Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40032 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40032 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IGLESIAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CENICCOLA E.
che ha concluso chiedendo o Atevuk4a /1)- GLYPH TFN2,4 9iJ .flirc-oorp/T.,
(foi , IP 15 ( GLYPH DEItt T” EP n 2, 1C-F/7/ME 7J1 Rtyrc iL nIC5t:
udito il difensore Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 5 luglio 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nella sua forma RAGIONE_SOCIALEa lieve entità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, terzo comma, legge 18 apriel 1975, n. 110, perché tra 1’8 e il 9 giugno 2019, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico RAGIONE_SOCIALEa lunghezza complessiva di 17 cm.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il coltello aveva una lama di soli 7,5 cm; che non era stato portato in luogo pubblico, ma che era stato trasportato all’interno di un’autovettura; che tale trasporto era giustificato dal fatto che l’imputato, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in Sardegna, era solito consumare pasti all’aperto (e che, pertanto, aveva necessità di uno strumento da taglio); che, in ogni caso, in forza RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione dei fatti fornita dallo stesso giudicante, il giustificato motivo era rappresentato anche dall’attività venatoria che l’imputato avrebbe esercitato; che l’imputato era in possesso di una valida licenza di porto d’armi.
Secondo il ricorrente, quindi, il G.u.p, considerati i sopra citati elementi, avrebbe dovuto accertare la particolare tenuità del fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen., anche considerando che lo stesso giudice di merito ha accertato il reato nella sua forma di lieve entità.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché il G.u.p. avrebbe in maniera errata disposto la confisca e la distruzione RAGIONE_SOCIALEe due torce elettriche rinvenute all’interno del marsupio RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dopo che lo stesso giudice di merito lo ha assolto dal reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale di cui al capo d.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Giova in diritto evidenziare che il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze RAGIONE_SOCIALE‘agente siano perfettamente corrispondenti a regole
comportamentali lecite relazionate alla natura RAGIONE_SOCIALE‘oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai lu RAGIONE_SOCIALE‘accadimento e alla normale funzione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto (Sez. 4, n. 49769 de 14/11/2019, COGNOME, Rv. 277878).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che l’imputato, a seguito di un controllo avvenuto tra 1’8 e il 9 giugno 2019 sull’autovettura nella quale viaggiava, era stato trovato in possesso in maniera ingiustificata di un coltello a serramanico.
A differenza di quanto evidenziato nel ricorso, in tema di porto d’arma in luogo pubblico, sebbene ai fini RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l’arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015, dep. 2016, Pagano, Rv. 266171).
Si evidenzia, infine, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del reato previsto dall’art. 4 legge n. 110 del 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza RAGIONE_SOCIALEa lama, stante l’intervenuta abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure RAGIONE_SOCIALEe lame (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Lazzaroni, Rv. 274976).
La Corte, infine, ha evidenziato in modo ineccepibile che le modalità obiettive RAGIONE_SOCIALEa condotta accertata dal giudice di merito, rappresentata dal porto in luogo pubblico di un coltello nell’ambito di una preparazione di una caccia di frodo, non permettono di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nella parte in cui lamenta la confisca RAGIONE_SOCIALEe torce.
Il giudice di merito, infatti, non ha fornito alcuna motivazione in ordine al nesso di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe torce rispetto al reato accertato.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca RAGIONE_SOCIALEe torce in sequestro e deve rigettare nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca RAGIONE_SOCIALEe torce in sequestro, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 06/06/2023