Coltello in Auto: Quando Scatta il Reato di Porto d’Armi Improprie?
Il confine tra un oggetto di uso comune e un’arma può essere molto sottile. Un semplice coltello, se portato fuori dalla propria abitazione senza un motivo valido, può integrare il reato di porto d’armi improprie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’analisi dettagliata delle circostanze che rendono illegittimo il possesso di tali oggetti, anche quando la difesa sostiene la tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Un Controllo Notturno
Durante un controllo di polizia effettuato alle 2:40 di notte, un uomo alla guida di un veicolo manifestava un evidente nervosismo. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto a una perquisizione. All’interno del portaoggetti della portiera lato guida, è stato rinvenuto un coltello con una lama appuntita di circa 9,5 cm, in una posizione che ne consentiva un uso immediato.
L’uomo non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui possedesse il coltello, né sul perché si trovasse a quell’ora alla guida di un’auto di proprietà di una società. Anche durante il processo, l’imputato è rimasto assente, e la difesa ha avanzato giustificazioni generiche, come la possibile appartenenza dell’oggetto a uno dei tanti dipendenti che utilizzavano il veicolo.
L’Analisi della Corte: Perché il Porto d’Armi Improprie è stato Confermato?
La Corte d’Appello, la cui decisione è stata poi confermata dalla Cassazione, ha ritenuto l’imputato colpevole del reato. La motivazione si basa su una serie di elementi chiari e convergenti:
* Accessibilità e immediatezza d’uso: Il coltello era posizionato in modo da essere facilmente afferrato e utilizzato dal conducente.
* Assenza di giustificazione: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile e immediata. Il porto di un’arma impropria è legale solo se supportato da un’esigenza concreta e lecita (es. un artigiano che trasporta i suoi attrezzi).
* Natura del reato: Il reato di porto abusivo di armi è di natura contravvenzionale, il che significa che può essere punito anche a titolo di semplice colpa (negligenza o imprudenza), senza la necessità di dimostrare l’intenzione di commettere un reato.
* Circostanze aggravanti: L’orario notturno, il contesto urbano e l’atteggiamento nervoso dell’imputato sono stati considerati indicatori di un potenziale pericolo, suggerendo che lo strumento potesse essere utilizzato in chiave aggressiva.
La Questione della “Particolare Tenuità del Fatto”
La difesa aveva richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. Tuttavia, i giudici hanno respinto questa richiesta. La decisione si fonda sulla valutazione complessiva delle circostanze, che hanno delineato un pericolo non trascurabile. L’insieme degli elementi (ora, luogo, nervosismo, disponibilità dell’arma) ha connotato la condotta di una certa gravità, incompatibile con il concetto di “particolare tenuità”.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le argomentazioni della difesa fossero semplici “doglianze in fatto”. In altre parole, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare i fatti e le prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha invece confermato che la motivazione della Corte d’Appello era logica, coerente e giuridicamente corretta, avendo valutato adeguatamente tutti gli elementi a disposizione per escludere sia la liceità della condotta sia la sua particolare tenuità.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chiunque porti con sé un oggetto atto a offendere (un’arma impropria) al di fuori della propria abitazione deve essere in grado di fornire una giustificazione immediata, credibile e verificabile. Non basta addurre motivazioni generiche o postume. Le circostanze specifiche del momento, come l’orario, il luogo e il comportamento della persona, sono decisive per la valutazione della pericolosità della condotta e, di conseguenza, per l’applicazione o meno di istituti di favore come la non punibilità per tenuità del fatto.
È sempre reato portare un coltello in auto?
No, non è sempre reato se esiste un “giustificato motivo”. Tuttavia, la giustificazione deve essere concreta, provabile e direttamente collegata all’uso lecito dell’oggetto in quel preciso contesto. Motivi generici o l’assenza di spiegazioni rendono il porto illegale.
Perché in questo caso non è stata riconosciuta la “particolare tenuità del fatto”?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché le circostanze complessive sono state ritenute indicative di un pericolo significativo. L’orario notturno (2:40), l’atteggiamento nervoso dell’imputato e la pronta disponibilità del coltello hanno delineato una situazione di potenziale aggressività, incompatibile con una valutazione di minima offensività.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “doglianze in fatto”?
Significa che l’appellante ha chiesto alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti e le prove del caso, un’attività che non rientra nelle competenze della Suprema Corte. La Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge (questioni di diritto) e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28845 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/09/1970
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
i
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore, deducendo vizio di motivazione, si duole che sia stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 a carico dell’imputato e che non sia stata applicata la fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen. – sono inammissibili, perché doglianze in fatto, altresì riproduttive di profili di censura già del tutto adeguatamente vagliati dalla Corte di appello di Caltanissetta.
Invero, detta Corte osserva che: – in sede di controllo di polizia giudiziaria l’imputato, che era alla guida del veicolo, manifestava un comportamento nervoso, tanto da procedersi a perquisizione nei suoi confronti ritenendo che detenesse armi o stupefacenti; – il coltello era rinvenuto all’interno del portaoggetti della portiera lat guida, ovvero in posizione tale da permettere a Suriano di acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne all’occorrenza uso immediato; – al momento del controllo l’imputato non forniva alcuna spiegazione agli operanti circa la presenza dell’oggetto all’interno dell’auto o sul perché si trovasse a quell’ora di notte alla guida di un mezzo di proprietà altrui, di fatto impedendo loro un’immediata e concreta verifica sulle giustificazioni poi addotte dalla difesa; – nessuna spiegazione è stata fornita personalmente dall’imputato neanche successivamente, essendo rimasto assente nel corso di tutto il primo giudizio; – a nulla rilevano le generiche osservazioni avanzate dalla difesa circa l’appartenenza dell’auto a terzi (nello specifico a una società con diversi dipendenti) o sul mancato ricordo da parte dell’imputato circa il motivo per il quale a quell’ora della notte si trovasse alla guida del mezzo; – il porto al di fuori dell’abitazione di un’arma impropria, quale quella sequestrata, con lama appuntita di circa cm. 9,5, può ritenersi giustificato solo da un’esigenza concreta di utilizzo della stessa per uno scopo lecito conforme al suo genere, in mancanza del quale, stante la natura contravvenzionale dell’illecito, la condotta va sanzionata anche solo a titolo di colpa; – del tutto correttamente il primo Giudice, in assenza di valida e immediata spiegazione da parte dell’imputato, ha ritenuto sussistente la responsabilità penale di Suriano per la condotta a lui addebitata; – inoltre, tenuto conto delle circostanze di tempo (il controllo avveniva alle ore 2:40), di luogo (l’arma veniva rinvenuta nell’immediata disponibilità dell’imputato che si trovava alla guida del mezzo nelle vie cittadine) e considerato anche l’atteggiamento nervoso manifestato dall’imputato al momento della verifica, va ritenuto connotato da una certa entità il pericolo che Suriano potesse concretamente avvalersi dello strumento in chiave aggressiva e correttamente è stata esclusa la particolare tenuità del fatto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.