Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7328 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7328  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato ad Aprilia il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nata a Cori il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore degli indagati, AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Velletri, emesso il 31 luglio 2023, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno incendiario, per avere lanciato, la notte del 22 giugno 2023, una bomba Molotov contro la sede di un esercizio commerciale di Anzio, e in relazione al delitto di incendio, al lancio conseguito.
I gravi indizi di colpevolezza si basano sulle dichiarazioni dell’informatore NOME COGNOME (che aveva, inconsapevolmente, imprestato l’automobile usata per commettere i reati) e su una sua conversazione intercettata; sui dati del traffico telefonico originato dal terminale in uso agli indagati; sulla messagistica e sugli audio-video estratti dal medesimo terminale, che era stato sequestrato in esito a perquisizione domiciliare; sul rinvenimento, in esito alla medesima perquisizione, di capi di abbigliamento corrispondenti a quelli in uso agli autori dei crimini, ripresi da videocamere di sorveglianza.
2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con rituale ministero difensivo.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’inutilizzabilità dell’attività investigativa sfociata nel sequestro del terminale telefonico e dei capi di abbigliamento; sequestro che sarebbe illegittimo perché eseguito dalla polizia giudiziaria senza preventivo mandato, all’esito di una perquisizione d’iniziativa della stessa polizia formalmente disposta ai sensi dell’art. 41 t.u.l.p.s., ossia a fine di ricerca di armi, ma artatamente diretta all’apprensione di cose diverse, pertinenti ai reati ipotizzati.
Nel secondo motivo i ricorrenti denunciano l’inutilizzabilità derivata degli elementi di prova illegittimamente acquisiti, inclusi gli accertamenti tecnici eseguiti sugli oggetti illegittimamente sequestrati. E denunciano, altresì, il mancato rispetto delle garanzie difensive di cui all’art. 360 cod. proc. pen. a fronte di accertamenti (in particolare, quelli sui capi di abbigliamento e sulla vettura di COGNOME) aventi asserita natura irripetibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, COGNOME, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, COGNOME, Rv. 238114-
01; Sez. 4, n. 13718 del 27/02/2003, Parisi, Rv. 226436-01), l’illegittimità eventuale della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 t.u.l.p.s. – sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari – non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che resta atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata aveva già correttamente richiamato tale orientamento, con cui i ricorrenti omettono totalmente di confrontarsi.
I motivi formulati, connessi e congiuntamente esaminabili, sono in questa parte manifestamente infondati.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità di elementi probatori, l’impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l’incidenza della loro eventuale eliminazione sul quadro decisorio e l’idoneità ad incrinarne la tenuta (effettuando la c.d. prova di resistenza: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218-01), come nella specie non avvenuto.
I ricorsi sono infine totalmente generici, nella parte in cui sono volti a contestare la natura irripetibile degli accertamenti tecnici sui capi di abbigliamento e sull’autovettura.
4. I ricorsi devono essere pertanto dichiarato inammissibili.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno.
La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma c 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. GLYPH {
Così deciso il 22/11/2023