Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/11/1977
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di tentato furto in abitazione e del
L.
reato di cui all’art. 4
110/75;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione
in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 3, cod. pen. e in relazione al mancato assorbimento della contravvenzione
di cui al sub c) nel delitto di furto di cui al sub a) – è manifestamente infondato, per palese contrarietà dell’assunto difensivo con la giurisprudenza di legittimità. A tal
proposito, come esplicitamente rimarcato dalla Corte territoriale, deve ribadirsi che
«la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n.
3 cod. pen. con riferimento al porto di un’arma, non determina l’assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l’illiceità della detenzione o del porto dell’arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l’impossessamento dei beni mobili» (v. Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, Rv. 270917 – 01; in precedente, v. Sez. 1, n. 33384 del 10/07/2013, De, Rv. 257089 – 01: «il reato di porto abusivo di arma impropria non può ritenersi assorbito in quello di tentato furto aggravato dall’effrazione»).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente