Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49443 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49443 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2023 il Tribunale di Palermo ha condannato NOME COGNOME alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, per avere il 21 dicembre 2018 portato fuori dall’abitazione, senza un giustificato motivo, un coltello da cucina.
Il Tribunale ha ritenuto provato il reato stante il ritrovamento del coltello sotto il tappetino lato guida dell’auto condotta dall’imputato, la sua concreta offensività, l’assenza di un giustificato motivo, non fornito dall’imputato. Gli ha concesso le attenuanti generiche, per la sua giovane età e l’incensuratezza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, per travisamento del fatto, quanto alla natura dell’arma rinvenuta. Il Tribunale l’ha descritta come un coltello a serramanico, mentre essa risulta essere un comune coltello da cucina, come peraltro contestato, che inoltre non è stato rinvenuto sotto il tappetino bensì sotto il sedile del guidatore. Tali errori costituiscono delle difformità decisive, che impongono l’annullamento della sentenza per travisamento del fatto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato. Il travisamento circa la natura dell’arma rinvenuta ha indotto il Tribunale a ritenere erroneamente integrata la fattispecie di cui all’art. 4 legge n. 110/1975: il coltello da cucina, invece, non è un’arma bianca ma può solo occasionalmente servire per l’offesa alla persona, e poteva in effetti essere portata per motivi di lavoro, come egli ha affermato nell’immediatezza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta erroneamente il travisamento del fatto da parte del giudice, dal momento che descrive, poi, solo un modesto errore percettivo, o di redazione, che non ha influito in alcun modo sulla decisione: il giudice ha palesemente commesso un mero errore nel parlare di un «coltello a serramanico» anziché di un coltello da cucina, peraltro ben descritto, in questi termini, nel capo di imputazione, ed ha poi qualificato il fatto in maniera corretta, come il porto di un’arma da punta e taglio atta ad offendere, anche se non destinata naturalmente a ciò. Infatti ha esplicitamente affermato che l’arma
rinvenuta era un «coltello che potrebbe essere chiaramente utilizzato per il fine di offendere». La non corretta descrizione del coltello, quindi, non si è tradotta in un travisamento, né del fatto, né della prova, né ha portato ad una errata qualificazione del reato. Del tutto irrilevante, poi, è l’errore nella descrizione del luogo in cui il coltello era stato occultato, trovandosi esso sempre nella disponibilità dell’imputato: peraltro il ricorso non indica quale conseguenza negativa sarebbe derivata da questa seconda imprecisione.
3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Esso, infatti, non si confronta con la sentenza, in quanto afferma che il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 sarebbe insussistente perché il porto di un coltello da cucina «per costante ed uniforme interpretazione giurisprudenziale non può essere considerato un’arma bianca», mentre nella motivazione esso non è stato ritenuto tale. Il coltello da cucina, con lama lunga cm. 10, è stato infatti correttamente qualificato come un’arma impropria, anche se erroneamente descritto come un coltello a serramanico, avendo il giudice valutato espressamente, e con argomentazione logica, la sua potenzialità e attitudine offensiva, stante la lunghezza della lama. Tale valutazione si conforma ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in sentenze quali Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Rv. 283101, Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Rv. 275252, e le molte precedenti. La qualificazione giuridica del fatto è quindi corretta, perché la norma contestata punisce non solo il porto degli strumenti che hanno come destinazione naturale l’offesa, ma anche il porto ingiustificato degli «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere». Peraltro, il fatto che sia stata ritenuta sussistente l’ipotesi della lieve entità del fatto, come contestata, che è applicabile «al porto dei soli oggetti atti ad offendere», dimostra ampiamente che il coltello rinvenuto è stato ritenuto tale, e non un’arma propria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
MA”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente