Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME NOME, a mezzo del difensore, avverso la in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in lificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all’art. 624 bi condo la difesa, i giudici di merito hanno errato nel quaUicare il ga sents nza di cui >rdins alla quacod. pen. Seage – luogo di consumazione del furto- come “pertinenza di privata dimora” per duis ordini ragione: l’assenza della contiguità spaziale tra l’abitazione principale e g la mera disponibilità (non la proprietà) che la persona offesa aveva dello ste
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di egitti perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi la n saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im :an sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificani: il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato ( :;u1 nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 5 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, R 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ric per cessazione).
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il NOMEnte, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ir punt diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato risposta alle Jogl poste con l’atto di appello e relative al profilo che qui deva, conforma ido giurisprudenza di legittimità prevalente secondo cui integra il reatc: pre dall’art. 624-bis cod. pan. la condotta di chi si impossessa di beni imob i introducendosi all’interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingns sso tandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compio lo in niera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile ser za il consenso del titolare (Sez. 4 n. 5789 del 04/12/2019, deo. 2020, Gemo:tine, 278446 – 01). Ancora di recente, è stato precisato che, in tema di furt: in zione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dim idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile princi ora” >gni bene mie (i, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica Iltra i )RAGIONE_SOCIALE (così
Sez. 4 n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 – 01 in una attispecie a loga a quella che ci occupa in cui la Corte ha riconosciuto natura pertimenzia un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un div in -so complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale).
In attuazione di tali principi giurisprudenziali, la Corte territori le hi: mente qualificato il garage come pertinenza dell’abita -i:ione dal nìomeito che il NOMENOME NOME NOME NOME padre della proprietaria del garage, era un u ilizz abituale del garage dove svolgeva un’attività periodica e continuat 3 atti lente alla sua vita privata e dove vi custodiva strumenti personali per l’attività di cac
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deh art. 616 cod. ,: roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causci di i r ammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ri :Due ite gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento i iella san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa lene mende.
Così deciso il 3/10/2024