Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila, ha confermato la sentenza di condanna a mesi quattro e giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Pescara il 24/3/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 4 L. 110/1975 e 707 cod. pen.;
Rilevato che con il primo motivo di si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato o anche con riferimento alla giustificazione fornita dall’imputato, soggetto senza fissa dimora che non avrebbe pertanto potuto portare il coltello al di fuori dell’abitazione, di cui non aveva disponibilità, e che lo utilizzava quale utensile necessario alle proprie esigenze quotidiane, considerazioni queste che si estenderebbero anche al porto della chiave inglese di cui al capo b);
Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. proc. pen.;
Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto, con riferimento a entrambi i capi di imputazione, la Corte territoriale si è correttamente conformata al principio secondo cui “il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto. (Fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all’interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l’indisponibilità di un’abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli)” Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01);
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento ai due precedenti pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, alla pluralità delle infrazioni e alla potenzialità dell’arma, ha dato coerente e adeguato
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conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);
Rilevato che la censura oggetto del terzo motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto con la motivazione resa sul punto il giudice di appello, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e corretto conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024