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Porto di bastone: quando è reato? La Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di porto di bastone senza giustificato motivo. Un uomo trovato con un bastone in auto è stato condannato perché l’oggetto è classificato come ‘mazza’ ai sensi dell’art. 4 L. 110/1975, il cui porto è vietato a prescindere dalle circostanze di tempo e luogo se manca una valida ragione.

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Pubblicato il 10 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Porto di Bastone in Auto: Quando Diventa Reato? L’Analisi della Cassazione

Molti di noi tengono in auto oggetti di vario genere, spesso per abitudine o per eventuali necessità. Tuttavia, alcuni di questi oggetti, apparentemente innocui, possono far scattare una contestazione penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico di porto di bastone, chiarendo una volta per tutte quando tale condotta costituisce reato e quali sono i criteri che i giudici devono seguire.

I Fatti del Caso: Un Bastone in Automobile

Il caso ha origine dal controllo di un’automobile durante il quale le forze dell’ordine hanno rinvenuto un bastone di legno lungo 79 cm e con un diametro di 5 cm. Il possessore del veicolo è stato accusato e successivamente condannato per la contravvenzione prevista dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, ovvero il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno confermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo che la disponibilità del bastone non fosse supportata da alcun motivo legittimo. L’uomo ha quindi deciso di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici avessero errato nel non considerare le circostanze concrete di tempo e luogo per valutare la reale pericolosità dell’oggetto.

La Disciplina del porto di bastone e di oggetti simili

La difesa dell’imputato si basava su un’interpretazione specifica dell’art. 4 della Legge 110/1975. Secondo il ricorrente, un semplice bastone di legno non dovrebbe rientrare tra gli oggetti il cui porto è sempre vietato senza motivo, ma in una categoria residuale per la quale è necessario dimostrare che le circostanze ne rendevano probabile l’uso offensivo.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato questa tesi, fornendo una spiegazione chiara delle tre distinte categorie di oggetti regolate dalla norma:

1. Armi e oggetti sempre vietati: La prima categoria include armi proprie, mazze ferrate, sfollagente e altri strumenti simili. Il loro porto fuori dall’abitazione è sempre vietato, salvo specifica autorizzazione del Questore.
2. Oggetti vietati senza giustificato motivo: La seconda categoria comprende una serie di strumenti specificamente elencati, come “bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde”. Per questi oggetti, il porto è vietato a meno che non si possa dimostrare un “giustificato motivo”.
3. Altri strumenti: La terza categoria è residuale e include “qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio”. Solo per questi oggetti, il divieto scatta se, oltre alla mancanza di un giustificato motivo, le circostanze di tempo e di luogo ne rendono palese l’utilizzabilità per offendere una persona.

La classificazione del bastone come “mazza”

Il punto cruciale della decisione della Cassazione risiede nella corretta classificazione del bastone di legno. La Corte ha stabilito, in linea con precedenti orientamenti, che un comune bastone in legno rientra a pieno titolo nel concetto di “mazza” menzionato nella seconda categoria.

La norma utilizza il termine generico “mazze”, che è più ampio di “mazze ferrate” (indicate nella prima categoria). Di conseguenza, un bastone robusto, per le sue caratteristiche oggettive, è considerato uno strumento il cui porto è presuntivamente pericoloso.

Le Motivazioni della Suprema Corte

I giudici di legittimità hanno spiegato che, una volta classificato l’oggetto nella seconda categoria, l’unica verifica che il giudice deve compiere è l’esistenza o meno di un giustificato motivo. Non è necessario, né richiesto dalla legge, procedere a un’ulteriore valutazione sulle circostanze di tempo e luogo. Questo secondo livello di analisi, come detto, è riservato solo agli oggetti della terza categoria, quelli non specificamente elencati.

Nel caso di specie, l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile e legittima per la presenza del bastone nella sua auto. La mancanza di un giustificato motivo è stata quindi sufficiente a integrare il reato, rendendo irrilevante ogni altra considerazione sul contesto del ritrovamento. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la condanna.

Le Conclusioni

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il porto di un bastone di legno, senza una valida ragione (lavorativa, sportiva, ecc.), è una contravvenzione. La legge presume la sua pericolosità, e spetta a chi lo porta con sé dimostrare la liceità del suo comportamento. Questa decisione serve da monito: la presenza di oggetti potenzialmente offensivi in auto non è mai da sottovalutare e può avere conseguenze penali significative, anche se l’oggetto in sé appare comune e di uso quotidiano.

È legale portare un bastone di legno in macchina?
No, non è legale portare un bastone di legno fuori dalla propria abitazione, inclusa l’automobile, se non si ha un giustificato motivo. La Corte di Cassazione lo classifica come una “mazza”, il cui porto è vietato in assenza di una ragione valida e dimostrabile.

Per configurare il reato di porto di bastone, è necessario che vi siano circostanze particolari di tempo e luogo che ne suggeriscano un uso violento?
No. Secondo la sentenza, poiché il bastone di legno rientra nella categoria delle “mazze”, l’unico elemento da verificare per la configurazione del reato è l’assenza di un giustificato motivo. La valutazione delle circostanze di tempo e luogo è richiesta solo per oggetti non specificamente elencati dalla norma.

Qual è la differenza tra una “mazza” e una “mazza ferrata” secondo la legge?
La “mazza ferrata” rientra nella prima categoria di oggetti dell’art. 4 della Legge 110/1975, il cui porto è sempre vietato salvo autorizzazione. Il termine “mazza”, presente nella seconda categoria, è più generico e include anche un semplice ma robusto bastone di legno. Il suo porto è vietato solo in assenza di un giustificato motivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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