Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46924 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46924 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari GLYPH ha riformato quoad poenam la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Foggia in data 03/02/2021, di condanna di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 – per avere illegalmente portato in luogo pubblico la pistola semiautomatica marca Beretta mod. APX TARGA_VEICOLO contraddistinta dalla matricola nr. NUMERO_DOCUMENTO, in Cagnano Varano il 24/09/2020 -, rideterminando la pena inflitta in anni uno mesi quattro di reclusione ed € 2.000 di multa; ha quindi concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore NOME COGNOME, deducendo quattro motivi, che vengono di seguiti riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge in relazione all’art. 4 legge n. 805 del 1967. Deduce il ricorrente come l’arma, pacificamente portata dal Sassano in luogo pubblico, fosse inoffensiva, avendo il medesimo imputato, esperto d’armi, inserito un chiodo per bloccare il percussore; peraltro, lo stesso percussore era stato preventivamente disattivato attraverso un meccanismo di cui l’arma, unica al mondo, era dotata: l’arma era pertanto totalmente inidonea allo sparo.
2.2. Con il secondo e terzo motivo deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 699 cod. pen..
2.3. Con il quarto motivo, strettamente connesso ai due precedenti, il ricorrente si duole della mancata applicazione, quale conseguenza dell’invocata riqualificazione del fatto, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
2.4. Con il quinto motivo deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’illegittimo diniego dell’attenuante speciale della lieve entità del fatto di cui all’art. 5 della I. 895/1967: la Corte territoriale, ne denegare l’invocata attenuante, ha tratto a base del proprio convincimento elementi eccentrici rispetto al disposto di cui al citato art. 5, con ciò incorrendo in violazione di legge emendabile in sede di legittimità.
2.5. Con il sesto motivo lamenta l’erroneità della sentenza assunta in violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale denegate le circostanze attenuanti generiche in assenza di congrua motivazione.
2.6. Con il settimo ed ultimo motivo si duole della mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen.
Il sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata telematicamente, la difesa ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; in particolare, con riferimento al quarto motivo, ha evidenziato come la modifica normativa, di cui al d. Igs. 150 del 2022, dell’art. 131 bis cod. pen., in vigore dal 30/12/2022, – che ha innalzato ìl limite minimo di concedibilità dell’esimente alla pena edittale minima non superiore a due anni, consente ad oggi di far rientrare in detta area l’art.4 legge 895 del 1967.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e priva di aporie logiche.
1.1. GLYPH Va premesso che il ricorrente non contesta la materialità del fatto:come descritto nell’impugnata sentenza, i Carabinieri di Cagnano Varano, il 24.9.2020, fermavano sulla pubblica via l’autovettura Fiat Stilo TARGA_VEICOLO, all’interno della quale viaggiava, come trasportato, l’imputato che, sottoposto a perquisizione, veniva rinvenuto in possesso della pistola, occultata negli slip, carica e pronta all’uso nonché munita di 14 cartucce, una delle quali già inserita in camera.
1.2. GLYPH Venendo alle specifiche doglianze sollevate in ricorso, è sufficiente ricordare che i giudici di merito hanno sottolineato che le prove di funzionalità balistica, oltre che la testimonianza dibattimentale resa dal AVV_NOTAIO.NOME, avevano consentito di accertare l’idoneità dell’arma ad offendere; per altro verso, con motivazione immune da censure, la Corte d’appello ha evidenziato come l’apposizione del chiodo non determinasse di per sé la certa inidoneità dell’arma allo sparo, attesa la possibilità di rimuovere il chiodo a piacimento in ogni momento e la conseguente possibilità di immediato utilizzo della pistola.
Ebbene, ciò premesso, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, COGNOME; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, COGNOME, Rv. 203428).
Il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, COGNOME G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
Dall’affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l’esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
2.11 secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Come rilevato dalla Corte d’appello, che ha rigettato la censura qui reiterata, è corretta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 4 e 7 della I. 895/1967 dal momento che l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 699 cod. pen. attiene al porto abusivo delle sole armi bianche proprie e cioè quelle da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona.
3. Il quarto motivo è infondato.
Come noto, la disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente».
La disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. in tale “nuova versione” è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell’art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data, dunque, anche al delitto accertato a carico dell’odierno ricorrente.
A tale quesito, questa Corte ritiene che debba darsi una risposta favorevole, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, quando venne definita in senso positivo la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, in quanto norma afferente a un istituto di diritto penale sostanziale: con conseguente applicazione retroattiva dell’art. 131bis cod. pen., ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, aventi a oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).
Tanto premesso in diritto, va osservato come correttamente i giudici di merito abbiano escluso la particolare tenuità del fatto, non solo sul presupposto della impossibilità di sussumere la fattispecie nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 699 cod. pen, ma anche fornendo una motivazione implicita e insita nella descrizione della gravità della condotta, idonea ad escludere l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. a prescindere dall’esistenza o meno, all’epoca dei fatti, di una preclusione normativa espressa: in particolare la Corte territoriale, nell’escludere l’attenuante di cui all’art. 5 legge 895 del 1967, sottolineava il .
Il quinto motivo, mediante il quale la difesa si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 5 della legge 895 del 1967, è meramente reiterativo di doglianze già spiegate in fase di merito.
Logica e coerente è la motivazione adottata dalla Corte territoriale per disattendere il punto del gravame concernente la mancata concessione dell’attenuante ed art. 5 della legge 895 del 1967. La Corte, infatti, ha ritenuto non applicabile tale circostanza, come già sopra rilevato, alla luce della complessiva valutazione del fatto (il porto della pistola avveniva orario serale; l’arma era stata occultata dall’imputato all’interno degli slip; nel medesimo contesto, all’interno
dell’auto in cui viaggiava l’imputato, si trovava un altro soggetto che portava un coltello di 20 cm con lunghezza 9,5 cm di lama) e tenuto conto che la pistola aveva il colpo in canna.
5. Sono invece fondati il sesto e settimo motivo.
La difesa del ricorrente aveva invocato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, articolando una serie di ragioni la cui compiuta disamina imponeva una puntuale risposta motivaZionale da parte della Corte territoriale. Sulla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, infatti, deve ritenersi illegittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d’impugnazione (v. Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, dep. 03/12/2009, Rv. 245336).
Quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione, è pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e venga invece negato l’altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi. Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo alla complessiva gravità del fatto, senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena
non possano esplicare efficacia nell’ottica della non menzione (cfr. Sez. 4 -, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021 Ud. (dep. 07/09/2021 ) Rv. 281787 – 01.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Bari, affinché, libero nell’esito, rinnovi il giudizio confronti del ricorrente limitatamente al diniego della non menzione della condanna e delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della non menzione della condanna e delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta ricorso nel resto.
Così deciso il 13 luglio 2023
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Il Cons bere estensore
Il Presiden