Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a San Giuseppe Vesuviano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/12/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Noia del 9/12/2020, con la quale NOME, all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 – illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana – e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata riconduzione della fattispecie concreta nell’ipotesi delittuosa di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, evidenziando che la Corte di appello aveva dato rilievo ostativo al solo dato ponderale della sostanza stupefacente, senza valutare gli altri parametri richiamati dalla norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con argomentazioni congrue e logiche, ha esposto le ragioni che non consentivano di qualificare la condotta contestata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valutando complessivamente il fatto e rimarcando che le modalità dell’azione denotavano una organizzata e sistematica attività di spaccio collegata ad un più ampio circuito di distruzione dello stupefacente attivo sul territorio di Ottaviano e zone limitrofe (elezione della propria abitazione a base logistica dell’attività illecita; dotazione di un sistema di videosorveglianza collocato in modo da controllare gli accessi all’abitazione; utilizzo di utenza telefonica per il preventivo contatto con i consumatori e di motociclo per le consegne dello stupefacente, mezzo atto a realizzare plurimi scambi in breve tempo e di sfuggire agevolmente ai controlli delle forze dell’ordine; rinvenimento di diverse tipologie di stupefacente-cocaina e marijuana-, custodite in posti diversi e suddivise in involucri pronti per essere venduti); da tali elementi è stata tratta l’ovvia conseguenza che l’attività di spaccio, in quanto connotata da rilevante pericolosità sociale, non poteva considerarsi come ipotesi di minima offensività della condotta.
La valutazione è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia.
Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa dì cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azi mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all’ogg materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto d condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491); inoltre, la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitat singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione d soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistemati continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari mod adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e repressive delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 27252 e si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73, d 309/1990 è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratteri per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzial di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n.45061 d 03/11/2022, Rv.284149 – 02). 4. Rispetto a tale corretto ed adeguato percorso argomentativo, il ricorren propone censure manifestamente infondate, meramente contestative e prive di confronto critico con le specifiche argomentazioni contenute nell’ordinanz impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 05/03/2024