Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9307 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9307 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AFRICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso’ , e4 44-c ex«
considerato che la decisione censurata ha ritenuto, in termini non censurabili in sede di legittimità, l’infondatezza della giustificazione offerta dall’imputato in ordine al porto del coltello rivenuto nella sua disponibilità, avuto riguardo alla contingente assenza, a bordo del veicolo sul quale egli procedeva, di attrezzi destinati al lavoro agricolo ed al tempo ed al luogo del rinvenimento, incompatibile con la denunciato impiego;
che la decisione impugnata è parimenti incensurabile nella parte relativa all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dall’insidiosità del coltello a serramanico portato da COGNOME, le cui particolari caratteristiche (facile occultabilità; potenza della lama, lunga ed affilata) ne rendono evidente, hanno scritto i giudici reggini, l’idoneità offensiva ed il possibile utilizzo a scopo lesivo:
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/12/2025.