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Persona offesa e messa alla prova: appello escluso

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37847/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa minorenne contro l’ordinanza di messa alla prova dell’imputato. La Corte ha stabilito che la legge non conferisce alla persona offesa il diritto di impugnare tale provvedimento, riservandolo solo a PM, imputato e difensore. La notifica difettosa dell’udienza alla vittima è irrilevante se manca il diritto di impugnare.

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Pubblicato il 25 novembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Persona offesa e messa alla prova: la Cassazione esclude l’appello

Nel processo penale minorile, la persona offesa ha un ruolo definito ma con precisi limiti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 37847/2025, ha affrontato una questione cruciale: la vittima di un reato commesso da un minorenne può impugnare l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova? La risposta della Suprema Corte è stata netta, delineando i confini della partecipazione della vittima e riaffermando i principi cardine del rito minorile.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine da una decisione del G.u.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, che aveva ammesso un imputato minorenne alla messa alla prova, sospendendo il procedimento per dodici mesi. Contro questa ordinanza, il difensore della persona offesa, anch’essa minorenne, agendo per conto degli esercenti la potestà genitoriale, proponeva ricorso per cassazione.

Il motivo del ricorso era di natura procedurale: si lamentava la nullità della notifica dell’avviso di udienza alla vittima, in quanto non perfezionatasi e non seguita dagli adempimenti di legge. Secondo il ricorrente, questa omissione aveva impedito alla vittima e ai suoi genitori di partecipare all’udienza e di esercitare le proprie prerogative, in particolare quelle legate alla conciliazione e alla giustizia riparativa, fondamentali nel processo minorile.

La Posizione della Persona Offesa nel Processo Minorile

A differenza del processo ordinario per adulti, il rito minorile presenta significative peculiarità, tutte orientate al recupero e alla rieducazione del minore. Una delle più importanti è l’esclusione della costituzione di parte civile (art. 10, d.P.R. 448/1988). Ciò significa che la persona offesa non può chiedere il risarcimento dei danni all’interno del processo penale, ma deve eventualmente agire in sede civile.

Il suo ruolo, pur essendo riconosciuto, è quindi circoscritto. La vittima ha diritto di essere avvisata dell’udienza preliminare e può partecipare per presentare memorie e indicare elementi di prova, ma non è considerata una “parte” processuale in senso tecnico, come lo sono invece il pubblico ministero e l’imputato.

Persona Offesa e Diritto di Impugnazione: La Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio fondamentale del nostro ordinamento: la tassatività dei mezzi di impugnazione. Questo principio, sancito dall’art. 568 del codice di procedura penale, stabilisce che un provvedimento può essere impugnato solo nei casi e con i mezzi espressamente previsti dalla legge.

Analizzando l’art. 28 del d.P.R. 448/1988, che disciplina la messa alla prova nel processo minorile, la Corte ha osservato che la norma indica in modo esplicito chi può proporre ricorso contro l’ordinanza di sospensione: “il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore”. La persona offesa non è inclusa in questo elenco.

Le Motivazioni

La motivazione della Corte si articola su due pilastri logici:

1. Mancanza di Legittimazione ad Impugnare: Poiché la legge non conferisce espressamente alla persona offesa il diritto di impugnare l’ordinanza di messa alla prova, essa è priva della legittimazione a proporre il ricorso. La differenza con il processo per adulti è evidente: in quel caso, la legge (art. 464-quater c.p.p.) prevede che la vittima sia sentita e le riconosce specifici diritti di impugnazione.

2. Irrilevanza del Vizio di Notifica: Di conseguenza, anche se la notifica dell’udienza fosse stata effettivamente viziata, tale vizio non potrebbe essere fatto valere dalla persona offesa per ottenere l’annullamento dell’ordinanza. La possibilità di eccepire una nullità è infatti strettamente legata all’interesse concreto a rimuovere un atto che pregiudica un diritto. Dal momento che la vittima non avrebbe comunque potuto opporsi alla decisione sulla messa alla prova, non ha un interesse giuridicamente tutelato a far valere il difetto di notifica per questo specifico fine.

Infine, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Ha chiarito che l’esonero dalle spese previsto per i minorenni si applica solo all’imputato, in linea con la finalità rieducativa del processo, e non si estende alla persona offesa o ai suoi genitori che propongono un ricorso inammissibile.

Le Conclusioni

La sentenza ribadisce con forza la specificità del processo penale minorile. La scelta del legislatore di limitare l’intervento della persona offesa e di escludere la sua facoltà di impugnare l’ordinanza di messa alla prova risponde all’esigenza prioritaria di favorire il percorso di recupero dell’imputato minorenne. Sebbene il ruolo della vittima sia importante per la conciliazione, esso non può tradursi in un potere di veto o di blocco rispetto a uno degli istituti centrali del sistema minorile. Per la vittima, le porte per ottenere un risarcimento restano aperte, ma dovranno essere percorse attraverso un separato giudizio civile.

La persona offesa minorenne può impugnare l’ordinanza che dispone la messa alla prova per l’imputato minorenne?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 elenca tassativamente i soggetti legittimati a proporre ricorso (pubblico ministero, imputato e suo difensore), escludendo la persona offesa.

Un difetto nella notifica dell’udienza alla persona offesa rende nulla l’ordinanza di messa alla prova?
No, secondo questa sentenza, il difetto di notifica non può essere fatto valere dalla persona offesa per impugnare l’ordinanza, poiché essa non ha comunque il diritto di proporre tale impugnazione. La nullità può essere eccepita solo da chi vi ha un interesse concreto, che in questo caso manca.

I genitori della persona offesa minorenne devono pagare le spese processuali se il loro ricorso viene dichiarato inammissibile?
Sì. La Corte ha chiarito che l’esenzione dal pagamento delle spese processuali prevista per i minorenni si applica solo all’imputato e non si estende alla persona offesa o ai suoi genitori che propongono un ricorso inammissibile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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