Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 127 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 127 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 ottobre 2020 il Tribunale di Busto RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato sanzionato dall’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e, ritenuta la lieve entità del fatto, lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al fatto oggetto di addebito sul fallace presupposto che il manganello in sequestro fosse riposto nella tasca posteriore del sedile del guidatore del veicolo di sua proprietà e da lui, nell’occasione, condotto anziché, come emerso in dibattimento, nella tasca del sedile lato passeggero, occupato da altra persona, cui avrebbe dovuto, pertanto, essere ricondotta la disponibilità dell’oggetto.
Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge, addebitando al giudice di merito di avere trascurato che l’espletata attività istruttoria ha consentito di appurare che il bene de quo agitur è un matterello, strumento comunemente utilizzato per la preparazione dei pasti, e non già un manganello, attrezzo la cui normale destinazione è, invece, l’offesa alla persona, ciò che avrebbe imposto il riconoscimento della plausibile esistenza di un giustificato motivo al porto e, quindi, l’adozione di sentenza assolutoria, quantomeno ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen..
Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere, a suo dire, riconosciuta in ragione della ridotta attitudine offensiva dell’oggetto e del suo utilizzo a scopi alimentari.
Con il quarto ed ultimo motivo, eccepisce ancora, violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che egli avrebbe, piuttosto, meritato per l’atteggiamento collaborativo serbato nel corso del patito controllo e la complessiva modestia dell’episodio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 23 settembre 2022, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
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Risulta dagli atti che il 13 marzo 2019 la Polizia RAGIONE_SOCIALE di Busto RAGIONE_SOCIALE rinvenne, in occasione di un ordinario controllo su strada, un manganello in metallo, della lunghezza di cm 35, inserito nella tasca retrostante ad uno dei sedili anteriori dell’autovettura di proprietà di NOME COGNOME il quale, nella circostanza, si trovava alla sua guida.
Il giudice di merito, carente ogni diversa indicazione, ha tratto argomento dalla relazione tra COGNOME ed il veicolo per desumere la disponibilità, in capo all’odierno ricorrente, del bene.
Trattasi di considerazione di perfetta coerenza logica, che non appare contraddetta dalla concomitante presenza, a bordo della macchina, di altra persona, che occupava il sedile lato passeggero, né dal fatto, sul quale il ricorrente ha posto l’accento, che l’oggetto fosse collocato nella tasca dell’uno o dell’altro dei sedili anteriori, che si palesa del tutto neutro in funzione dell’identificazione del soggetto che ne aveva la contingente disponibilità.
Atteso, infatti, che, come debitamente segnalato dal giudice di merito, deve senz’altro inferirsi che COGNOME fosse consapevole della presenza, a bordo dell’auto, del manganello (che, mantenendo il ragionamento sui binari della razionalità ordinaria, non avrebbe potuto esservi stato inserito, a sua insaputa, da terzi), la precisa individuazione della sua contingente posizione si rivela, a ben vedere, tutt’altro che decisiva.
Per completezza, va aggiunto, da un canto, che il disagio, per chi si trovi alla guida del mezzo, nel prelievo del manganello non appare, in linea di principio, maggiore nell’ipotesi di sua collocazione nella tasca del sedile passeggero anziché in quella retrostante al sedile occupato dal conducente e, dall’altro, che il dato appare, comunque, concretamente irrilevante, atteso che nulla induce ad ipotizzare che il bene dovesse essere prelevato ed utilizzato mentre il veicolo era in marcia, sicché priva di pregio si palesa, anche sotto questo aspetto, l’obiezione difensiva.
Di scarso momento appare, poi, la contestazione, sottesa al secondo motivo di ricorso, afferente alla qualificazione dell’oggetto in sequestro come matterello invece che come manganello.
Al di là delle questioni terminologiche, la sentenza impugnata ha, invero, chiarito, in proposito, che l’oggetto, lungo trentacinque cm ed in metallo, aveva, per peso e consistenza, indubbia attitudine offensiva e che COGNOME non ha offerto alcuna giustificazione al suo porto (sul punto, è utile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori
dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, COGNOME, Rv. 256007 – 01), onde del tutto irrilevante si rivela il suo eventuale e potenziale utilizzo a fini alimentari.
La doglianza – va, peraltro, opportunamente aggiunto – poggia sul richiamo ad un atto istruttorio, la deposizione del teste COGNOME, la cui trascrizione non è stata allegata, ciò che la rende carente di autosufficienza e, dunque, inammissibile.
Parimenti ineccepibili si palesano, infine, le considerazioni svolte dal Tribunale in punto di applicazione, rispettivamente, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e, in subordine, delle circostanze attenuanti generiche.
Sotto il primo profilo, il Tribunale ha osservato che il fatto, seppure di lieve entità, si connota per un coefficiente di offensività incompatibile con la «particolare tenuità», avuto riguardo alla concreta potenzialità offensiva dell’attrezzo che, per dimensioni e consistenza, è idoneo a provocare notevole pregiudizio all’incolumità fisica.
In tal modo, ha profuso un impegno motivatorio che, lungi dal circoscrivere la valutazione a mere ed insufficienti formule di stile (come stigmatizzato da Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 – 01), soddisfa la previsione normativa perché àncora la decisione ad uno degli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen. (sul punto, cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
Per quanto concerne, da ultimo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata, imperniata sull’insussistenza di ragioni tali da imporre, una volta riconosciuta la lieve entità del fatto, con conseguente irrogazione di pena esclusivamente pecuniaria, la mitigazione del trattamento sanzionatorio, resiste senz’altro alle sterili obiezioni difensive, che fanno leva sulla pretesa, ed indimostrata, cooperazione, da parte di COGNOME, all’attività delle forze dell’ordine, nonché su considerazioni, legate alle condizioni di utilizzo dello strumento, che, per quanto sopra chiarito, non incidono sulla rilevanza penale della condotta né sul suo effettivo disvalore.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 11/10/2022.