Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di UDINE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legitt sulla natura dello sfollagente e sulla sussumibilità del suo porto sub art. 4 I. 18 aprile 198 110 (Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, rv. 284379: Il “manganello” o “sfollagente”, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla person espressamente compreso tra le armi indicate all’art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’art. 42 R.D. 18 giugno 1931, conforme Sez. 1, Sentenza n. 21780 del 20/07/2016, dep. 2017, Mazzi, Rv. 270263);
il secondo motivo sulla quantificazione della pena pecuniaria si limita a dedurr eccessività della pena senza individuare un vizio di manifesta illogicità della motivazione i contesto in cui, in ogni caso, la pena era stata contenuta dal giudice al di sotto della m edittale, sia pure in misura prossima ad essa (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.