Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16081 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16081 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Belluno 1’08/12/1970
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME avanzava al Tribunale di sorveglianza di Brescia – in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 31 marzo 2023 dalla Procura della Repubblica di Brescia, sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – tempestiva istanza diretta alla concessione di misure alternative alla detenzione.
Nelle more del procedimento di sorveglianza il menzionato titolo esecutivo veniva assorbito nel nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna in data 12 giugno 2024, recante come nuova pena residua da espiare quella di cinque anni, sette mesi e venti giorni di reclusione.
Questo secondo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti era ritualmente notificato al condannato e al difensore, unitamente al decreto dello stesso pubblico ministero dell’esecuzione che ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione medesima, nel frattempo disposto sul nuovo titolo, ad istanza di parte, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen.
All’udienza del 26 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia definiva il procedimento innanzi ad esso pendente e, con l’ordinanza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’istanza di misure alternative alla luce del titolo esecutivo sopraggiunto, in rapporto alla pena residua espianda superiore ai limiti di legge.
Ricorre COGNOME per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l’operato del giudice a qua in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto, a suo avviso, spogliarsi della procedimento e rimettere gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna (seguendo l’impostazione della Procura della Repubblica di Brescia, che aveva archiviato il fascicolo a fronte dell’iscrizione, a Bologna, di nuova procedura esecutiva).
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurando, per l’ipotesi di ritenuta perdurante competenza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, l’omessa decisione in ordine all’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e il sottostante omesso apprezzamento delle relative circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
E sufficiente al riguardo osservare che, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione possa subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv, 28663101; Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Tarlo, Rv. 275317-01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, confl, comp. in proc. COGNOME, Rv. 245948-01).
In tale caso, la decisione del Tribunale di sorveglianza, originariamente investito del procedimento, deve essere necessariamente rapportata ai contenuti del titolo esecutivo sopraggiunto, stante l’unicità del rapporto esecutivo, che preclude la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo in funzione della separata considerazione delle pene inflitte con le diverse sentenze ivi incluse (da ultimo, Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv, 281420-01).
La decisione in questione deve essere pur sempre adottata nel rispetto del contraddittorio. Nella specie, il principio risulta salvaguardato, giacché i condannato e il suo difensore erano perfettamente notiziati dell’esistenza del provvedimento ulteriore di esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale avevano proposto (in separata sede giudiziaria) l’istanza di differimento di cui al l’art. 147 cod. pen.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il procedimento, inteso al differimento dell’esecuzione della pena, si è separatamente instaurato dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bologna, preventivamente adito dallo stesso interessato. La prossima udienza è fissata, come riferito in ricorso, per la data del 27 maggio 2025.
La decisione in proposito compete dunque, sempre in omaggio al principio della perpetuai – Io jurisdictionts, in via esclusiva all’autorità giudiziaria felsinea.
Correttamente il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha omesso di statuire in merito.
Resta peraltro fermo, sino alla decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza di Bologna, e salve le eventuali ulteriori determinazioni degli organi giudiziari competenti, i l provvedimento di d ifferimento provvisorio dell’esecuzione già adottato dal Magistrato di sorveglianza sul titolo esecutivo del 12 giugno 2024.
3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 28/03/2025
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