Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37847 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME POSCIA EVA TOSCANI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECOGNOMECOGNOMEXXX
nel procedimento a carico di:
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOME
avverso l’ordinanza del G.u.p. presso il Tribunale per i RAGIONE_SOCIALE di Lecce del
17/4/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17.4.2025, il G.u.p. presso il Tribunale per i RAGIONE_SOCIALE di Lecce ha ammesso in udienza preliminare COGNOMEXXXXX alla messa alla prova, disponendo la sospensione del procedimento per dodici mesi e la revoca della misura cautelare della permanenza in casa con l’affidamento del minore all’RAGIONE_SOCIALE di Lecce.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, esercente la potestà genitoriale sul minore COGNOMEXXXXXX, persona offesa dal reato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 171, 179, 156 e 157 cod. proc. pen., 33 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente eccepisce la nullità della notifica alla persona offesa minorenne della data di udienza di messa alla prova, in quanto non andata a buon fine per assenza del destinatario e non seguita dall’invio di raccomandata a/r dell’avviso di affissione presso la casa comunale.
In ogni caso, anche i genitori del minore non hanno ricevuto la notifica dell’avviso di udienza. L’art. 33 disp. att. cod. proc. pen., pur riferendosi all’imputato minorenne, evidenzia la necessità di coinvolgere in tutte le fasi del procedimento anche gli esercenti la potestà genitoriale, i quali devono avere notizia di ogni atto significativo del procedimento in ragione della minore età della persona offesa.
L’art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988 stabilisce il ruolo della vittima nel processo di messa alla prova, in particolare per quello che riguarda la conciliazione e la giustizia riparativa,
rispetto a cui gli esercenti la potestà genitoriale non hanno potuto nel caso di specie esercitare le proprie prerogative.
Di conseguenza, il ricorso chiede l’annullamento dell’ordinanza resa all’udienza del 17.4.2025.
Con requisitoria scritta trasmessa il 26.8.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto viziata da una nullità afferente alla corretta instaurazione del contraddittorio, sia nei confronti del minore che nei confronti dei genitori esercenti la potestà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Deve premettersi che nel processo penale a carico di imputati minorenni Ł precluso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato, in virtø dell’espressa previsione dell’art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988.
All’udienza preliminare, di cui ha diritto di essere avvisata ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 448 del 1998, la persona offesa può partecipare – ai sensi del successivo comma 5 – solo ai fini di quanto previsto dall’art. 90 cod. proc. pen., ovvero per la presentazione di memorie e l’indicazione di elementi di prova.
La sospensione e la messa alla prova nel processo minorile sono disciplinate diversamente che nel codice di procedura penale ordinaria.
Infatti, l’art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988 prevede al comma 1 che il giudice decide sulla messa alla prova ‘sentite le parti’ e al comma 3 che contro l’ordinanza di sospensione possono proporre ricorso per cassazione ‘il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore’.
Invece, per il processo a carico di maggiorenni l’art. 464quater cod. proc. pen. prevede al comma 1 che il giudice decide ‘sentite le parti nonchØ la persona offesa’ e al comma 7 che il pubblico ministero può impugnare anche su istanza della persona offesa, la quale può a sua volta impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza.
La differenza di disciplina non Ł di poco conto, perchØ la persona offesa che non sia costituita parte civile non Ł parte: l’art. 100 cod. proc. pen., che indica quali sono le parti private, fa riferimento alla sola parte civile e, peraltro, anche dal disposto dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (oltre che dallo stesso art. 464, comma 1, cod. proc. pen., sopra citato) risulta confermato che il codice di procedura penale non considera la persona offesa come una parte.
Questo vuol dire che nel processo minorile (al quale si applicano le disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto dalle disposizioni del d.P.R. n. 448 del 1988) la persona offesa non deve essere sentita dal giudice che decide sulla messa alla prova e non può in ogni caso proporre ricorso per cassazione avverso la decisione positiva assunta ex art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988.
L’esito di questa ricostruzione deve essere misurato alla luce del fatto che il ricorso muove dalla doglianza relativa al mancato avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa.
Si tratta di una doglianza che, prima ancora che nel merito, deve essere valutata in base alle regole tassative dell’impugnazione stabilite dalla legge: l’ordinamento ne specifica presupposti e condizioni.
Sotto questo profilo, l’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. enuncia il principio secondo cui l’impugnazione Ł disciplinata dalla legge, che stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice vi sono soggetti e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce, come condizione di validità dell’atto di
impugnazione, che sia proposto da chi vi abbia interesse.
E l’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. prevede che ‘l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso’.
Ora, il ricorso, illustrata la censura relativa alla violazione di legge processuale integrata dal lamentato difetto di notifica dell’avviso dell’udienza preliminare, individua il provvedimento impugnato, di cui chiede l’annullamento, nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova e sospensione del procedimento.
Come già precisato, si tratta di ordinanza che – in deroga al disposto di cui all’art. 586 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione delle ordinanze, ove non diversamente stabilito dalla legge, può essere proposta soltanto con la sentenza – Ł direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 28, comma 3, d.P.R. n. 448 del 1988.
Tuttavia, la legge non comprende espressamente la persona offesa tra i soggetti che possono impugnare l’ordinanza resa dal G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni ex art. 28, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988.
Questa circostanza consente di affermare che il ricorso proposto dalla persona offesa non sia idoneo a superare la preclusione derivante dalla regola generale della tassatività delle impugnazioni e, in particolare, dalla regola specificamente stabilita dall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il diritto di impugnazione ‘spetta soltanto a colui il quale la legge espressamente lo conferisce’.
In questa prospettiva, peraltro, deve tenersi presente che la legge prescrive le forme a pena di nullità quando sono ritenute essenziali per garantire i diritti delle parti (di qui la tassatività delle nullità, stabilita dall’art. 177 cod. proc. pen.).
Di conseguenza, le norme che disciplinano l’intervento delle parti e della persona offesa sono mirate a garantire l’esercizio delle facoltà loro direttamente attribuite.
Nel caso di specie, la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare non era preordinata all’esercizio di facoltà inerenti al provvedimento concretamente impugnato.
Vale a dire che, in relazione all’ordinanza di ammissione alla messa alla prova che si assume nulla, la persona offesa – per quanto già chiarito – non avrebbe potuto esercitare alcuna facoltà.
Questa osservazione deve essere posta in correlazione con il principio secondo cui, anche in tema di nullità degli atti, non Ł sufficiente il generale interesse all’applicazione della legge, ma occorre quello preciso e reale ad evitare il pregiudizio che il vizio dell’atto può arrecare.
Tutte le iniziative di parte devono essere collegate al loro risultato: del resto, anche dall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. può farsi discendere il principio secondo cui la nullità può essere fatta valere da chi vi ha interesse.
Ne consegue, quindi, che i vizi che il ricorrente deduce in relazione alla notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa non determinerebbero comunque la legittimazione (e, dunque, anche l’interesse) della persona offesa a proporre impugnazione avverso l’ordinanza con cui il giudice ha disposto la sospensione del procedimento per la messa alla prova dell’imputato minorenne.
A quanto fin qui osservato, pertanto, consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
A questo proposito, deve precisarsi che non può trovare applicazione nel caso di
specie l’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 272 del 1989, che esonera dal pagamento delle spese processuali la sola persona minore di diciotto anni che sia destinataria di una sentenza di condanna.
Del resto, le Sezioni Unite, nel riconoscere che la previsione di cui al citato art. 29 dovesse essere estesa anche al ricorso per cassazione, hanno osservato che la ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare l’esonero del minore dall’obbligo delle spese processuali debba rinvenirsi nelle finalità rieducative e di recupero proprie del processo a carico degli imputati minorenni e nel principio che il processo stesso debba recare a costoro il minimo aggravio possibile in vista della realizzazione delle finalità suddette (Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216704 – 01).
Si tratta, quindi, di una ratio che trova la sua giustificazione nella esigenza che la procedura applicabile ai minorenni tenga conto dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione e sia intesa ad evitare al minore non necessarie sofferenze.
Il legislatore, invece, non si Ł occupato della persona offesa minorenne appunto perchØ l’azione civile non può essere esercitata nel processo minorile, e ciò in conformità allo scopo di evitare che dal processo penale possa derivare ulteriore turbamento all’imputato minorenne: dunque, non Ł previsto che la persona offesa possa costituirsi parte civile e che possa proporre atti di impugnazione.
Ciò vuol dire che, a maggior ragione, non potrebbe trovare eguale giustificazione la estensione anche alla persona offesa minorenne della disciplina che lascia l’imputato minorenne indenne dal pagamento delle spese processuali.
In ogni caso, questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche con riferimento all’imputato minorenne, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 5, n. 8379 del 2/11/2016, dep. 2017, N. e altro, Rv. 269446 – 01).
Se, dunque, rileva per i genitori dell’imputato minorenne la considerazione che non possa applicarsi loro la ratio cui si ispira l’art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 quando esonera il minore dalle conseguenze negative della regola della soccombenza, lo stesso deve valere vieppiø per il caso – come quello di specie – in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto dagli esercenti la potestà genitoriale sulla persona offesa minorenne.
Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.