Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46991 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Ternnoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto disporre il rinvio dell’udienza ai fini della riqualificazione del fatto ai sensi dell’ad, 388, comma 1, cod. pen. con conseguente annullamento e rinvio al giudice del merito per la rideterminazione della pena;
sentito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
sentito per il ricorrente il difensore, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO Generale e dalla parte civile, NOME COGNOME, ha dichiarato NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, responsabile del reato di cui all’art. 388, commi 5 e 6, cod. pen. perché essendo custode di alcuni · veicoli pignorati con atto notificato il 24 maggio 2016 (in particolare, cinque autovetture), al fine di favorire la predetta società debitrice e proprietaria dei veicoli, li sottraeva alla procedura omettendo di consegnarli all’Istituto Vendite Giudiziarie nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e, comunque, in data 14 e 29 giugno 2016 trascriveva atto di vendita dei veicoli a favore della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal medesimo COGNOME. La Corte di appello ha condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa oltre al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, a favore della parte civile, NOME COGNOME, ed ha riconosciuto, altresì, all’imputato il beneficio della pena sospesa subordinato, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, al pagamento della somma di euro quattromila, liquidata a titolo di provvisionale.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. at cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1. erronea applicazione della legge (in relazione agli artt. 8 della I. 890/1982, 159 e 479 cod. proc. civ.) per la nullità insanabile del pignoramento in conseguenza della nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita a mezzo posta, con le formalità di cui all’art. 8 della legge 890/1982 depositando l’atto presso l’ufficio postale. Modalità non consentita per le persone giuridiche in assenza di persone incaricate di ricevere gli atti. La nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto si trasmette al pignoramento ed è rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del processo, con la conseguente nullità della nomina a custode dell’imputato che costituisce presupposto dell’applicazione delle fattispecie incriminatrici contestate;
2.2. violazione di legge (in relazione all’art. 521-bis cod. proc. civ.) ai fini del configurabilità dell’obbligo di consegna e della imputazione soggettiva poiché il pignoramento delle autovetture non era stato trascritto al PRA, trascrizione che ha funzione costitutiva sicché, prima della trascrizione, avvenuta solo il 28 giugno 2016, la fattispecie delittuosa non poteva ritenersi sussistente;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato poiché la sentenza impugnata non ha adeguatamente valorizzato che la vendita degli automezzi era avvenuta il 7 marzo 2016, cioè in data antecedente alla notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento e che solo la trascrizione era successiva. Si tratta di circostanza dirimente sia ai fini dell’elemento materiale del reato che di quello psicologico – in tale senso valutata dal giudice di primo grado- e, in modo illogico e contraddittorio valorizzata nella sentenza impugnata che ha trascurato come la l’omessa trascrizione delle vendite non avesse impedito al creditore di intraprendere l’azione esecutiva;
2.4.violazione di legge nella imputazione soggettiva della condotta poiché la trascrizione delle vendite è avvenuta per opera della società acquirente (la RAGIONE_SOCIALE) e, pertanto, non è imputabile al ricorrente nella qualità di amministratore della società debitrice;
2.5.vizi cumulativi della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non esaminata dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
La Corte di appello ha ritenuto accertate le condotte materiali ascrivibili all’imputato sostenute dal dolo generico e, a questo fine, ha evidenziato: che le autovetture erano state vendute il 7 marzo 2016, dopo la pubblicazione dei provvedimenti condanna; che la trascrizione, per due autovetture avvenuta il 29 giugno 2016, era stata opposta dopo la notifica del precetto e l’esecuzione del pignoramento e che solo per questi veicoli si era potuto procedere esecutivamente senza che i veicoli venissero poi consegnati all’IVG mentre per gli altri tre veicoli la procedura esecutiva aveva dovuto interrompersi; che si trattava di operazione simulata dal momento che venditore e acquirente erano società facenti capo all’imputato.
2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente richiama numerose sentenze di legittimità allegando la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto eseguite a mezzo posta a RAGIONE_SOCIALE, quale persona giuridica, presso la sede legale seguite dalle formalità, ai sensi dell’art. 8 I. 890 del 1982, mediante invio di raccomandata.
Le massime richiamate nel ricorso si riferiscono alle notifiche degli atti di accertamento di imposta e sanzioni sostitutive, e, quindi a materia diversa da
quella in esame per la quale trovano applicazione, secondo la giurisprudenza civile di questa Corte alla quale il Collegio ritiene di aderire, le norme generali del codice di rito sulle modalità e forme di notificazione degli atti processuali.
In particolare si è affermato (Sez. 1 civ., ordinanza n. 6654 del 16/03/2018, Rv. 648138 – 01), che in tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l’art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., ovvero solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società per l’assenza di persone che possano riceverlo.
Non è, pertanto, ravvisabile alcuna nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto che risultano notificati, a mezzo posta, secondo le descritte modalità di rito, con conseguente manifesta infondatezza della ulteriore deduzione difensiva secondo la quale, tali nullità, configurandosi come una vera e propria forma di inesistenza del provvedimento presupposto che si inserisce nella catena del pignoramento, si sarebbe propagata anche al pignoramento.
2.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, ai fini di ritenere configurabile il delitto di cui all’art. 3 comma 5, cod. pen. ha richiamato un precedente di questa Corte, in materia di sequestro di quote di una società a responsabilità limitata in cui l’indagato, …- in assenza di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, aveva ceduto a terzi successivamente alla notificazione del pignoramento, ma prima della sua iscrizione nel registro delle imprese.
Le conclusioni della Corte di appello sono corrette.
Val bene rilevare che l’art. 521-bis cod. proc. civ. – da ultimo modificato dal d. Igs. 13 luglio 2017, n. 116, con decorrenza dal 31 ottobre 2021 – stabilisce che “il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli s fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492”. La modifica, peraltro, è intervenuta su un aspetto marginale e non ha riguardato il riferimento all’ingiunzione prevista dall’art. 492 cod. proc. civ., già prevista nella disposizione richiamata.
In buona sostanza – a differenza del precedente sistema- le modalità di pignoramento dei beni mobili registrati indicati vengono equiparate a quelle previste per l’espropriazione immobiliare, che appunto non richiede alcuna forma di apprensione materiale del bene (v. art. 555 cod. proc. civ.), laddove, prima di tale riforma, il pignoramento poteva essere eseguito anche nelle forme del pignoramento mobiliare ai sensi dell’art. 518 cod. proc. civ.
E, proprio in forza di tale equiparazione, devono essere generalizzate e applicate al pignoramento di. beni mobili registrati, le affermazioni di questa Corte, previste con specifico riferimento al pignoramento immobiliare, secondo cui integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all’art. 388, comma quinto, cod. pen., l’atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l’ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all’espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l’ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l’essenza dell’atto non è data dall’opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell’ingiunzione. (Sez. 6, Sentenza n. 5538 del 22/11/2021, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Anche al pignoramento dei beni mobili registrati, la cui disposizione richiama, e richiamava all’epoca dei fatti ascritti all’imputato, l’art. 492 cod. proc. civ., applicabile, sulla base della natura complessa delle modalità esecutive, la regula iuris secondo cui il pignoramento si perfeziona con la notifica dell’ingiunzione al debitore, in quanto la trascrizione nei registri immobiliari avrebbe solo una funzione dichiarativa, servendo a rendere opponibile l’atto ai terzi ex art. 2644 cod. civ..
Si afferma che il pignoramento è, infatti, perfetto, nei confronti del debitore, con la notifica dell’atto, ed è da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali (artt. 557 e 559 comma primo cod. civ.) e, tra le conseguenze giuridiche ricollegate alla notifica del pignoramento, deve ritenersi compresa quella di far decorrere, dalla data della notifica stessa, il termine per la cessazione dell’efficacia del pignoramento, di cui agli artt. 497 e 562 cod. proc. civ. mentre la successiva trascrizione, è destinata, invece, a rendere operante rispetto ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti, sia per evitare la pendenza di più procedure, sia per assicurare all’aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato medio tempore direttamente dal proprietario sicché nella trascrizione, dunque, non può ravvisarsi un elemento costitutivo del pignoramento (così Sez. 3 civ., n. 525 del 27/03/1965, Rv. 310957; conf. Sez. 3 civ., n. 9231 del 16/09/1997, Rv. 508065).
Tale ricostruzione corrisponde, infine, alla ratio della norma incriminatrice dettata dall’art. 388, comma 5, cod. pen., che è quella di tutelare lo speciale vincolo di indisponibilità imposto sui beni in vista della finalità cui tende il vincol già con la notifica dell’ingiunzione al debitore si producono gli innanzi indicati effett di indisponibilità, rispetto ai quali un atto di sottrazione, soppressione, distruzione dispersione o deterioramento del bene vincolato è idoneo ad integrare gli estremi del reato.
Va, pertanto ribadito che è integrato il reato di cui all’art. 388, comma 5, cod. pen. in relazione a beni mobili registrati costituiti da autoveicoli, motoveicoli rimorchi, dall’atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia soltanto ricevuto l’ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all’espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l’ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, e, quindi, la trascrizione al P.R.A., così da rendere inefficaci eventuali atti successivi compiuti dal debitore (v. art. 2693 cod. civ. ) così da informare altri creditori interessati all’intervento nella procedura esecutiva.
3.Sono generici il quarto e quinto motivo di ricorso.
Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorrente si riporta, a tal riguardo, alla motivazione del Tribunale (che aveva assolto l’imputato) e allega genericamente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, invece, facendo corretta applicazione dei principi giuridici che si sono innanzi illustrati, ha ritenuto sussistenti sia la condotta materiale che l’elemento psicologico del reato in capo all’imputato, artefice delle operazioni economiche concretizzatesi nel tentativo di dismissione delle auto, con operazioni poste in essere e sulla base della pregressa conoscenza della iscrizione del ricorso e pubblicazione del provvedimento di condanna. A ben vedere il ricorrente propone una valutazione alternativa dei fatti in presenza di una ricostruzione non illogica e sostenuta dalle puntuali argomentazioni in diritto della sentenza di condanna.
Va, a tal riguardo, rilevato che non è fondata la richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di riqualificare i fatti come delitto di cui all’art. 388 comma 1, cod. pen poiché, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice di cui all’art. 388, comma primo, non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato sui propri o altrui beni sia oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore, sostenuta da dolo specifico e, inoltre, che tali atti alterino le condizioni patrimoniali del debitore stesso determinando il pericolo di inottemperanza alla ingiunzione ad eseguire la sentenza, condizione che, nel caso in esame, non è comprovata da alcun elemento indiziario.
5.11 motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione delle circostanze generiche è inficiato da intrinseca genericità poiché non vengono indicati positivi indici di apprezzamento ai quali ancorare la censura, per vizio di omessa motivazione, da parte della Corte di legittimità se non l’apodittico richiamo a condizioni personali o circostanze di fatto che avrebbero legittimato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Segue alla inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma in favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento, in favore della parte civile, delle spese di questo grado liquidate come in dispositivo, in applicazione deli criteri di cui al d. m. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Così deciso il 30 ottobre 2023
Il Consigliere estgn re
GLYPH
Il President