Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34254 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e denuncia due motivi che non superano il vaglio di ammissibilità;
rilevato, invero, che va ritenuto inammissibilmente versato nel merito il tentativo della difesa volto a sollecitare una rilettura delle evidenze probatorie per accreditare una diversa ricostruzione del fatto, essendo risultato inconfutabile, sulla scorta degli elementi richiamati nella sentenza impugnata, l’accertamento del porto dei due oggetti atti a offendere, da parte di NOME, all’interno dell’autovettura da lui condotta senza che ricorresse alcun giustificato motivo, poichØ la Corte di appello ha chiarito che entrambe i bastoni erano situati in un punto dell’autovettura tale da essere a questi visibili e che l’imputato non ha fornito alcuna ragione del loro porto;
richiamato il principio secondo cui il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite in considerazione della natura dell’oggetto, delle modalità di verificazione del fatto, delle condizioni soggettive del portatore, dei luoghi dell’accadimento e della normale funzione dell’oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 278083 – 01; Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, NOME, Rv. 277878 – 01), esigenze che la Corte territoriale ha reputato, senza ombra di dubbio, insussistenti nel caso di specie;
considerato, inoltre, che del pari adeguatamente motivata Ł l’esclusione dell’attenuante prevista dal terzo comma dell’art. 4 cit., alla stregua della pluralità delle armi improprie e delle condizioni in cui le stesse erano state portate (unitamente a sostanza stupefacente), avuto riguardo al principio secondo cui ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal terzo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto non soltanto delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01; Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 – 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012,
– Relatore –
Ord. n. sez. 13280/2025
CC – 25/09/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME, Rv. 254554 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME