, tale da culminare col fallimento, dichiarato con sentenza del 25-26 maggio 2019.
3.2. Col secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 238-bis cod. proc. pen. nonché degli articoli 125, 178, 187, 192, comma 3, 546, comma 1, lett.e) cod. proc. pen..
Nella sentenza della Corte territoriale non si dà atto dell’acquisizione della sentenza irrevocabile del GOT del tribunale di Gorizia (di assoluzione al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali nel periodo gennaio-luglio 2017, durante il suo mandato di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, nonostante il dettato dell’articolo 238-bis cod. proc. pen., che prevede che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite a fini di prova del fatto in essere accertato e sono valutate ai sensi degli articoli 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen..
3.3. Col terzo motivo denuncia violazione degli artt. 5 e 10-bis d.lvo 74/2000, e correlata mancanza o manifesta illogicità della motivazione al riguardo.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la reiterata omi nell’adempimento degli obblighi tributari sintomatica del dolo specifico di evasi laddove tale evenienza sarebbe solo la diretta conseguenza della mancanza liquidità e di lavoro dell’azienda, a seguito della revoca delle commesse da della Fincantieri, come da enunciazione della difesa in ordine alla quale la avrebbe omesso di motivare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
La Corte di appello ha dato atto preliminarmente delle motivazioni del rigetto d richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria mediante acquisizione document (consistente in lettera di licenziamento del 18 settembre 2019 a firma del l rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; estratto della sentenza dichiarativa di falli avviso del 7 Febbraio 2024 a firma del curatore fallimentare dell’avvenuto depos del conto della gestione e rendiconto finale). La richiesta era stata formulat memoria difensiva che, con le allegazioni documentali, era tesa a dimostrare situazione di grave ed oggettiva difficoltà finanziaria allegata dall’impu fondamento della propria condotta e sfociata, poi, nella dichiarazione di falli (dichiarato dal competente Tribunale con sentenza del 26 maggio 2021), e dunque, a scardinare l’asseritamente erronea ed illogica motivazione del Tribun in ordine alla sussistenza del dolo; si soffermava sulla rilevanza del rend finale datato 5 febbraio 2024 (da cui anche l’attestazione del contr collaborativo agli organi della procedura da parte del fallito) e della le licenziamento collettivo del 18 settembre 2019 (da cui la allegazione d circostanza della improvvisa interruzione di ogni commessa da parte RAGIONE_SOCIALE, unica committente della SMI).
La Corte di appello territoriale ha, quindi, rilevato che la lettera di licen era preesistente alla sentenza di primo grado e nota all’imputato che l’ sottoscritta, mentre i documenti inerenti al fallimento non erano necessari a della decisione.
1.1.L’art. 603 c.p.p. stabilisce le ipotesi in cui è possibile proce rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
Due le ipotesi previste dalla norma, ad iniziativa di parte, o ufficiosa. La p comma 1, considera il caso in cui una parte, nell’atto di appello o nei motivi
(presentati a norma del comma 4 dell’art. 585 del c.p.p.), invochi la riassunzione di prove già acquisite in primo grado o l’assunzione di nuove prove (le “prove nuove” sono quelle prove preesistenti o concomitanti già conosciute nel giudizio di primo grado, ma non acquisite); in tale ipotesi, il giudice può decidere se disporre la rinnovazione, valutando se egli sia o meno in grado di decidere allo stato degli atti, accedendo, in tale seconda evenienza, alla rinnovazione, altrimenti da rigettare. Si tratta di potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità tranne che sotto il profilo motivazionale. Il comma secondo disciplina, invece, l’ipotesi in cui una parte chieda l’acquisizione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado; in tal caso, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell’art. 495 c.p.p.: cioè, secondo i criteri previsti per l’ammissione dei mezzi di prova in primo grado, alla stregua dell’art. 190 del c.p.p..
E’ prevista, come anticipato, anche l’ipotesi che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sia disposta d’ufficio dal giudice, qualora egli la riteng assolutamente necessaria ai fini dell’accertamento del fatto (situazione non dissimile da quella di cui al primo comma, di “non poter decidere allo stato degli atti”).
Il sistema normativo è dunque chiaramente connotato dal carattere della eccezionalità, sicchè la rinnovazione è possibile soltanto nei casi stabiliti dall legge, ravvisandosi la ratio di questa impostazione nel fatto che il legislatore riconosce al processo di appello un carattere di “controllo”, e presume la completezza dell’acquisizione delle prove nel giudizio di primo grado.
1.2.Nel caso di specie si era al cospetto di prove invocate dalla parte, indubbiamente prive del carattere della novità in quanto tutte risalenti ad epoca anteriore alla stessa richiesta di rinvio a giudizio (la lettera di licenziamento è d 2019, ed il fallimento è stato dichiarato con sentenza del 26 maggio 2021, laddove il rinvio a giudizio del Palazzo è stato richiesto dal pubblico ministero con atto de 10 giugno 2021), comunque ritenute irrilevanti ai fini del decidere con motivazione immune da errori in diritto e scevra da illogicità manifeste.
Concorda il Collegio con il principio (Sez. 2, n. 1314 del 07/12/2023 Ud. (dep. 11/01/2024 ) Rv. 285777 – 01) secondo cui «In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, le prove di cui la parte è legittimata a chieder l’assunzione nel caso di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sono solo quelle che, oltre ad essere nuove rispetto alle prove già assunte, sono altresì sopravvenute o, comunque, risultano scoperte dopo il giudizio di primo grado, diversamente dalle prove non comprese nella lista di cui all’art. 468 cod. proc. pen., di cui fa menzione il disposto dell’art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per le quali è necessario che la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare
tempestivamente»; le prove della cui mancata assunzione la difesa si duole non rivestono siffatte caratteristiche, sicché coerente al costante insegnamento di questa Corte è la decisione dell’appello, rispetto alla quale il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare, deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato, nella specie immune da vizi (cfr. Sez 3, n. 34626 del 15/07/2022 Uu. (dep. 20/09/2022) Rv 283522- 01 e, conf. n. 2110 del 1995, Rv 203764- 01).
La Corte di Appello, in ogni caso, non solo ha motivato la ritenuta irrilevanza delle prove invocate, ma ha, anche, indicato quanto, invece, avrebbe potuto sostenere probatoriamente le allegazioni difensive, ossia la relazione del curatore fallimentare o prove testimoniali le cause della mancanza di liquidità, prove documentali e testimoniali logicamente nella disponibilità della parte che perciò le avrebbe potute efficacemente produrre.
Quanto al secondo motivo si rileva, innanzitutto, che in tema di rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale, l’esito favorevole all’imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen. (nella specie la sentenza del GOT del Tribunale di Gorizia), non vincola il giudice all’assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l’attivazione del menzionato potere ufficioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria (cfr. Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024 Ud. (dep 20/01/2025) Rv. 287479 – 01; Sez. 2, n. 12607 del 1991, Rv. 188812 – 0 1; Sez. U. n. 11227 del 1992, Rv. 19160 01).
La Corte territoriale, la cui motivazione come noto deve leggersi unitamente con quella del tribunale, costituendo con quella un unicum, ha esaurientemente dedotto in tema di sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei reati contestati, sottraendosi così alla censura in esame , in diritto insostenibil inerendo, peraltro, la sentenza assolutoria del GOT presso il Tribunale di Gorizia al diverso reato di omesso versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2017.
Anche il terzo motivo, fondato sulla allegazione della inadeguata ed errata considerazione della crisi finanziaria di liquidità dell’impresa amministrata dal ricorrente, di gravità tale da rendere impossibile al datore di lavoro- imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni e determinarlo in uno stato di forza maggiore, asseritamente incidente sia sul nesso di causa sia sull’elemento soggettivo del reato, è infondato.
3.1. La questione è, innanzi tutto, inammissibile, in quanto non è invocabi forza maggiore derivante da crisi di impresa e di liquidità nel caso di o versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, poiché si tratta di nella disponibilità vincolata del datore di lavoro, la cui diversa destinazion superabile con ragioni di sopravvivenza dell’attività impresa per far fronte a r di momentanea difficoltà. In tal senso Sez. F, n. 23939 del 11/08/2020 Ud. (d 13/08/2020 ) Rv. 279539 – 01 «Il reato di omesso versamento delle ritenu previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell’art. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di di economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzio perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti prev e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per della previsione di una fattispecie incriminatrice», e Sez. 3, n. 364 16/05/2019 Ud. (dep. 26/08/2019 ) Rv. 276683 – 01: «Il reato di omess versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scrimin ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presen situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagame delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il pr quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragion tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice affermano principi che il Collegio condivide.
3.2. Ma, in ogni caso, corretta è anche la motivazione della Corte territor ordine alla esigibilità della condotta, così di versamento delle ritenute cer come dell’adempimento dell’onere dichiarativo, per la genericità della attestaz dell’impossibilità determinata da crisi finanziaria non addebitabile a dell’imputato, al cui proposito si rammenta il consolidato orientamento di qu Corte, secondo cui occorrono l’allegazione e la prova della non addebitabi all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibi fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013, Corl Rv.257683; Sez. 3, n. 3124 del 27/11/2013, dep. 23/01/2014, COGNOME, Rv 258842; Sez. 3, n.20266 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 835 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, COGNOME Rv. 265262).
Per escludere la volontarietà della condotta è, cioè, necessaria la dimostr della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fat imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimed
per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 46459 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 271311; Sez 3, n. 8352 del 26/04/2014, COGNOME, Rv. 263128; conf Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, COGNOME; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, COGNOME, Rv 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014).
3.3. La difficoltà finanziaria allegata dal ricorrente è invece qui argomentata e illustrata in modo generico, senza indicare l’ambito di attività dell’impresa in cui flussi finanziari non versati siano stati destinati (onde consentire di apprezzare l’incidenza della dedotta crisi del relativo mercato su tale attività d’impresa e sull disponibilità finanziarie della società), né l’andamento della sua situazione finanziaria e patrimoniale contestualizzato al momento della scadenza dei relativi obblighi di versamento (allo scopo di consentire di verificare l’effettiva esistenza di una situazione di impossibilità assoluta, ostativa al versamento delle somme dovute), né i dati di bilancio e il momento di manifestazione dell’insolvenza (onde valutarne l’incidenza rispetto al momento di scadenza delle obbligazioni tributarie rimaste inadempiute).
E già si è detto, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, di come i documenti di cui il ricorrente lamenta l’omessa acquisizione e/o l’omesso esame non soddisfino l’onere di allegazione, come correttamente constatato dalla Corte territoriale. La sentenza di fallimento, il rendiconto finale del curatore, una lettera di licenziamento virgola non sono stati ritenuti i documenti decisivi funzionali a dimostrare la irragionevolezza della decisione di primo grado, nel mentre la sentenza impugnata rileva che altre sarebbero state le prove documentali o dichiarative che avrebbero potuto sorreggere la tesi difensiva.
Cosi che la censura nuovamente formulata in questa sede (e che già solo per questo si espone a censura di inammissibilità non confrontandosi con la motivazione resa dal giudice di appello) espone le ragioni del perché la crisi di liquidità fosse imprevedibile ed estranea alla sfera di dominio dell’imprenditore, rientrando, per stessa prospettazione ricorrente, nell’alveo di vicende che rientrano pacificamente nel rischio di impresa (il venir meno delle commesse). Quando, invece, la forza maggiore sussiste in quelle ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e, per cause indipendenti dalla sua volontà, non vi sia stata la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270145), il che non può predicarsi nel caso in esame.
Il ricorso deve, dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Cosi deciso in Roma, il 19 dicembre 2024
La Cons. Est
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Il Presid