Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2017 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il 06/05/1987 Del Regno COGNOME nato a AVELLINO il 15/04/1994 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 l.n. 110/75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Ł infondato il primo motivo che deduce l’insussistenza del reato, quando il porto ha ad oggetto una pistola giocattolo priva di tappo rosso, visto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all’art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all’art. 5, quarto comma, della predetta legge» (Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 277966 – 01; similmente sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, Rv. 264446 – 01);
con Ł infondato il secondo motivo relativo solo alla posizione della Del Regno, riguardante la violazione dell’art. 131bis cod. pen., con il quale si prospettano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01); con valutazioni congrue il comportamento dell’imputata non Ł stata ritenuto distinguibile e ancillare rispetto a quella del Trotta e se ne Ł anzi sottolineato il rilevante protagonismo, avendo curato la custodia dell’arma nella sua borsetta;
Per queste ragioni, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME