Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8703 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 05/06/2025, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110/75, commesso in Udine 1’01/07/2022 e lo ha condannato alla pena mesi sei di arresto e di euro 1.000,00 di ammenda, disponendo altresì la distruzione dell’ascia in sequestro;
Letta la memoria in data 06/02/2026, con la quale il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, contestando la sussistenza di profili di inammissibilità, e ha formulato altresì motivi aggiunti;
Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato l’esito della perquisizione all’interno del furgone dell’imputato e pur riconoscendo che l’ascia era un suo attrezzo di lavoro ha compiutamente motivato sul fatto che nel momento in cui è stata rinvenuta e in relazione alle modalità con le quali veniva portata (poggiata in vista e pronta all’uso sul sedile) doveva essere esclusa ogni correlazione della condotta rilevata alla sua attività lavorativa e non ricorresse alcun giustificato motivo, anche perché la tardiva giustificazione addotta era stata apprezzata come tale, quindi inattendibile, secondo costante e risalente giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi («Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti»; così Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01, ma già Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 – 01);
che in realtà il ricorrente ripropone argomentazioni di merito, su profili già compiutamente vagliati dai giudici di merito, evocando l’esigenza di ulteriori valutazioni che a fronte della lineare ricostruzione dei fatti appaiono del tutto superflui;
che compiutamente argomentata è poi la scelta di escludere i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., pur a fronte della valutazione di lieve entità del fatto mentre la pena risulta di misura equa e logicamente correlata alle valutazioni di gravità oggettiva della condotta;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Co’siìli re estensore GLYPH
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