Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43596 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43596 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 4 legge n. 895 del 1967 e deduce tre motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo – con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l’insussistenza del fatto, trattandosi di un porto di un mera riproduzione “giocattolo” di una mazza da baseball non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha in primo luogo richiamato il condivisibile il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in estrema sintesi, «il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l’offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo» (in tal senso, oltre a Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 – dep. 31/07/2003, PG in proc. Porcu, Rv. 22511601, si veda Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015 – dep. 10/08/2015, Cimpoesu, Rv. 26477101) e che tale richiamo nel presente giudizio deve ritenersi affatto congruo, posto che tale oggetto era detenuto da tempo nel bagagliaio dell’autovettura;
rilevato, quanto al secondo e terzo motivo, che la sentenza impugnata ha implicitamente desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla duplice circostanza (pacifica ed indicata nel provvedimento) che l’imputato, gravato da precedenti condanne, ha tenuto l’arma nel bagagliaio dell’autovettura, nella sua immediata disponibilità, per un tempo costante, sebbene imprecisato, e che al momento del controllo non arrestava la marcia, ma si dava alla fuga;
considerato che a tale argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità u diverso apprezzamento riservato al giudice del merito;
rilevato, infine, che con riferimento al motivo riguardante le circostante attenuati generiche le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo, la presenza di precedenti condanne e
l’assenza di elementi – rinvenibili dagli atti ovvero allegati dalla suscettibili di positiva valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stim equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso 13 luglio 2023