Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49450 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49450 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 20 marzo 2023 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 15 febbraio 2022, ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 15 aprile 2018 per avere portato fuori dall’abitazione un coltello a serramanico.
La Corte di appello ha dichiarato infondati tutti i motivi di impugnazione, in particolare confermando la sussistenza del reato per la non modesta potenzialità offensiva dell’arma e l’assenza di un giustificato motivo per il suo porto, negando la concedibilità dell’attenuante della lieve entità del fatto e dell’assoluzione a sensi dell’art. 131-bis cod.pen., e respingendo anche la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, quanto alla sussistenza del reato. Il coltello era portato per un giustificato motivo, cioè per lo svolgimento della propria attività. Inoltre il fatto di essere stata l’arma rinvenuta in pie centro abitato e in orario diurno giustifica ampiamente la sua detenzione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce l’errata qualificazione del reato. La Corte di appello avrebbe dovuto concedere l’attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, per le caratteristiche del coltello, le circostanze di tempo e luogo del suo porto, l’assenza di precedenti specifici e l’ottimo comportamento processuale.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce l’erroneità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per non avere i giudici contenuto la pena nel minimo edittale né concesso le attenuanti generiche, senza alcuna motivazione, nonostante la natura del reato, il comportamento processuale, il grado di offensività della condotta, la distanza temporale dall’ultima condanna riportata, le ragioni dell’occasionalità della ricaduta nel reato.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso censura la violazione di legge nel diniego dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. Le circostanze del porto, le caratteristiche dell’arma e il comportamento collaborativo tenuto nell’immediatezza consentivano l’applicazione dell’istituto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e aspecificità.
Tutti i motivi del ricorso ripropongono le censure proposte con i motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li ha esaminati e respinti con motivazioni logiche, complete e non contraddittorie. E’ un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), ed «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Nel presente caso la sentenza impugnata valuta la sussistenza del reato per non avere il ricorrente riferito tempestivamente che il coltello serviva per la propria attività di allevatore di animali, avendo prospettato tale giustificazione solo con l’atto di appello, e ne esclude peraltro la credibilità dal momento che, all’epoca del fatto, egli risultava disoccupato. Il ricorso non si confronta con questa motivazione, neppure per affermarne l’erroneità, e ripete che il porto era giustificato «anche in ragione dell’attività lavorativa» svolta, senza precisarla e senza indicarne l’attualità.
Anche il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione censurata, che esclude l’applicabilità dell’attenuante per la pericolosità del coltello, viste le sue dimensioni, e la pericolosità del ricorrente, gravato da molte condanne, anche per reati connotati dall’uso della violenza.
Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile quanto alla censura in merito al quantum della pena irrogata, non confrontandosi con la sentenza, che ha spiegato in modo adeguato il superamento del minimo edittale, peraltro sottolineando la modestia di tale superamento. Esso è, inoltre, inammissibile quanto alla censura dell’omessa concessione delle attenuanti generiche, non risultando che tale questione sia stata devoluta con l’atto di appello. Deve infatti ribadirsi che l’omessa devoluzione di una questione impedisce al giudice di appello di pronunciarsi su di essa, secondo il disposto dell’art. 597 cod.proc.pen., e la medesima questione non può essere sollevata davanti alla Corte di cassazione, se non devoluta al giudice di appello, ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen. (vedi Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv.284768; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).
Infine è inammissibile il quarto motivo di ricorso, anch’esso meramente reiterativo del motivo di appello, avendo la sentenza impugnata già ritenuto insussistenti, con motivazione logica e completa, gli elementi che, a parere del ricorrente, consentirebbero di valutare il fatto come di «particolare tenuità», stanti le dimensioni rilevanti del coltello, la pericolosità del ricorrente dedotta da suoi precedenti penali, anche specifici, la non occasionalità della sua condotta. Anche in questo caso il ricorrente si limita ad affermare, in modo generico, che la valutazione dei giudici di appello è errata, senza precisare le ragioni dell’erroneità dell’iter argonnentativo della sentenza, ed opponendo a tale valutazione solo la propria, diversa opinione circa la complessiva pericolosità della condotta tenuta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente